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Document 32016D0596

    Decisione (PESC) 2016/596 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

    GU L 103 del 19.4.2016, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/596/oj

    19.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 103/24


    DECISIONE (PESC) 2016/596 DEL CONSIGLIO

    del 18 aprile 2016

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 (1) che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. Il mandato dell'RSUE scade il 30 aprile 2016.

    (2)

    Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dieci mesi.

    (3)

    L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell'Unione europea

    Il mandato del sig. Peter BURIAN quale RSUE per l'Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

    a)

    promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;

    b)

    contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;

    c)

    contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

    d)

    affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;

    e)

    potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

    Articolo 3

    Mandato

    1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

    a)

    promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;

    b)

    monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

    c)

    assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;

    d)

    seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

    e)

    incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

    f)

    sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;

    g)

    contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

    h)

    contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;

    i)

    contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;

    j)

    promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.

    2.   L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

    2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

    3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o maggio 2016 al 28 febbraio 2017 è pari a 800 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

    4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate UE

    L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, incluse le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;

    c)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Afghanistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di agosto 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 25).

    (2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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