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Document 32016D0598

Decisione di esecuzione (UE) 2016/598 della Commissione, del 14 aprile 2016, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2016/2104

GU L 103 del 19.4.2016, pp. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/598/oj

19.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/598 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/752/CE della Commissione (2) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari.

(2)

L'11 dicembre 2009 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di immettere sul mercato un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) in base a un parere dell'autorità finlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari riguardo alla sua sostanziale equivalenza con un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) autorizzato dalla decisione n. 2009/752/CE.

(3)

Il 15 settembre 2014 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare.

(4)

Il 23 dicembre 2014 l'organismo irlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) soddisfa i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il 22 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(6)

Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari proposte. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive del richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si dichiarano soddisfatti.

(7)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) dovrebbe essere autorizzato ferme restando le prescrizioni di tale normativa.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) specificato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

La designazione di un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)».

Articolo 3

La società Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvegia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2009/752/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico Euphausia superba quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO I

Caratteristiche di un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)

Descrizione: l'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) è ottenuto per estrazione con etanolo dal krill antartico macinato. Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. L'etanolo e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione.

Test

Caratteristiche

Indice di saponificazione

Pari o inferiore a 185 mg KOH/g

Indice di perossido (PV)

Pari o inferiore a 2 meq O2/kg di olio

Umidità e sostanze volatili

Pari o inferiori allo 0,6 (1)

Fosfolipidi

Pari o superiori al 35 % p/p

Acidi grassi trans

Pari o inferiori all'1 % p/p

EPA (acido eicosapentaenoico)

Pari o superiore al 15 % p/p del totale degli acidi grassi

DHA (acido docosaesaenoico)

Pari o superiore al 7 % p/p del totale degli acidi grassi


(1)  Espressi come attività dell'acqua a 25 °C.


ALLEGATO II

Usi autorizzati di un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)

Categoria di alimenti

Contenuto massimo di EPA e DHA combinati

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 g al giorno per la popolazione in generale

450 mg al giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Nota: per tutti i prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA ed EPA estratto dal krill antartico, la stabilità ossidativa deve essere dimostrata con un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (per esempio AOAC).


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