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Document 32015R2403

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 333 del 19.12.2015, p. 62–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/oj

    19.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/62


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2403 DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2015

    che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'allegato I, parte III, secondo paragrafo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità con detta direttiva o che siano state disattivate.

    (2)

    Conformemente all'allegato I, parte III, primo paragrafo, lettera a), della direttiva 91/477/CEE, gli oggetti che corrispondono alla definizione di «armi da fuoco» non sono da includere in tale definizione se sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.

    (3)

    Nell'allegato I, parte III, secondo paragrafo, della direttiva 91/477/CEE si impone agli Stati membri di adottare disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri sono altresì tenuti a prevedere il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

    (4)

    L'Unione è parte del protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («il protocollo»), concluso con la decisione 2014/164/UE del Consiglio (2).

    (5)

    L'articolo 9 del protocollo elenca i principi generali comuni di disattivazione che le parti sono tenute a soddisfare.

    (6)

    Le norme e le tecniche di disattivazione irreversibile delle armi da fuoco di cui al presente regolamento sono state stabilite con le competenze tecniche della «Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco» (C.I.P.). La C.I.P. è stata istituita per verificare le attività dei centri nazionali di prova per le armi da fuoco e, in particolare, per garantire la presenza in ciascun paese di leggi e regolamenti che assicurino una prova efficiente ed uniforme di armi da fuoco e munizioni.

    (7)

    Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione dovrebbe rivedere e aggiornare con regolarità le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di eventuali ulteriori misure di disattivazione.

    (8)

    Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.

    (9)

    Tenendo conto del rischio per quanto riguarda la sicurezza, le armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione del presente regolamento e che sono state immesse sul mercato, compresa la trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto o trasferite in un altro Stato membro dopo tale data devono essere soggette alle disposizioni del presente regolamento.

    (10)

    Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre misure supplementari rispetto alle specifiche tecniche di cui all'allegato I per disattivare le armi da fuoco nel loro territorio, purché essi abbiano adottato tutte le misure necessarie per applicare le norme e le tecniche di disattivazione comuni previste dal presente regolamento.

    (11)

    Al fine di fornire agli Stati membri la possibilità di garantire lo stesso livello di sicurezza all'interno del loro territorio, gli Stati membri che introducono misure supplementari per disattivare le armi da fuoco nel loro territorio in conformità con le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a richiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio rispettino tali misure supplementari.

    (12)

    Affinché la Commissione sia in grado di tenere conto degli sviluppi e delle migliori prassi negli Stati membri in materia di disattivazione delle armi da fuoco al momento della revisione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le misure da essi adottate nel settore contemplato dal presente regolamento ed eventuali ulteriori misure da essi introdotte. A tal fine si dovrebbero applicare le procedure di notifica della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 91/477/CEE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco delle categorie A, B, C e D definite nell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

    2.   Il presente regolamento non si applica alle armi da fuoco disattivate prima della sua data di applicazione, a meno che tali armi da fuoco siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.

    Articolo 2

    Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco

    La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità alla legislazione nazionale.

    Articolo 3

    Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco

    1.   Gli Stati membri designano un'autorità competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I («l'organismo di verifica»).

    2.   Se l'organismo di verifica è altresì autorizzato a disattivare le armi da fuoco, gli Stati membri garantiscono una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono nell'ambito di tale organismo.

    3.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto.

    4.   Se la disattivazione dell'arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, l'organismo di verifica rilascia al proprietario dell'arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all'allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese.

    5.   Il proprietario di un'arma da fuoco disattivata conserva il certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata è immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione.

    6.   Gli Stati membri assicurano che, per un periodo di almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per le armi da fuoco disattivate, con l'indicazione della data di disattivazione e del numero del certificato.

    Articolo 4

    Richieste di assistenza

    Ogni Stato membro può chiedere l'assistenza degli organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da parte di un altro Stato membro al fine di effettuare o verificare la disattivazione delle armi da fuoco, rispettivamente. Con riserva di accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l'organismo di verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di disattivazione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.

    Articolo 5

    Marcatura delle armi da fuoco disattivate

    Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:

    a)

    essere chiaramente visibile e inamovibile;

    b)

    recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;

    c)

    i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.

    Articolo 6

    Misure di disattivazione supplementari

    1.   Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure sulla disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all'allegato I.

    2.   La Commissione esamina a scadenza regolare, con il comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, le misure supplementari adottate dagli Stati membri e valuta l'opportunità di rivedere le specifiche tecniche di cui all'allegato I a tempo debito.

    Articolo 7

    Trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione

    1.   Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite unicamente in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri riconoscono i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se questi soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri che hanno introdotto misure supplementari in conformità dell'articolo 6 possono chiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio siano conformi a tali misure supplementari.

    Articolo 8

    Requisiti della notifica

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento, come pure le misure supplementari introdotte a norma dell'articolo 6. A tale scopo, gli Stati membri applicano le procedure di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Elżbieta BIEŃKOWSKA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

    (2)  Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89, del 25.3.2014, pag. 7).

    (3)  Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

    I.

    Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:

    Tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco,

    Tabella II, che descrive le operazioni da effettuare per rendere ogni componente essenziale delle armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile,

    Tabella III, che stabilisce quali operazioni di disattivazione devono essere effettuate per i vari tipi di armi da fuoco.

    II.

    Per tenere conto degli sviluppi tecnici delle armi da fuoco e delle operazioni di disattivazione con il passare del tempo, le presenti specifiche tecniche saranno rivedute e aggiornate regolarmente, almeno ogni 2 anni.

    III.

    Al fine di garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle operazioni di disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione intende elaborare definizioni in collaborazione con gli Stati membri.

    Tabella I: Elenco dei tipi di armi da fuoco

    Tipi di armi da fuoco

    1

    Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)

    2

    Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)

    3

    Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

    4

    Armi da fuoco a canna basculante (per esempio, a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente, ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)

    5

    Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

    6

    Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata)

    7

    Armi da fuoco (interamente) automatiche, ad esempio determinati tipi di fucili d'assalto, pistole mitragliatrici, pistole (interamente) automatiche

    8

    Armi da fuoco ad avancarica


    Tabella II: Operazioni specifiche per componente

    COMPONENTE

    PROCEDIMENTO

    1.

    CANNA

    1.1.

    Se la canna è fissata al telaio (1), bloccarla con un perno in acciaio temprato (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm) che passi attraverso la camera e il telaio. Il perno deve essere saldato (2).

    1.2.

    Se la canna è libera (non fissata), tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della camera (larghezza >

    Formula

    calibro, al massimo 8 mm) e saldare in modo sicuro un perno o una barretta nella canna partendo dall'inizio della camera (L ≥ 2/3 della lunghezza della canna).

    1.3.

    Nel primo terzo della canna a partire dalla camera, praticare dei fori (di diametro pari ad almeno 2/3 del diametro dell'anima per le armi a canna liscia e all'intero diametro dell'anima per tutte le altre armi, uno dietro l'altro, 3 per le armi corte, 6 per le armi lunghe) oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura a V (angolo 60 ± 5°), che renda parzialmente aperta la canna, oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 8-10 mm ± 0,5 mm e di lunghezza ≥ 52 mm) nella stessa posizione dei fori, oppure tagliare un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 4 — 6 mm ± 0,5 mm dalla camera alla bocca, lasciando 5 mm alla bocca).

    1.4.

    Per le canne con rampa di alimentazione, asportare la rampa di alimentazione.

    1.5.

    Impedire l'asportazione della canna dal telaio mediante perni di acciaio temprato o mediante saldatura.

    2.

    BLOCCO DI CULATTA, TESTA DELL'OTTURATORE

    2.1.

    Asportare o accorciare il percussore.

    2.2.

    Limare il lato anteriore dell'otturatore con un angolo di almeno 45 gradi che occupi una superficie di oltre il 50 % della superficie della culatta.

    2.3.

    Saldare il foro del percussore.

    3.

    TAMBURO

    3.1.

    Eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno 2/3 della lunghezza limando un anello di diametro > = al diametro del bossolo.

    3.2.

    Ove possibile, saldare per impedire l'asportazione del tamburo dal telaio oppure, se ciò fosse impossibile, ricorrere a misure adeguate per rendere impossibile l'asportazione.

    4.

    CARRELLO

    4.1.

    Limare o asportare più del 50 % della superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 90 gradi.

    4.2.

    Asportare o accorciare il percussore.

    4.3.

    Limare e saldare il foro del percussore.

    4.4.

    Eliminare i tenoni nel carrello.

    4.5.

    Se possibile, limare l'interno del bordo anteriore superiore della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo di 45 gradi.

    5.

    TELAIO (PISTOLE)

    5.1.

    Asportare la rampa di alimentazione.

    5.2.

    Eliminare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.

    5.3.

    Saldare il dispositivo di blocco del carrello.

    5.4.

    Impedire lo smontaggio delle pistole con telaio in polimero mediante saldatura. In funzione delle normative nazionali, questa operazione può essere effettuata dopo il controllo dell'autorità nazionale.

    6.

    SISTEMA AUTOMATICO

    6.1.

    Distruggere il pistone e il sistema di recupero del gas mediante taglio o saldatura.

    6.2.

    Asportare il blocco di culatta, sostituirlo con un pezzo di acciaio e saldare quest'ultimo, oppure ridurre il blocco di almeno il 50 % e asportare mediante taglio i tenoni di chiusura dalla testa dell'otturatore.

    6.3.

    Saldare il meccanismo del grilletto in un pezzo unico e, se possibile, saldarlo al telaio. Qualora non sia possibile saldare il meccanismo del grilletto al telaio, asportarlo e riempire lo spazio vuoto in modo adeguato (ad esempio incollandovi un pezzo che si incastri perfettamente o colandovi resina epossidica).

    6.4.

    Impedire lo smontaggio del sistema di fissaggio dell'impugnatura al telaio mediante saldatura o ricorrere a misure adeguate che rendano tale smontaggio impossibile. Saldare in modo sicuro il meccanismo di alimentazione delle armi con alimentazione a nastro.

    7.

    AZIONE

    7.1.

    Limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 1 cm o al diametro della superficie della culatta.

    7.2.

    Asportare il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.

    8.

    CARICATORE (se del caso)

    8.1.

    Saldare il caricatore su diversi punti sul telaio o sull'impugnatura, a seconda del tipo di arma, per impedirne l'asportazione

    8.2.

    In caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.

    8.3.

    Inserire un perno di acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera e il telaio. Fissare mediante saldatura.

    9.

    AVANCARICA

    9.1.

    Asportare o saldare il luminello, saldare il foro.

    10.

    SILENZIATORE

    10.1.

    Impedire l'asportazione del silenziatore dalla canna usando un perno di acciaio temprato o saldarlo qualora il silenziatore faccia parte dell'arma.

    10.2.

    Rimuovere tutte le parti interne e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori ogni 5 cm sul tubo esterno rimanente.

    Durezza degli inserti

    Durezza dei perni/delle barrette = 58 -0; + 6 HRC

    Acciaio inossidabile per saldatura TIG, tipo ER 316 L


    Tabella III: Operazioni specifiche per componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco

    TIPO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    PROCEDIMENTO

    Pistole (eccetto quelle automatiche)

    Rivoltelle

    Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

    Armi da fuoco a canna basculante (a canna liscia, a canna rigata, combinate)

    Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

    Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata)

    Armi da fuoco automatiche: fucili d'assalto, pistole mitragliatrici

    Armi da fuoco ad avancarica

    1.1

     

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    1.2 e 1.3

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    1.4

    X

     

     

     

     

    X

    X

     

    1.5

     

    X

     

     

     

     

     

     

    2.1

     

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    2.2

     

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    2.3

     

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    3.1

     

    X

     

     

     

     

     

     

    3.2

     

    X

     

     

     

     

     

     

    4.1

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    4.2

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    4.3

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    4.4

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    4.5

    X

     

     

     

     

    X

    X (per pistole automatiche)

     

    5.1

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    5.2

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    5.3

    X

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    5.4

    X (telaio in polimero)

     

     

     

     

     

    X (per pistole automatiche)

     

    6.1

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    6.2

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    6.3

     

     

     

     

     

     

    X

     

    6.4

     

     

     

     

     

     

    X

     

    7.1

     

     

     

    X

     

     

     

     

    7.2

     

    X

     

    X

     

     

     

     

    8.1 o 8.2

    X

     

     

     

    X

    X

    X

     

    8.3

     

     

     

     

    X (caricatore tubolare)

    X (caricatore tubolare)

     

     

    9.1

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    10.1

    X

     

    X

     

    X

    X

    X

     

    10.2

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

     


    (1)  Canna fissata al telaio tramite viti o morsetti o in altro modo.

    (2)  La saldatura è un processo di fabbricazione o di scultura in cui sono riuniti materiali, solitamente metallici o termoplastici, grazie alla fusione.


    ALLEGATO II

    Modello per la marcatura delle armi da fuoco disattivate

    Image

    1)

    Marchio di disattivazione

    2)

    Paese di disattivazione — codice internazionale ufficiale

    3)

    Simbolo dell'organismo che ha certificato la disattivazione dell'arma da fuoco

    4)

    Anno di disattivazione

    Il marchio completo verrà apposto solo sul telaio dell'arma da fuoco, mentre il marchio di disattivazione (1) e il paese di disattivazione (2) saranno apposti su tutti gli altri componenti essenziali.


    ALLEGATO III

    Image


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