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Document 32016D0783

Decisione (UE) 2016/783 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12.02.01)

GU L 131 del 20.5.2016, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/783/oj

20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/66


DECISIONE (UE) 2016/783 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12.02.01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE («protocollo 31»).

(3)

Il protocollo 31 contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2015.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Ai paragrafi 3 e 4, i termini «ai paragrafi da 5 a [11]» sono sostituiti dai termini «al presente articolo»;

2)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«12.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:

Linea di bilancio 12 02 01: “Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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