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Document 32015R2451

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 347 del 31.12.2015, p. 1224–1284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2451/oj

31.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1224


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2451 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per promuovere un livello uniforme di trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza e per assicurare che le informazioni rese pubbliche ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE siano facilmente accessibili e comparabili, è necessario prevedere norme comuni sulla struttura e il formato delle informazioni da rendere pubbliche.

(2)

Per assicurare condizioni uniformi di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare modelli specifici.

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(4)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Pubblicazione delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali

Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:

(a)

disposizioni legislative dell'Unione in materia di assicurazioni direttamente applicabili nel territorio dello Stato membro di origine;

(b)

testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazioni, basate sulle disposizioni legislative dell'Unione o che le recepiscono o che sono altrimenti applicabili nello Stato membro di origine.

Articolo 2

Pubblicazione delle informazioni sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

1.   Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, secondo l'ordine dei compiti specificati all'articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2009/138/CE.

2.   Le autorità di vigilanza forniscono contestualmente un quadro generale delle modalità secondo le quali hanno effettuato il riesame e la valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 3

Pubblicazione delle informazioni sui dati statistici aggregati

Per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, dell'articolo 316 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) della Commissione e dell'allegato XXI dello stesso regolamento, le autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

Pubblicazione delle informazioni sull'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE

Le autorità di vigilanza che forniscono le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE pubblicano dette informazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Articolo 5

Pubblicazione delle informazioni sugli obiettivi, le funzioni e le attività della vigilanza

Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:

(a)

obiettivi della vigilanza;

(b)

principali funzioni della vigilanza;

(c)

principali aree di attività di vigilanza in corso e programmate.

Articolo 6

Struttura dell'informativa sul sito web dell'autorità di vigilanza

Quando pubblicano online le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza assicurano che le informazioni siano presentate sotto i seguenti titoli:

(a)

«Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

(b)

«Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;

(c)

«Dati statistici aggregati», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;

(d)

«Esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;

(e)

«Obiettivi della vigilanza e sue principali funzioni e attività», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI

Per la pubblicazione dei dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 devono essere utilizzati i seguenti modelli A, B, C e D.

MODELLO A PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Numero della cella

Elemento

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

 

 

Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

Imprese di assicurazione vita

Imprese di assicurazione non vita

Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

Imprese di riassicurazione

Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

Imprese di assicurazione vita

Imprese di assicurazione non vita

Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

Imprese di riassicurazione

Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

Imprese di assicurazione vita

Imprese di assicurazione non vita

Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

Imprese di riassicurazione

Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

Imprese di assicurazione vita

Imprese di assicurazione non vita

Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

Imprese di riassicurazione

TIPI DI IMPRESE

AS1a

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1b

Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1c

Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2

Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3

Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

AS4a

Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

AS4b

Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che svolgono effettivamente l'attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

N/A

AS5

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS6

Numero di società veicolo autorizzate in conformità all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE di imprese di assicurazione e di riassicurazione

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS7

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEGLI AGGIUSTAMENTI O DELLE MISURE TRANSITORIE DA PARTE DELLE IMPRESE

AS8

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e numero di loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS9

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS10

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS11

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO DI ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E FONDI PROPRI

AS12

Importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12a

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12b

Attività fiscali differite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12c

Utili da prestazioni pensionistiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12d

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12e

Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12f

Attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12g

Mutui ipotecari e prestiti (eccetto prestiti su polizze)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12h

Prestiti su polizze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12i

Importi recuperabili da contratti di riassicurazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12j

Depositi presso imprese cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12k

Crediti verso assicurazioni e intermediari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12l

Crediti verso riassicurazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12m

Crediti (commerciali, non assicurativi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12n

Azioni proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12o

Importi dovuti per elementi di fondi propri o fondi iniziali richiamati ma non ancora versati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12p

Contante ed equivalenti a contante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12q

Tutte le altre attività non segnalate altrove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13

Importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13a

Riserve tecniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13b

Altre passività, escluse le passività subordinate non incluse nei fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13c

Passività subordinate non incluse nei fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14a

Importo totale dei fondi propri di base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14aa

Di cui, passività subordinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14b

Importo totale dei fondi propri accessori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15

Importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15a

Classe 1 — illimitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15b

Classe 1 — limitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15c

Classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15d

Classe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16

Importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16a

Classe 1 — illimitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16b

Classe 1 — limitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16c

Classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — FORMULA STANDARD

AS17

Importo totale del requisito patrimoniale minimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS18

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità (1)

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19a

Rischio di mercato

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19aa

Rischio di tasso di interesse

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ab

Rischio azionario

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ac

Rischio immobiliare

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ad

Rischio di spread

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ae

Concentrazioni del rischio di mercato

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19af

Rischio valutario

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19b

Rischio di inadempimento della controparte

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19c

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ca

Rischio di mortalità

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19cb

Rischio di longevità

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19cc

Rischio di invalidità-morbilità

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19cd

Rischio di estinzione anticipata

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ce

Rischio di spesa per l'assicurazione vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19cf

Rischio di revisione

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19cg

Rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19d

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19da

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19db

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19dc

Rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19e

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ea

Rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19eb

Rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19ec

Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19f

Rischio relativo alle attività immateriali

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS19g

Rischio operativo

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS20

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli del rischio di spread e della concentrazione del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più grandi o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo (dove il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato utilizzando la formula standard) (1)

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS20a

Rischio di spread

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS20b

Concentrazione del rischio di mercato

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS20c

Rischio di inadempimento della controparte

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — MODELLI INTERNI

AS21

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS21a

Di cui, importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS22a

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS22b

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS22c

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte.

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — MAGGIORAZIONI DEL CAPITALE

AS23a

Numero di maggiorazioni del capitale

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS23b

Maggiorazione del capitale media per impresa

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

AS23c

Distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

N/A

MODELLO B PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI AI GRUPPI ASSICURATIVI SOGGETTI A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Numero della cella

Elemento

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

TIPI DI GRUPPI

AG24

Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, tra cui:

 

 

 

 

AG24a

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

 

 

 

 

AG24b

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

 

 

 

 

AG24c

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi:

 

 

 

 

AG24ca

Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

 

 

 

 

AG24cb

Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

 

 

 

 

AG25

Numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione

 

 

 

 

AG26

Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, tra cui:

 

 

 

 

AG26a

Denominazione di tale impresa o società di partecipazione

 

 

 

 

AG26b

Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

 

 

 

 

AG26c

Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

 

 

 

 

AG26d

Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi

 

 

 

 

AG26da

Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

 

 

 

 

AG26db

Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

 

 

 

 

AG27

Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 della stessa direttiva

 

 

 

 

AG28

Numero di gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

METODO CONTABILE E FONDI PROPRI DEL GRUPPO

AG29

Numero di gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo

 

 

 

 

AG30

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

AG30a

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

AG30b

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

AG30c

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

AG31

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

AG31a

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

 

 

 

 

AG31b

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

 

 

 

 

AG31c

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

 

 

 

 

MODELLI INTERNI DEL GRUPPO

AG32a

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

 

 

 

 

AG32aa

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

AG32ab

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

AG32b

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

 

 

 

 

AG32ba

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

AG32bb

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

MODELLO C PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Numero della cella

Elemento

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

DIPENDENTI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

B1b

Numero di dipendenti alla fine dell'anno civile

 

 

 

 

ISPEZIONI IN LOCO

B2a

Numero totale di ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

 

 

 

 

B2aa

Di cui, numero di ispezioni periodiche

 

 

 

 

B2ab

Di cui, numero di ispezioni ad hoc

 

 

 

 

B2ac

Di cui, numero di ispezioni demandate a terzi

 

 

 

 

B2ad

Di cui, numero di ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

B2ae

Di cui, numero totale di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

 

 

 

 

B2b

Numero totale di uomini-giorno dedicati alle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

 

 

 

 

B3

Numero di verifiche formali della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti, a livello sia di singola impresa che di gruppo

 

 

 

 

B3a

Di cui, numero di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

 

 

 

 

MODELLI INTERNI

B4a

Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

 

 

 

 

B4aa

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

 

 

 

 

B4b

Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di singola impresa che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

B4ba

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di singola impresa

 

 

 

 

B4c

Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

 

 

 

 

B4ca

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

 

 

 

 

B4d

Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di gruppo che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

B4da

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di gruppo

 

 

 

 

MISURE E POTERI DI VIGILANZA

B5a

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B5b

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 117 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B5c

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 119 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B5ca

Di cui, numero di misure correttive adottate a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito

 

 

 

 

B5d

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 137 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B5e

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B5f

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 139 della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B6

Numero di autorizzazioni revocate

 

 

 

 

B7

Numero di autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione

 

 

 

 

B9

Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

 

 

 

 

B9a

Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

B10

Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

 

 

 

 

B10a

Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

B11a

Numero di estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B11b

Durata media delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B12

Numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE.

 

 

 

 

B13

Numero di domande presentate all'autorità di vigilanza di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B13a

Di cui, numero di domande di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

B13b

Numero di decisioni di revoca dell'approvazione ad applicare questa misura transitoria ai sensi dell'articolo 308 sexies della direttiva 2009/138/CE

 

 

 

 

B14

Numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza

 

 

 

 

B14a

Di cui, numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

COLLEGI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

B15a

Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro

 

 

 

 

B15b

Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo

 

 

 

 

APPROVAZIONI DI FONDI PROPRI

B16a

Numero di domande di approvazione di fondi propri accessori presentate alle autorità di vigilanza

 

 

 

 

B16aa

Di cui, numero di domande di approvazione di fondi propri accessori che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

B17

Numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

 

 

 

 

B17a

Di cui, numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 che hanno avuto esito positivo

 

 

 

 

VERIFICHE INTER PARES

B18a

Numero di analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

 

 

 

 

MODELLO D PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI QUALITATIVI RELATIVI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Le informazioni sono pubblicate sotto i seguenti titoli. Sotto ogni titolo sono pubblicati i dati relativi ai quattro precedenti esercizi.

B1a– Struttura dell'autorità di vigilanza

B8a– Criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale

B8b– Criteri utilizzati per il calcolo delle maggiorazioni del capitale

B8c– Criteri utilizzati per rimuovere le maggiorazioni del capitale

B16b– Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri accessori approvati

B17b– Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

B17c– Metodo utilizzato per valutare e classificare gli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

B18b– Portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.


(1)  I dati sul requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio non includono informazioni sulle imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, perché i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità per tali imprese sono disponibili solo a livello di entità in ragione della natura del calcolo.


ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI

I dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 sono pubblicati conformemente alle istruzioni e alle definizioni degli elementi di cui al presente allegato.

Numero di precedenti esercizi da includere nella pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 316, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 sono pubblicati i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Prima del 2020, nei casi in cui siano disponibili dati relativi a meno di quattro esercizi, sono pubblicati i dati relativi a tutti i precedenti esercizi disponibili. Ad ogni pubblicazione è aggiornato l'anno civile a cui la pubblicazione si riferisce. Nei modelli da A a C, la «x» nella prima riga della tabella rappresenta l'anno in corso al momento della pubblicazione.

Termini di pubblicazione e chiusura dell'esercizio finanziario

La data di chiusura dell'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione e di riassicurazione può influire sull'anno in cui le autorità di vigilanza pubblicano i dati. Secondo l'allegato XXI, parte A, ultimo paragrafo, del regolamento delegato (UE) 2015/35, la pubblicazione riguarda i dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai gruppi assicurativi vigilati per l'esercizio finanziario conclusosi nell'anno civile che precede l'anno della pubblicazione. Se l'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione si conclude dopo il 31 dicembre, l'aggregazione e la pubblicazione dei dati da parte delle autorità di vigilanza avvengono nell'anno successivo a quello in cui si è concluso l'esercizio finanziario. Per il primo anno di pubblicazione avente luogo nel 2017 e relativo all'anno civile che termina nel 2016, negli Stati membri in cui l'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si conclude dopo il 31 dicembre, i dati relativi alle imprese e ai gruppi vigilati pubblicati nel 2017 non includono i dati di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, tutte le pubblicazioni successive includono i dati di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Numerazione delle celle

I numeri delle celle corrispondono all'ordine e alla numerazione dell'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/35, e coprono in primo luogo le informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte A, relative alle imprese di assicurazione e di riassicurazione (celle AS), seguite dalle informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte A, relative ai gruppi assicurativi (celle AG) e infine le informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte B, relative alle autorità di vigilanza (celle B).

Definizione degli elementi

Le definizioni degli elementi chiariscono quali dati devono essere pubblicati o la fonte dei dati. Tutti i riferimenti ai numeri di celle rinviano ad altre celle riportate nei modelli del presente regolamento. Tutti i riferimenti ai codici dei modelli o degli elementi dei modelli nelle definizioni degli elementi rinviano ai modelli o agli elementi dei modelli aventi lo stesso codice, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (1). Quando l'elemento non ha una definizione, si ritiene che i dati da pubblicare siano chiari.

Istruzioni specifiche relative al modello A

L'allegato XXI, parte A, del regolamento delegato (UE) 2015/35 prescrive che i dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate siano forniti separatamente per: 1) tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, 2) le imprese di assicurazione vita, 3) le imprese di assicurazione non vita, 4) le imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita e 5) le imprese di riassicurazione, a meno che la cella sia contrassegnata con N/A (non applicabile).

La colonna del modello A riguardante le informazioni su «tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione» è evidenziata in verde chiaro per indicare che queste celle rappresentano la somma delle informazioni fornite nelle celle bianche sulle diverse categorie di imprese descritte nel paragrafo precedente, quando le informazioni sono fornite separatamente.

Istruzioni specifiche relative ai modelli C e D

I modelli C e D riguardano la pubblicazione di dati sull'autorità di vigilanza conformemente all'allegato XXI, parte B, del regolamento delegato (UE) 2015/35: il modello C contiene i dati quantitativi e il modello D contiene i dati qualitativi. Nel modello D, le informazioni riguardanti anni precedenti sono fornite sotto ogni singolo titolo, ad esempio «Struttura dell'autorità di vigilanza». Quando le informazioni rimangono immutate per oltre un anno civile, l'autorità di vigilanza indica il numero di anni civili a cui le informazioni si riferiscono. Per il resto, gli Stati membri possono decidere il formato e la struttura specifici che ritengono appropriati sulla base della natura e della lunghezza delle informazioni da fornite sotto ogni titolo del modello.

I.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

ELEMENTO

NUMERO DELLA CELLA

DEFINIZIONE

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione

AS1a

Numero di imprese di assicurazione diretta vita o non vita o di riassicurazione che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE e che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa direttiva

Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

AS1b

Numero di succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede centrale in un altro Stato membro

Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

AS1c

Numero di succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede centrale al di fuori del SEE

Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri

AS2

 

Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi

AS3

Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sulle imprese di assicurazione che svolgono effettivamente l'attività in un altro Stato membro nell'ambito della libera prestazione di servizi sulla base del modello S.04.01.01

Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

AS4a

Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sulle imprese di assicurazione che hanno notificato l'intenzione di svolgere l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel suo Stato membro

Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che svolgono effettivamente l'attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

AS4b

Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sulle imprese di assicurazione che svolgono effettivamente l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel suo Stato membro. Il numero si basa sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e ospitante

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE

AS5

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi degli articoli da 4 a 12 della stessa direttiva

Numero di società veicolo autorizzate in conformità all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE di imprese di assicurazione e di riassicurazione

AS6

 

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione

AS7

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le succursali in paesi terzi, sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione. Per provvedimenti di risanamento si intendono i provvedimenti di cui al titolo IV, capo II, della direttiva 2009/138/CE. Per procedure di liquidazione si intendono le procedure di cui al titolo IV, capo III, della direttiva 2009/138/CE

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e numero di loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE

AS8

 

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE

AS9

 

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

AS10

 

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE

AS11

 

Importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE

AS12

Elemento C0010/R0500 del modello S.02.01.01

Attività immateriali

AS12a

Elemento C0010/R0030 del modello S.02.01.01

Attività fiscali differite

AS12b

Elemento C0010/R0040 del modello S.02.01.01

Utili da prestazioni pensionistiche

AS12c

Elemento C0010/R0050 del modello S.02.01.01

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio

AS12d

Elemento C0010/R0060 del modello S.02.01.01

Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote)

AS12e

Elemento C0010/R0070 del modello S.02.01.01

Attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote

AS12f

Elemento C0010/R0220 del modello S.02.01.01

Mutui ipotecari e prestiti (eccetto prestiti su polizze)

AS12g

Somma degli elementi C0010/R0250 e C0010/R0260 del modello S.02.01.01

Prestiti su polizze

AS12h

Elemento C0010/R0240 del modello S.02.01.01

Importi recuperabili da contratti di riassicurazione

AS12i

Elemento C0010/R0270 del modello S.02.01.01

Depositi presso imprese cedenti

AS12j

Elemento C0010/R0350 del modello S.02.01.01

Crediti verso assicurazioni e intermediari

AS12k

Elemento C0010/R0360 del modello S.02.01.01

Crediti verso riassicurazioni

AS12l

Elemento C0010/R0370 del modello S.02.01.01

Crediti (commerciali, non assicurativi)

AS12m

Elemento C0010/R0380 del modello S.02.01.01

Azioni proprie

AS12n

Elemento C0010/R0390 del modello S.02.01.01

Importi dovuti per elementi di fondi propri o fondi iniziali richiamati ma non ancora versati

AS12o

Elemento C0010/R0400 del modello S.02.01.01

Contante ed equivalenti a contante

AS12p

Elemento C0010/R0410 del modello S.02.01.01

Tutte le altre attività non segnalate altrove

AS12q

Elemento C0010/R0420 del modello S.02.01.01

Importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE

AS13

Elemento C0010/R0900 del modello S.02.01.01

Riserve tecniche

AS13a

Somma degli elementi C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 e C0010/R0690 del modello S.02.01.01

Altre passività, escluse le passività subordinate non incluse nei fondi propri

AS13b

Somma degli elementi da C0010/R0740 a C0010/R0840, C0010/R0870 e C0010/R0880 del modello S.02.01.1

Passività subordinate non incluse nei fondi propri

AS13c

Elemento C0010/R0860 del modello S.02.01.01

Importo totale dei fondi propri di base

AS14a

Elemento C0010/R0290 del modello S.23.01.01

Di cui, passività subordinate

AS14aa

Elemento C0010/R0140 del modello S.23.01.01

Importo totale dei fondi propri accessori

AS14b

Elemento C0010/R0400 del modello S.23.01.01

Importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità

AS15

Elemento C0010/R0540 del modello S.23.01.01

Classe 1 — illimitati

AS15a

Elemento C0020/R0540 del modello S.23.01.01

Classe 1 — limitati

AS15b

Elemento C0030/R0540 del modello S.23.01.01

Classe 2

AS15c

Elemento C0040/R0540 del modello S.23.01.01

Classe 3

AS15d

Elemento C0050/R0540 del modello S.23.01.01

Importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo

AS16

Elemento C0010/R0550 del modello S.23.01.01

Classe 1 — illimitati

AS16a

Elemento C0020/R0550 del modello S.23.01.01

Classe 1 — limitati

AS16b

Elemento C0030/R0550 del modello S.23.01.01

Classe 2

AS16c

Elemento C0040/R0550 del modello S.23.01.01

Importo totale del requisito patrimoniale minimo

AS17

Elemento C0070/R0400 del modello S.28.01.01 o S.28.02.01

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

AS18

Elemento C0100/R0220 del modello S.25.01.01, S.25.02.01 o S.25.03.01

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

AS19

Questa cella dovrebbe includere l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard. Si tratta dell'elemento C0100/R0220 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale).

Le celle AS19a-AS19f dovrebbero includere gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile.

Per le imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità sono disponibili solo a livello di entità e non per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, in ragione della natura del calcolo. Pertanto, se nello Stato membro esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati per ciascun modulo e sottomodulo di rischio nelle celle AS19a-AS19f dovrebbero riferirsi solo alle imprese senza fondi separati né portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità.

Rischio di mercato

AS19a

Elemento C0030/R0010 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di tasso di interesse

AS19aa

Elemento C0060/R0100 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio azionario

AS19ab

Elemento C0060/R0200 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio immobiliare

AS19ac

Elemento C0060/R0300 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di spread

AS19ad

Elemento C0060/R0400 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Concentrazioni del rischio di mercato

AS19ae

Elemento C0060/R0500 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio valutario

AS19af

Elemento C0060/R0600 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di inadempimento della controparte

AS19b

Elemento C0030/R0020 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

AS19c

Elemento C0030/R0030 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di mortalità

AS19ca

Elemento C0060/R0100 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di longevità

AS19cb

Elemento C0060/R0200 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di invalidità-morbilità

AS19cc

Elemento C0060/R0300 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di estinzione anticipata

AS19cd

Elemento C0060/R0400 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di spesa per l'assicurazione vita

AS19ce

Elemento C0060/R0500 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di revisione

AS19cf

Elemento C0060/R0600 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

AS19cg

Elemento C0060/R0700 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

AS19d

Elemento C0030/R0040 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

AS19da

Elemento C0060/R0800 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

AS19db

Elemento C0230/R1400 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia

AS19dc

Elemento C0250/R1540 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

AS19e

Elemento C0030/R0050 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

AS19ea

Elemento C0100/R0300 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

AS19eb

Elemento C0150/R0400 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita

AS19ec

Elemento C0160/R0500 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio relativo alle attività immateriali

AS19f

Elemento C0030/R0070 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Rischio operativo

AS19g

Elemento C0100/R0130 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli del rischio di spread e della concentrazione del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più grandi o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo (dove il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato utilizzando la formula standard)

AS20

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale dei tre moduli e sottomoduli di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale dei tre moduli e sottomoduli di rischio di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Per le imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità sono disponibili solo a livello di entità e non per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, in ragione della natura del calcolo. Pertanto, se nello Stato membro esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati per ciascun modulo e sottomodulo di rischio nelle celle AS20 e AS20a-c dovrebbero riferirsi solo alle imprese senza fondi separati né portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità.

Dato che nei modelli quantitativi i dati sulla rivalutazione delle classi di merito di credito non sono segnalati per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione, le autorità di vigilanza dovrebbero chiarire nel modello A previsto dal presente regolamento la portata delle informazioni fornite nelle celle AS20 e AS20a-c, incluso il livello di aggregazione disponibile.

Rischio di spread

AS20a

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale del rischio di spread delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo del rischio di spread di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Concentrazione del rischio di mercato

AS20b

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale della concentrazione del rischio di mercato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Rischio di inadempimento della controparte

AS20c

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale del rischio di inadempimento della controparte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

AS21

Elemento C0100/R0220 del modello S.25.02.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

Di cui, importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale

AS21a

Elemento C0100/R0220 del modello S.25.02.01 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, diviso per la cella AS21 (espresso in percentuale).

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

AS22a

 

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

AS22b

 

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte.

AS22c

 

Numero di maggiorazioni del capitale

AS23a

 

Maggiorazione del capitale media per impresa

AS23b

Totale degli elementi C0100/R0210 nei modelli S.25.01.01, S.25.02.01 e S.25.03.01 per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che segnalano l'elemento, diviso per la cella AS23a.

Distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE

AS23c

Totale degli elementi C0100/R0210 nei modelli S.25.01.01, S.25.02.01 e S.25.03.01 per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che segnalano l'elemento, diviso per la cella AS18.

II.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI AI GRUPPI ASSICURATIVI SOGGETTI A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

ELEMENTO

NUMERO DELLA CELLA

DEFINIZIONE

Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, tra cui:

AG24

Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, inclusi i gruppi assicurativi a livello nazionale

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

AG24a

Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è il paese dell'autorità di vigilanza

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

AG24b

Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è lo Stato membro diverso dal paese dell'autorità di vigilanza

Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi:

AG24c

Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo

Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

AG24ca

Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo equivalente

Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

AG24cb

Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo non equivalente

Numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione

AG25

 

Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, tra cui:

AG26

Per ognuna di tali imprese e società di partecipazione compilare separatamente le celle da AG26a a AG26db

Denominazione di tale impresa o società di partecipazione

AG26a

 

Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

AG26b

 

Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

AG26c

 

Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi

AG26d

 

Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

AG26da

Sono inclusi i paesi terzi che sono parzialmente o provvisoriamente equivalenti

Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

AG26db

 

Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 della stessa direttiva

AG27

 

Numero di gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

AG28

Numero di gruppi assicurativi di cui l'autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, esclusi i gruppi assicurativi a livello nazionale

Numero di gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo

AG29

Numero di gruppi assicurativi che nell'elemento C0010/R0130 del modello S.01.02.04 hanno indicato metodo 2 o combinazione di metodi

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

AG30

Si tratta della somma delle celle AG30a, AG30b e AG30c

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

AG30a

Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

AG30b

Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo il metodo 2 di cui all'articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE

Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

AG30c

Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo la combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

AG31

Si tratta della somma delle celle AG31a, AG31b e AG31c

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

AG31a

Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

AG31b

Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE

Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

AG31c

Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo una combinazione del metodo 1 e del metodo 2

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

AG32a

 

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

AG32aa

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato solo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

AG32ab

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato dall'autorità di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

AG32b

 

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

AG32ba

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato solo per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità del gruppo

Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

AG32bb

Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato dall'autorità di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo

III.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

ELEMENTO

NUMERO DELLA CELLA

DEFINIZIONE

Struttura dell'autorità di vigilanza

B1a

Schema o diagramma dell'organizzazione, che illustra almeno le divisioni, i dipartimenti e le unità principali dell'autorità di vigilanza.

Numero di dipendenti alla fine dell'anno civile

B1b

Numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno che lavorano direttamente nel settore della vigilanza prudenziale delle assicurazioni, nonché personale ausiliario a sostegno di quanti lavorano direttamente nel settore della vigilanza prudenziale delle assicurazioni (ad es. informatica) dell'autorità di vigilanza alla fine dell'anno civile. Il numero di dipendenti è calcolato al meglio delle proprie possibilità.

Numero totale di ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

B2a

Per ispezione in loco si intende una valutazione organizzata o un esercizio formale di valutazione, nel quadro della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione, effettuato nei locali dell'impresa vigilata o dei fornitori di servizi a cui l'impresa vigilata ha esternalizzato funzioni, che si conclude con l'emanazione di un documento comunicato all'impresa.

Ad esempio, gli interventi indicati di seguito non sono considerati ispezioni in loco, anche se possono rientrare nella procedura di riesame dettagliata dell'impresa da parte dell'autorità di vigilanza:

a)

visite dell'autorità di vigilanza o riunioni presso la sede dell'autorità di vigilanza o nei locali dell'impresa, che non si concludono con l'emanazione di un documento comunicato all'impresa;

b)

riunioni esplorative delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con le autorità di vigilanza o presentazioni di dette imprese alle autorità di vigilanza

c)

visite di vigilanza con l'obiettivo di acquisire dati per una migliore comprensione di talune questioni specifiche, che possono essere considerate alla stregua di accertamenti.

Di cui, numero di ispezioni periodiche

B2aa

Per ispezione periodica si intende un'ispezione in loco effettuata secondo un programma di vigilanza.

Di cui, numero di ispezioni ad hoc

B2ab

Per ispezione ad hoc si intende un'ispezione in loco che non è necessariamente effettuata a seguito di una procedura nel quadro della valutazione del rischio né è stata inizialmente definita nel programma di vigilanza. Di norma, tuttavia, la necessità di ispezioni ad hoc sorge quando occorre adeguare il programma di vigilanza agli obblighi delle autorità di vigilanza o ad altre nuove priorità. Possono essere motivate, ad esempio, dal fatto che l'autorità di vigilanza viene a conoscenza di una situazione che richiede lo svolgimento di indagini in loco.

Di cui, numero di ispezioni demandate a terzi

B2ac

 

Di cui, numero di ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo

B2ad

 

Di cui, numero totale di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

B2ae

 

Numero totale di uomini-giorno dedicati alle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

B2b

 

Numero di verifiche formali della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti, a livello sia di singola impresa che di gruppo

B3

 

Di cui, numero di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

B3a

 

Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

B4a

 

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

B4aa

 

Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di singola impresa che hanno avuto esito positivo

B4b

 

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di singola impresa

B4ba

 

Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

B4c

 

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

B4ca

 

Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di gruppo che hanno avuto esito positivo

B4d

 

Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di gruppo

B4da

 

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2009/138/CE

B5a

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici dell'impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia, a causa di uno scostamento significativo tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo della formula standard.

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 117 della direttiva 2009/138/CE

B5b

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di tornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, per non conformità alle norme sui modelli interni.

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 119 della direttiva 2009/138/CE

B5c

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, o i pertinenti moduli di rischio, a causa di uno scostamento significativo tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese alla formula standard.

Di cui, numero di misure correttive adottate a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito

B5ca

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha imposto all'impresa di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, o i pertinenti moduli di rischio, a causa di uno scostamento significativo del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetto al suo rischio di credito.

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 137 della direttiva 2009/138/CE

B5d

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa per non conformità dell'impresa alle norme sulle riserve tecniche.

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE

B5e

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha ristretto o vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa per non conformità dell'impresa al requisito patrimoniale di solvibilità.

Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 139 della direttiva 2009/138/CE

B5f

Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha ristretto o vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per non conformità dell'impresa al requisito patrimoniale minimo.

Numero di autorizzazioni revocate

B6

Per revoca si intende la revoca totale dell'autorizzazione dell'impresa ad esercitare l'attività, mentre non si intende, ad esempio, la revoca dell'autorizzazione limitata ad un particolare ramo di attività o ad una particolare attività di riassicurazione, perché in questo caso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione continua ad essere autorizzata per gli altri rami o per le altre attività.

Numero di autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione

B7

Numero di nuove autorizzazioni nell'anno civile. Per nuove autorizzazioni si intendono autorizzazioni di nuove imprese di assicurazione o riassicurazione, non includendo, ad esempio, le estensioni (ad altri rami di attività) delle autorizzazioni delle imprese di assicurazione e di assicurazione già autorizzate.

Criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale

B8a

 

Criteri utilizzati per il calcolo delle maggiorazioni del capitale

B8b

 

Criteri utilizzati per rimuovere le maggiorazioni del capitale

B8c

 

Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

B9

 

Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

B9a

 

Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

B10

Applicabile solo nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di richiedere la previa approvazione dell'aggiustamento per la volatilità.

Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

B10a

Applicabile solo nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di richiedere la previa approvazione dell'aggiustamento per la volatilità.

Numero di estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

B11a

Numero di estensioni del periodo concesse per assicurare il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità In presenza di situazioni eccezionalmente avverse.

Durata media delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

B11b

Somma della durata di tutte le estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, divisa per la cella B11a.

Numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE.

B12

Numero di autorizzazioni concesse all'uso del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

Numero di domande presentate all'autorità di vigilanza di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

B13

 

Di cui, numero di domande di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

B13a

 

Numero di decisioni di revoca dell'approvazione ad applicare questa misura transitoria ai sensi dell'articolo 308 sexies della direttiva 2009/138/CE

B13b

 

Numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza

B14

 

Di cui, numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

B14a

 

Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro

B15a

Numero di riunioni organizzate ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 249, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro ma non in qualità di autorità di vigilanza del gruppo. Sono incluse le riunioni in presenza e le riunioni organizzate tramite altri mezzi, quale la videoconferenza. Sono altresì incluse le riunioni alle quali partecipa un numero ridotto di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, quali le riunioni di squadre specializzate; sono invece escluse le discussioni bilaterali tra due autorità di vigilanza facenti parte del collegio delle autorità di vigilanza. Questo elemento non include le riunioni dei gruppi di gestione delle crisi, dato che la loro istituzione non è disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE.

Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo

B15b

Numero di riunioni del collegio delle autorità di vigilanza organizzate ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 249, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo. Sono incluse le riunioni in presenza e le riunioni organizzate tramite altri mezzi, quale la videoconferenza. Sono altresì incluse le riunioni alle quali partecipa un numero ridotto di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, quali le riunioni di squadre specializzate; sono invece escluse le discussioni bilaterali tra due autorità di vigilanza facenti parte del collegio delle autorità di vigilanza. Questo elemento non include le riunioni dei gruppi di gestione delle crisi, dato che la loro istituzione non è disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE.

Numero di domande di approvazione di fondi propri accessori presentate alle autorità di vigilanza

B16a

 

Di cui, numero di domande di approvazione di fondi propri accessori che hanno avuto esito positivo

B16aa

 

Principali caratteristiche degli elementi dei fondi propri accessori approvati

B16b

 

Numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi di fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

B17a

 

Di cui, numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 che hanno avuto esito positivo

B17aa

 

Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

B17b

 

Metodo utilizzato per valutare e classificare gli elementi di fondi propri non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

B17c

 

Numero di analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

B18a

 

Portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

B18b

 


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO III

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI

Le informazioni di cui all'articolo 4 sono pubblicate compilando il seguente modello. Se non altrimenti specificato, tutti i riferimenti rinviano alla direttiva 2009/138/CE.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE

Titolo dell'articolo

Descrizione dell'opzione

Uso dell'opzione SÌ/NO

Strumento giuridico nazionale utilizzato L/R/A (1)

Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale

Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo

Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua

Articolo 13, punto 27)

Definizioni

Per quanto riguarda la definizione di grandi rischi, l'opzione di aggiungere alla categoria di rischi classificati nei rami dell'assicurazione non vita 3, 8, 9, 10, 13 e 16 di cui all'allegato I, parte A, i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei

 

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 2, terzo comma

Ambito di applicazione dell'autorizzazione

Opzione di accordare l'autorizzazione per due o più rami dell'assicurazione diretta

 

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

Ambito di applicazione dell'autorizzazione

Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, l'opzione di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati all'allegato I, parte B

 

 

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 2

Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione

Opzione di creare imprese che assumano una forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di effettuare operazioni di assicurazione o di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato

 

 

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

Condizioni di polizza e tariffe

Per l'assicurazione vita, l'opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali

 

 

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 3

Condizioni di polizza e tariffe

Opzione di sottoporre le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo assistenza al controllo dei mezzi quanto a personale e ad attrezzature

 

 

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 4

Condizioni di polizza e tariffe

Opzione di prescrivere l'approvazione dello statuto e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale della vigilanza

 

 

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

Opzione di esonerare per un periodo transitorio le imprese di (ri)assicurazione dall'obbligo di evidenziare separatamente la maggiorazione del capitale o l'impatto dell'uso dei parametri specifici dell'impresa quando detto uso è prescritto dall'autorità di vigilanza

 

 

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 1

Acquisizioni

Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle acquisizioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 %

 

 

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 2

Acquisizioni

Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle dismissioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 %

 

 

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 2

Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

Opzione di consentire:

i)

alle imprese di assicurazione vita di ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di assicurazione non vita per i rischi di infortunio e malattia;

ii)

alle imprese di assicurazione non vita autorizzate unicamente per i rischi di infortunio e malattia di ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di assicurazione vita

 

 

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 3, prima frase

Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

Opzione di prevedere che le imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività

 

 

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 3, seconda frase

Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

Opzione di consentire nelle procedure di liquidazione che alle attività relative ai rischi di incidente e malattia esercitate dalle imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, siano applicate le norme applicabili alle attività di assicurazione vita

 

 

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 5, secondo comma

Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

Opzione di obbligare a porre fine al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita entro un certo termine

 

 

 

 

 

Articolo 77 quinquies, paragrafo 1

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Opzione di imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 2

Notifica da parte dello Stato membro di origine

Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita che coprono il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in regime di libera prestazione di servizi di trasmettere determinate informazioni

 

 

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 3

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Opzione per lo Stato membro ospitante di imporre alle imprese di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme relative alla copertura di rischi aggravati che si applicano alle imprese di assicurazione non vita

 

 

 

 

 

Articolo 152, paragrafo 4

Rappresentante

Opzione di approvare il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE come rappresentante di cui all'articolo 152, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 163, paragrafo 3

Programma di attività della succursale

Opzione di esigere che le imprese di assicurazione effettuino la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche per quanto riguarda l'assicurazione vita

 

 

 

 

 

Articolo 169, paragrafo 2

Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita

Opzione di consentire alle succursali che praticano il cumulo di svolgere attività di assicurazione vita e di assicurazione non vita, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta

 

 

 

 

 

Articolo 169, paragrafo 3, secondo comma

Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita

Opzione relativa alle succursali che alle date previste all'articolo 73, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio dello Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, ma la cui sede centrale situata fuori dall'Unione pratica il cumulo e che successivamente intendono svolgere l'attività di assicurazione non vita in detto Stato membro

 

 

 

 

 

Articolo 179, paragrafo 4, secondo comma

Obblighi correlati

Opzione di imporre una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative all'assicurazione non vita obbligatoria

 

 

 

 

 

Articolo 181, paragrafo 1, secondo comma

Assicurazione non vita

Opzione di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e di tali altri documenti al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione

 

 

 

 

 

Articolo 181, paragrafo 2, primo comma

Assicurazione non vita

Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione all'autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione obbligatoria prima della loro diffusione

 

 

 

 

 

Articolo 182, secondo comma

Assicurazione vita

Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali

 

 

 

 

 

Articolo 184, paragrafo 2, secondo comma

Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

Opzione di esigere che sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura figurino il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione non vita

 

 

 

 

 

Articolo 185, paragrafo 7

Informazioni per i contraenti

Opzione di prescrivere la presentazione di informazioni supplementari, al fine di assicurare che il contraente comprenda gli elementi essenziali dell'impegno dell'assicurazione vita

 

 

 

 

 

Articolo 186, paragrafo 2

Termine di rinuncia

Opzione di non applicare il termine per la rinuncia da parte dei contraenti in casi specifici

 

 

 

 

 

Articolo 189

Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia

Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita l'obbligo di partecipazione ai regimi di garanzia nello Stato membro ospitante

 

 

 

 

 

Articolo 197, primo comma

Attività analoghe all'assistenza turistica

Opzione di emanare disposizioni relative all'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 198, paragrafo 2, lettera c)

Ambito di applicazione della presente sezione

Opzione di non applicare le disposizioni in materia di assicurazione tutela giudiziaria all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza in circostanze specifiche

 

 

 

 

 

Articolo 199

Contratti distinti

Opzione di richiedere che l'importo del premio per la tutela giudiziaria sia specificato esplicitamente nel relativo contratto

 

 

 

 

 

Articolo 200, paragrafo 1, primo comma

Gestione dei sinistri

Opzione di scegliere tra tre metodi di gestione dei sinistri

 

 

 

 

 

Articolo 200, paragrafo 3, secondo comma

Gestione dei sinistri

Opzione di estendere ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione tutela giudiziaria il divieto di esercizio simultaneo della stessa o di analoga attività in un'impresa di assicurazione collegata

 

 

 

 

 

Articolo 202, paragrafo 1

Deroghe alla libertà di scelta dell'avvocato

Opzione di consentire deroghe alle norme sulla libertà di scelta dell'avvocato nell'assicurazione tutela giudiziaria a determinate condizioni

 

 

 

 

 

Articolo 206, paragrafo 1

Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale

Opzione di prescrivere: a) la conformità dei contratti di assicurazione malattia a specifiche disposizioni legislative per tutelare l'interesse generale nel ramo dell'assicurazione malattia e b) la comunicazione alle autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione malattia

 

 

 

 

 

Articolo 206, paragrafo 2, primo comma

Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale

Opzione di prescrivere che il sistema alternativo di assicurazione malattia sia gestito secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita a determinate condizioni

 

 

 

 

 

Articolo 207

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

Opzione di imporre alle imprese di assicurazione che svolgono l'attività di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il rispetto delle disposizioni specifiche della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante

 

 

 

 

 

Articolo 216, paragrafo 1, primo comma

Impresa capogruppo a livello nazionale

Opzione di consentire alle autorità di vigilanza di decidere di assoggettare alla vigilanza di gruppo un'impresa capogruppo a livello nazionale

 

 

 

 

 

Articolo 225, secondo comma

Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate

Opzione di disporre che ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un altro Stato membro dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti in detto Stato membro

 

 

 

 

 

Articolo 227, paragrafo 1, secondo comma

Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

Opzione di disporre che si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un paese terzo con regime di solvibilità equivalente dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti nel paese terzo

 

 

 

 

 

Articolo 275, paragrafo 1

Trattamento dei crediti di assicurazione

Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione

 

 

 

 

 

Articolo 275, paragrafo 2

Trattamento dei crediti di assicurazione

Opzione di prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione prevalgano sui crediti di assicurazione

 

 

 

 

 

Articolo 276, paragrafo 2, secondo comma

Registro speciale

Opzione di prevedere che le imprese di assicurazione tengano un registro unico per l'attività di assicurazione vita e i rischi di incidente e malattia

 

 

 

 

 

Articolo 277

Surrogazione a un regime di garanzia

Opzione di prevedere la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 275, paragrafo 1, ai diritti dei creditori di assicurazione surrogati a un regime di garanzia nazionale

 

 

 

 

 

Articolo 279, paragrafo 2, secondo comma

Revoca dell'autorizzazione

Opzione di prevedere che nel corso del procedimento di liquidazione talune attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine

 

 

 

 

 

Articolo 304, paragrafo 1

Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

Opzione di autorizzare le imprese di assicurazione vita ad applicare un sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata a determinate condizioni

 

 

 

 

 

Articolo 305, paragrafo 1

Deroghe e abrogazione delle misure restrittive

Opzione di dispensare le imprese di assicurazione non vita con una certa raccolta premi massima che il 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti patrimoniali di solvibilità dall'obbligo di costituire un fondo minimo di garanzia

 

 

 

 

 

Articolo 308 ter, paragrafo 15

Misure transitorie

Opzione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE

 

 

 

 

 

Articolo 308 ter, paragrafo 16

Misure transitorie

Opzione attribuita all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte del gruppo

 

 

 

 

 


(1)  Testo delle disposizioni legislative (L), regolamentari (R) e amministrative (A).


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