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Document 32016D0134

Decisione (UE) 2016/134 del Consiglio, del 16 novembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

GU L 25 del 2.2.2016, p. 60–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/134/oj

2.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/60


DECISIONE (UE) 2016/134 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (1) («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La Bosnia-Erzegovina e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(3)

L'Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 24 settembre 2013.

(4)

L'Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 26 settembre 2014. Di conseguenza, a norma del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Bosnia-Erzegovina rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o novembre 2014.

(5)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 2 dell'accordo con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono accettare modifiche tecniche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza alcuna ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA

del

che sostituisce il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 27,

visto il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 2 dell'accordo («il protocollo n. 2») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Bosnia-Erzegovina, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 2 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Bosnia-Erzegovina e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 24 settembre 2013.

(5)

L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 26 settembre 2014. Di conseguenza, a norma del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Bosnia-Erzegovina rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o novembre 2014.

(6)

È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 2 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da …

Fatto a ..., il

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(1)  GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Protocollo n. 2

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

2.   Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Bosnia-Erzegovina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


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