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Document 32016D1124

Decisione (UE) 2016/1124 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi centralizzati

GU L 187 del 12.7.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1124/oj

12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/13


DECISIONE (UE) 2016/1124 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi centralizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio (1), stabiliva la posizione dell'Unione in relazione a una decisione sui servizi centralizzati che la commissione permanente di Eurocontrol («la commissione permanente») avrebbe dovuto adottare il 9 dicembre 2015. Lo scopo di tale decisione sui servizi centralizzati era di consentire a Eurocontrol di elaborare finanziamenti, accordi sugli appalti e specifiche tecniche in vista di una tempestiva realizzazione dei nuovi «servizi europei di comunicazione bordo-terra» (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS).

(2)

Secondo la posizione stabilita nella decisione (UE) 2015/2394, una decisione per quanto riguarda servizi centralizzati della commissione permanente si sarebbe dovuta rinviare in quanto l'Unione non disponeva di sufficienti informazioni per valutare la sostanza di tale decisione in materia di tali servizi e perché avrebbe potuto pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in tale settore.

(3)

Il 9 dicembre 2015, in ragione della posizione dell'Unione stabilita nella decisione (UE) 2015/2394, la commissione permanente non ha preso una decisione sugli EAGDCS e ha chiesto all'agenzia Eurocontrol di continuare a lavorare a una proposta riveduta in stretta cooperazione con le parti interessate dell'industria e di fornire una valutazione delle ripercussioni economiche degli EAGDCS.

(4)

Il 9 febbraio 2016 l'agenzia Eurocontrol e le parti interessate dell'industria hanno presentato una proposta riveduta congiuntamente sostenuta sugli EAGDCS, e l'agenzia Eurocontrol ha assicurato la piena disponibilità della valutazione delle ripercussioni economiche mediante studi di fattibilità esistenti.

(5)

L'agenzia Eurocontrol ha proposto il 6 aprile 2016 alla commissione permanente di adottare la decisione basata sulla proposta sugli EAGDCS mediante procedura scritta.

(6)

Tale decisione riguarda lo sviluppo degli EAGDCS. Essa ha effetti giuridici in quanto disciplina settori che rientrano nel diritto dell'Unione e, a seconda del contenuto, può avere effetti concreti su tali settori. Essa può avere ripercussioni sui benefici derivanti dal lavoro tecnico realizzato dall'impresa comune SESAR relativamente ai servizi di collegamento dati, sul rischio di discrepanze in materia di certificazione e sorveglianza, considerato il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») in tale ambito, e di conseguenza sul rischio di un uso inefficace dei fondi provenienti dai canoni di rotta e dal sostegno dell'Unione; infine, sull'efficienza in termini di costi delle pertinenti attività di realizzazione che l'Unione deve svolgere nel quadro del progetto SESAR.

(7)

Tenuto conto dei vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di soluzioni tecniche, quali un dimostratore, la decisione a favore della pertinente collaborazione dovrebbe essere in linea di principio sostenuta. La decisione dovrebbe tuttavia contenere condizioni a salvaguardia degli interessi dell'Unione in merito ai punti di cui sopra.

(8)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione in sede di commissione permanente, in merito alle decisioni che tale commissione deve adottare sui servizi centralizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol è la seguente:

 

riguardo alla proposta del 6 aprile 2016 trasmessa dall'agenzia Eurocontrol, la posizione dell'Unione è sostenere la continuazione della collaborazione dell'agenzia Eurocontrol con i fornitori di servizi di navigazione aerea e, se del caso, con gli esercenti di aeromobili degli Stati membri di Eurocontrol nel contesto del progetto SESAR, compresi la messa a punto dei necessari accordi sulla governance, il finanziamento e gli appalti appropriati, nonché lo sviluppo di specifiche tecniche, in vista di una tempestiva realizzazione dei servizi europei di comunicazione bordo-terra (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS). Tali accordi e soluzioni tecniche saranno sottoposte al consiglio interinale/alla commissione permanente di Eurocontrol per informazione e prima di procedere a qualsiasi eventuale appalto. Ciò si dovrebbe basare anche sulla comprovata fattibilità tecnica e operativa e sull'elaborazione di un'esauriente valutazione dell'impatto economico.

La decisione da adottare in sede di commissione permanente garantisce che:

l'esito del lavoro tecnico sul collegamento dati realizzato dall'impresa comune SESAR sia preso pienamente in considerazione,

le attività previste dalla decisione siano condotte in collaborazione con l'EASA nella misura in cui tale decisione riguarda il lavoro preparatorio dell'EASA relativo alla certificazione e alla sorveglianza future degli EAGDCS,

non siano pregiudicati la realizzazione e il funzionamento degli EAGDCS, nonché gli appalti relativi, che sono oggetto di ulteriori decisioni degli Stati membri di Eurocontrol,

le attività previste dalla decisione si basino su un accordo con i fornitori di servizi di navigazione aerea, e

gli accordi sul finanziamento e sugli appalti nonché le specifiche tecniche restino senza pregiudizio per eventuali investimenti e relativi costi già sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli esercenti di aeromobili degli Stati membri dell'Unione in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2).

Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 136).

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).


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