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Document 32015R2455

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2455 della Commissione, del 21 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 339 del 24.12.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2455/oj

24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2455 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per la Fiscalità e l'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Prodotto composto da carne di diversi crostacei e molluschi (in % del peso):

1605 54 00

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 del capitolo 16 e del testo dei codici NC 1605 e 1605 54 00.

Il prodotto consiste in «frutti di mare» (carne di crostacei e molluschi diversi), di cui una parte cruda o sbollentata (voce 0307) e un'altra cotta (voce 1605). Il prodotto è considerato una preparazione, dato che la cottura esclude la classificazione nel capitolo 3 in quanto il prodotto, anche parzialmente, è stato preparato secondo un procedimento non previsto in detto capitolo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 3, considerazioni generali, quinto paragrafo).

Dato che seppie e calamari prevalgono in peso, il prodotto è classificato, in applicazione della nota 2 del capitolo 16 con il codice NC del capitolo 16 corrispondente alla parte predominante della preparazione.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1605 54 00 come seppie e calamari, preparati o conservati.

tentacoli di calamari e seppie crudi

25

filetti di calamari e seppie crudi

20

anelli di calamari crudi

20

vongole gialle giovani cotte

20

gamberetti sbollentati

15

Il prodotto si presenta congelato (a una temperatura di – 20 °C) in sacchi da 1 kg (peso netto 800 g).


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