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Document 32016D1072

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1072 della Commissione, del 29 giugno 2016, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese

    C/2016/3921

    GU L 178 del 2.7.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1072/oj

    2.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 178/22


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1072 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2016

    che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Il 14 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC») ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 1o luglio 2015 dalla Vesuvius GmbH («il denunciante»), che rappresenta più del 25 % della produzione totale dell'Unione dei filtri in schiuma ceramica in questione. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    (3)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (4)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (5)

    In data 8 marzo 2016 il denunciante ha ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.

    (6)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

    (7)

    La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento antidumping potesse essere chiuso poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

    (8)

    La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della RPC debba essere chiuso.

    (9)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di filtri in schiuma ceramica caratterizzati da una porosità media inferiore o pari a 60 ppi (pori per pollice lineare) e da una resistenza agli sbalzi termici in grado di sopportare il cambiamento di temperatura causato dalla colata di metalli fusi, dalla temperatura ambiente a un minimo di 1 300 °C, prodotti con materiale ceramico diverso da quelli:

    di farine silicee fossili o di terre silicee simili o

    contenenti zirconio (diossido di zirconio ZrO2) in quantità superiori al 50 % in peso,

    originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati con i codici NC ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 ed ex 6909 19 00, è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 266 del 14.8.2015, pag. 14).


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