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Document 32015R2345
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2345 of 15 December 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 330 del 16.12.2015, p. 29–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
16.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2345 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
In base alle informazioni fornite da Costa Rica, Tunisia, Stati Uniti e Repubblica di Corea, il nome dell'organismo di controllo «BCS Öko-Garantie GmbH» è stato modificato in «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». |
(3) |
In base alle informazioni fornite dall'Argentina, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è cambiato. |
(4) |
In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato. Inoltre, l'autorità di controllo «AQIS» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(5) |
In base alle informazioni fornite dal Canada, l'organismo di controllo «SAI Global Certification Services Limited» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, occorre integrare in tale allegato il nuovo organismo di controllo «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)». |
(6) |
In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Servicio Fitosanitario del Estado» è cambiato. |
(7) |
In base alle informazioni fornite dall'India, l'autorità competente indiana ha revocato il riconoscimento di «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» e di «TUV India Pvt. Ltd»; pertanto, tali organismi di controllo non dovrebbero più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, l'autorità competente indiana ha riconosciuto tre organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco di detto allegato: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic Products Certification Agency» e «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency». |
(8) |
In base alle informazioni fornite dal Giappone, il nome di un'autorità competente è cambiato. |
(9) |
In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato. |
(10) |
In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell'organismo di controllo «Department of Plant Industry» è stato modificato in «Clemson University», il nome dell'organismo di controllo «Indiana Certified Organic LLC» è stato modificato in «Ecocert ICO, LLC», il nome dell'organismo di controllo «Marin County» è stato modificato in «Marin Organic Certified Agriculture» e il nome dell'organismo di controllo «OIA North America, LLC» è stato modificato in «Americert International (AI)». Inoltre, l'organismo di controllo «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(11) |
In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l'autorità competente coreana ha riconosciuto altri due organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Neo environmentally-friendly» e «Green Environmentally-Friendly certification center». |
(12) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(13) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione può riconoscere gli organismi di controllo competenti ad eseguire i compiti previsti ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede pertanto che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III di detto regolamento e appartenente a una categoria di prodotti per la quale tale paese terzo è riconosciuto. |
(14) |
Poiché sia il Canada che il Giappone sono riconosciuti come paesi terzi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figurano nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti A, risulta che le suddette disposizioni non siano state correttamente rispettate in passato per quanto riguarda il riconoscimento dei seguenti organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti originari del Canada e del Giappone e appartenenti alla categoria di prodotti A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» e «Quality Assurance International». |
(15) |
La Commissione ha contattato gli organismi di controllo interessati per informarli della propria intenzione di revocare il riconoscimento per la categoria di prodotti A al Canada e al Giappone. Essa ha attentamente esaminato le osservazioni ricevute. |
(16) |
«Afrisco Certified Organic, CC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(17) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Russia e, per la categoria di prodotti D, a Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Montenegro, Perù, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela. |
(18) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Australia Certified Organic» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B a Cina e Vanuatu e, per la categoria di prodotti D, alle Isole Cook. |
(19) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bosnia-Erzegovina, Marocco ed Emirati arabi uniti. |
(20) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Bureau Veritas Certification France SAS» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è concluso che è giustificato riconoscere «Bureau Veritas Certification France SAS» per le categorie di prodotti A e D in Madagascar, Maurizio, Monaco, Marocco e Nicaragua, per la categoria di prodotti C in Madagascar e Nicaragua e per la categoria di prodotti E a Maurizio. |
(21) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Repubblica democratica del Congo, Montenegro, Nepal, Territori palestinesi occupati e Pakistan, per le categorie di prodotti A, B e D a Camerun e Nigeria e per la categoria di prodotti C a Cina e Taiwan. |
(22) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D alla Colombia. |
(23) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D e F a Benin, Botswana, Camerun, Cuba, Curaçao, Haiti, Kenya, Lesotho, Malawi, Mongolia, Marocco, Namibia, Senegal, Suriname, Swaziland, Taiwan, Togo e Zimbabwe, per le categorie di prodotti A, B, C, D, E e F ad Armenia e Kazakhstan e per le categorie di prodotti A, B, C, D e F all'Iraq. |
(24) |
«Doalnara Certified Organic Korea, LLC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nella Repubblica di Corea, unico paese terzo per il quale era riconosciuto, e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(25) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A al Botswana, per le categorie di prodotti A e D ad Armenia, Belize, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, El Salvador, Guinea equatoriale, Georgia, Guinea-Bissau, Honduras, Hong Kong, Liberia, Mauritania, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama, Samoa, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tagikistan, Timor Leste e Venezuela, per le categorie di prodotti A, B e D ad Afghanistan e Sierra Leone, per le categorie di prodotti A, D ed E al Turkmenistan, per la categoria di prodotti B a Benin, Camerun, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippine, Serbia, Tunisia, Vietnam e Zambia, per la categoria di prodotti C alla Repubblica di Corea, per la categoria di prodotti D a Ciad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan e Vanuatu, per la categoria di prodotti E a India, Kirghizistan, Marocco, Siria, Thailandia e Uruguay, per le categorie di prodotti B ed E a Kenya, Paraguay e Uganda, per le categorie di prodotti B, D ed E all'Ucraina, per le categorie di prodotti B, E e F a Burkina Faso, Messico e Perù, per le categorie di prodotti D ed E a Kazakhstan, Russia e Uzbekistan e per le categorie di prodotti E e F al Madagascar. |
(26) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A e D al Belize. Inoltre, «IMO Control Latinoamérica Ltda.» ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio indirizzo Internet. |
(27) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Gambia, Liberia, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, per le categorie di prodotti A, D ed E al Kazakhstan, per la categoria di prodotti B a Guatemala, Kirghizistan, Perù e Russia e per la categoria di prodotti E agli Emirati arabi uniti. |
(28) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Mayacert» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Mayacert» per le categorie di prodotti A, B e D in Messico, per le categorie di prodotti A e D in Guatemala, Honduras e Nicaragua e per la categoria di prodotti D in Colombia, Repubblica dominicana ed El Salvador. |
(29) |
«Onecert, Inc.» ha comunicato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale in «OneCert International PVT Ltd.». Ha inoltre segnalato un cambio di indirizzo. |
(30) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Tagikistan e, per la categoria di prodotti E, a Kazakhstan e Russia. |
(31) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Cile, Ecuador e Perù. |
(32) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «ORSER» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «ORSER» per le categorie di prodotti A e D in Turchia. |
(33) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti D in Giappone. Come evidenziato al considerando 13, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 e appartenente a una categoria per la quale il paese terzo è riconosciuto. Il Giappone è riconosciuto come paese terzo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figura nell'elenco del suddetto allegato per la categoria di prodotti D. Tuttavia, poiché tale riconoscimento non comprende tutti gli ingredienti che possono essere legalmente importati e trasformati in Giappone, è opportuno il riconoscimento degli organismi di controllo per i prodotti trasformati che non sono coperti dal riconoscimento del Giappone per la categoria di prodotti D figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 onde evitare che non possano essere importati nell'Unione prodotti trasformati originari del Giappone contenenti ingredienti che possono essere legalmente importati in Giappone ma che non sono coperti dal riconoscimento che figura in tale allegato. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.» per la categoria di prodotti D, ad eccezione del vino, in Giappone per i prodotti che non sono oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, quali figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(34) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «QC&I» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D al vino. |
(35) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Quality Partner» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Quality Partner» per le categorie di prodotti C e D in Indonesia. |
(36) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(37) |
Per offrire agli organismi di controllo interessati dalla revoca del riconoscimento per la categoria di prodotti A relativamente a Canada e Giappone la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per adeguare le proprie relazioni commerciali alla nuova situazione, le pertinenti modifiche dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(38) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 6, 13, 14, 15, 16, 17 d), 20 e 25 dell'allegato II si applicano sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
(1) |
Nel testo relativo all'Argentina, al punto 5, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è sostituito da «www.letis.org». |
(2) |
Il testo relativo all'Australia è così modificato:
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(3) |
Nel testo relativo al Canada, il punto 5 è così modificato:
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(4) |
Nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 5 è così modificato:
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(5) |
Nel testo relativo all'India, il punto 5 è così modificato:
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(6) |
Nel testo relativo al Giappone, il punto 4 è sostituito dal seguente:
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(7) |
Il testo relativo alla Tunisia è così modificato:
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(8) |
Nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 5 è così modificato:
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(9) |
Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:
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ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
(1) |
L'intero testo relativo ad «Afrisco Certified Organic, CC» è soppresso. |
(2) |
Nel testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è così modificato:
|
(3) |
Nel testo relativo ad «Australian Certified Organic», il punto 3 è così modificato:
|
(4) |
Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG,» al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
(5) |
Dopo il testo relativo a «Bolicert Ltd» è inserito il nuovo testo seguente: «“Bureau Veritas Certification France SAS”
|
(6) |
Nel testo relativo a «CCOF Certification Services», al punto 3, nella riga riguardante il Canada, la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(7) |
Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è così modificato:
|
(8) |
Nel testo relativo a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», al punto 3, nella riga riguardante la Colombia, è aggiunta una crocetta nella colonna D. |
(9) |
Nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
(10) |
L'intero testo relativo a «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» è soppresso. |
(11) |
Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è così modificato:
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(12) |
Il testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è così modificato:
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(13) |
Nel testo relativo a «IMOswiss AG», al punto 3, nelle righe riguardanti Canada e Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(14) |
Nel testo relativo a «International Certification Services, Inc.», al punto 3, nella riga riguardante il Canada la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(15) |
Nel testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, nella riga riguardante il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(16) |
Nel testo relativo a «Japan Organic and Natural Foods Association», al punto 3, nella riga riguardante il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(17) |
Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è così modificato:
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(18) |
Dopo il testo relativo a «Letis S.A.» è inserito il nuovo testo seguente: «“Mayacert”
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(19) |
Nel testo relativo a «Onecert, Inc.», il titolo e il punto 1 sono sostituiti dal seguente: «“OneCert International PVT Ltd.”
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(20) |
Nel testo relativo a «Organic crop improvement association», al punto 3, nella riga riguardante Canada e Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(21) |
Nel testo relativo a «Organic Standard», il punto 3 è così modificato:
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(22) |
Nel testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
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(23) |
Dopo il testo relativo a «Organska Kontrola» sono inseriti i nuovi testi seguenti: «“ORSER”
“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.”
|
(24) |
Nel testo relativo a «QC&I GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
(25) |
Nel testo relativo a «Quality Assurance International», al punto 3, nella riga riguardante il Canada la crocetta nella colonna A è soppressa. |
(26) |
Dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il nuovo testo seguente: «“Quality Partner”
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