Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0123

Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

GU L 29 del 4.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/123/oj

Related international agreement

4.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


DECISIONE (UE) 2016/123 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (l'«accordo»).

(2)

I negoziati per l'accordo sono andati a buon fine e l'accordo è stato siglato il 20 gennaio 2015.

(3)

L'articolo 281 dell'accordo prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in parte a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1.   A norma dell'articolo 281 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

a)

titolo I;

b)

titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;

c)

titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

d)

titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15;

e)

titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3);

f)

titolo VI: capi 5 e 9;

g)

titolo VII;

h)

titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);

i)

titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);

j)

allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2.   La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


Top