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Document 32016D0436

    Decisione (UE) 2016/436 del Consiglio, del 15 marzo 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 76 del 23.3.2016, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/436/oj

    23.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/35


    DECISIONE (UE) 2016/436 DEL CONSIGLIO

    del 15 marzo 2016

    relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (l'«accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»).

    (2)

    La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

    (3)

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (la «convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti di tale convenzione.

    (4)

    L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 (3), che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.

    (5)

    L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2015.

    (6)

    L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il sottocomitato doganale istituito dall'accordo (il «sottocomitato doganale») dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo II con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

    (7)

    La posizione dell'Unione in sede di sottocomitato doganale dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale allegato alla presente decisione.

    I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono convenire modifiche tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La decisione del sottocomitato doganale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    (2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

    (3)  GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

    del …

    recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Il SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), in particolare l'articolo 38 del protocollo II di tale accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'«accordo»), fa riferimento al protocollo II dell'accordo (il protocollo II) che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

    (2)

    La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

    (3)

    L'articolo 38 del protocollo II dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

    (4)

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (la «convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

    (5)

    L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 (3), che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.

    (6)

    L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2015.

    (7)

    È pertanto opportuno sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere da …

    Fatto a …, il

    Per il sottocomitato doganale

    Il presidente


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    (2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

    (3)  GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.

    ALLEGATO

    PROTOCOLLO II

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (la «convenzione»).

    2.   Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

    Articolo 2

    Composizione delle controversie

    1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controverse di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

    2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

    Articolo 3

    Modifiche del protocollo

    Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 4

    Recesso dalla convenzione

    1.   Se l'Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

    2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

    Articolo 5

    Disposizioni transitorie — cumulo

    In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


    (1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


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