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Document 32016D0339

Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2010-2025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali [notificata con il numero C(2016) 1197] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1197

GU L 63 del 10.3.2016, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/oj

10.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/339 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2016

relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali

[notificata con il numero C(2016) 1197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea («decisione spettro radio») (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento dell'uso delle bande di frequenza 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz e 2 110-2 170 MHz (denominate collettivamente «banda 2 GHz») era disciplinato dalla decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale decisione è scaduta il 22 gennaio 2003, ma gli Stati membri continuano ad utilizzare detto spettro in modo armonizzato.

(2)

L'uso della sottobanda accoppiata 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz («banda terrestre 2 GHz accoppiata») è stato successivamente armonizzato dalla decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione (3), in linea con l'evoluzione tecnologica e il principio della neutralità della tecnologia e dei servizi.

(3)

La parte non accoppiata della banda terrestre 2 GHz, che comprende le bande di frequenza 1 900-1 920 MHz e 2 010-2 025 MHz che erano state assegnate a operatori di telefonia mobile nell'Unione, è rimasta inutilizzata dalle reti mobili per oltre dieci anni nella maggior parte degli Stati membri, con conseguente sottoutilizzo di spettro prezioso. Tale sottoutilizzo giustifica l'adozione di nuove misure di armonizzazione che garantiscano un uso effettivo ed efficiente dello spettro, in linea con gli obiettivi del programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (4). Tali misure in particolare sono intese a garantire spettro sufficiente a supportare la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE), in linea con il mercato interno e con l'obiettivo di favorire l'accesso alla cultura e al fine di consentire lo sviluppo dei servizi di protezione civile e soccorso in caso di catastrofi.

(4)

In risposta al mandato emesso dalla Commissione nel 2011 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE concernente le condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni senza fili e le videocamere senza fili (5), la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») ha presentato la relazione 51 (6), in cui ha indicato la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz e altre bande di frequenza come possibile nuovo spettro per le videocamere senza fili e i collegamenti video senza fili, in attesa di ulteriori studi. La Commissione pertanto nell'ottobre 2012 (7) ha conferito alla CEPT un ulteriore mandato per lo svolgimento di studi sulle condizioni tecniche armonizzate per le bande di frequenza 1 900-1 920 MHz e 2 010-2 025 MHz nell'UE. Di conseguenza il 6 marzo 2015 la CEPT ha presentato la relazione 52 (8), in cui individua possibili usi alternativi per queste bande terrestri 2 GHz non accoppiate ai fini dell'attuazione delle politiche evidenziate nel programma relativo alla politica in materia di spettro radio in relazione alle attività PMSE e ai servizi di protezione civile e soccorso in caso di catastrofi.

(5)

Come indicato nelle relazioni della CEPT, le categorie dei collegamenti video senza fili portatili o mobili e delle videocamere senza fili utilizzabili per la realizzazione di programmi e negli eventi speciali («apparecchiature video PMSE») possono comprendere, tra l'altro: videocamere senza fili portatili o montate su supporti con trasmettitori integrati o con fissaggio a clip, alimentatori e antenne per il trasporto di filmati di qualità broadcast insieme a segnali audio a corto raggio, entro la linea di visibilità e al di fuori della linea di visibilità; collegamenti video portatili tramite piccoli trasmettitori, per l'utilizzo entro un raggio più ampio, in genere fino a una distanza di due chilometri, e collegamenti video mobili come i sistemi di trasmissione video con ricetrasmettitori radio installati all'interno o sopra motociclette, moto da corsa, biciclette, automobili, imbarcazioni, elicotteri, dirigibili o altri velivoli, con possibilità di utilizzo di uno o entrambi i terminali di collegamento durante gli spostamenti.

(6)

L'uso della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per i collegamenti video e le videocamere senza fili offre il vantaggio tecnico ed economico di poter usufruire della banda di frequenza 2 025-2 110 MHz adiacente, utilizzata anch'essa per tali collegamenti e per le videocamere senza fili in diversi Stati membri e indicata nella raccomandazione 25-10 del Consiglio europeo della ricerca (9) come gamma di sintonizzazione consigliata. Poiché la relazione 52 della CEPT conferma che le apparecchiature video PMSE possono funzionare nella banda di frequenza 2 010-2 025 MHz in presenza delle stesse condizioni tecniche applicabili alla realizzazione di programmi ed eventi speciali nella banda 2 025-2 110 MHz, la disponibilità dello spettro per i collegamenti video e le videocamere senza fili si estenderebbe dalla gamma di 85 MHz fino alla gamma di 100 MHz.

(7)

Sebbene nella maggioranza degli Stati membri per svariati anni la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz non sia stata assegnata agli operatori di telefonia mobile o non sia stata da essi utilizzata, in alcuni casi lo spettro è utilizzato dai servizi già presenti sul mercato; tale situazione potrebbe richiedere un approccio flessibile e accordi locali che tengano conto di fattori quali il luogo in cui lo spettro è utilizzato e le caratteristiche tecniche relative all'uso dello spettro per le apparecchiature video PMSE nella banda di frequenza 2 010-2 025 MHz, sia nello Stato membro in questione sia negli Stati membri limitrofi.

(8)

Inoltre, la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per le apparecchiature video PMSE dovrebbe essere disponibile e utilizzata su base non esclusiva, permettendo così agli Stati membri di autorizzare su base nazionale l'uso di tale spettro in altri tipi di applicazioni quali i servizi di protezione civile e soccorso in caso di catastrofe, i collegamenti video temporanei point-to-point o le videocamere industriali, purché tali applicazioni rispettino i parametri tecnici di cui alla presente decisione.

(9)

Condizioni armonizzate in tutta l'Unione favorirebbero la realizzazione di un mercato unico efficiente per queste applicazioni, con economie di scala e vantaggi sia per i cittadini che per l'industria dell'Unione, in linea con la direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Cosniglio) (10) e la direttiva sulle apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) (11).

(10)

Al fine di garantire anche l'uso effettivo della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz nel lungo termine, gli Stati membri dovrebbero tenerne sotto controllo il suo utilizzo e comunicare le proprie constatazioni alla Commissione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione è finalizzata ad armonizzare le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per le apparecchiature video PMSE su base non esclusiva.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, per «apparecchiature video PMSE» si intendono i collegamenti video senza fili, che possono essere portatili o mobili, e le videocamere senza fili utilizzati per la realizzazione di programmi e negli eventi speciali.

Articolo 3

Appena possibile, e in ogni caso entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per le apparecchiature video PMSE, su base non esclusiva, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente decisione, vengano rilevate interferenze con altri tipi di utenti dello spettro o servizi autorizzati a usare la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz, gli Stati membri possono limitare l'uso di apparecchiature video PMSE nella parte interessata della banda di frequenza in determinate aree geografiche conformemente a quanto stabilito nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz e trasmettono le proprie constatazioni alla Commissione, ivi incluse eventuali informazioni sulla modifica o sulla revoca dei diritti d'uso, al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920 — 1 980 MHz e 2 110 — 2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84).

(4)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(5)  Mandato alla CEPT, datato 15 dicembre 2011, RSCOM11-59 final.

(6)  Relazione sulle condizioni tecniche atte a garantire il funzionamento sostenibile delle videocamere senza fili, approvata dal comitato per le comunicazioni elettroniche l'8 novembre 2013.

(7)  RSCOM12-17 rev. 3, data di adozione: 10 ottobre 2012.

(8)  Relazione 52 della CEPT trasmessa alla Commissione europea in risposta al mandato conferito alla CEPT per lo svolgimento di studi sulle condizioni tecniche armonizzate per le bande di frequenza 1 900-1 920 MHz e 2 010-2 025 MHz («bande terrestri 2 GHz non accoppiate») nell'UE, approvata il 6 marzo 2015 dal comitato per le comunicazioni elettroniche.

(9)  La raccomandazione 25-10 del Consiglio europeo della ricerca relativa alle gamme di frequenza per l'utilizzo di collegamenti temporanei terrestri audio e video SAP/SAB (Services Ancillary to Programme making/Services Ancillary to Broadcasting), inclusi i servizi ENG/OB (Electronic News Gathering/Outside Broadcasting).

(10)  Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.)

(11)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.)


ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Ai fini del presente allegato, per e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) s'intende la potenza isotropica equivalente irradiata, risultante dal prodotto della potenza fornita all'antenna e del guadagno dell'antenna in una data direzione in relazione a un'antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico).

e.i.r.p. per apparecchiature video PMSE

Tipo di collegamento

e.i.r.p.

Videocamera senza fili

– 7 dBW

Collegamento video portatile

16 dBW

Collegamento video mobile

10 dBW

L'accesso allo spettro può essere autorizzato prevalentemente sulla base di accordi locali. Tali accordi possono essere configurati in modo da tener conto di fattori quali il luogo di utilizzo dello spettro e le caratteristiche tecniche relative all'uso dello spettro per le apparecchiature video PMSE o per i servizi già presenti sul mercato.

Gli Stati membri possono adattare i limiti di e.i.r.p. per le apparecchiature PMSE video riportate nella tabella se le circostanze locali nello Stato membro interessato e in quelli confinanti consentono limiti più elevati senza compromettere la coesistenza dei servizi già presenti sul mercato.


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