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Document 32015R2282
Commission Regulation (EU) 2015/2282 of 27 November 2015 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the notification forms and information sheets (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 325 del 10.12.2015, p. 1–180
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2282 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 33,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato è stato quello di individuare principi comuni per la valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto da parte della Commissione. In tale contesto, la Commissione ritiene che una misura di aiuto sia compatibile con il trattato solo se soddisfa criteri quali il raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, la necessità dell'intervento statale, l'adeguatezza, l'effetto di incentivazione, la proporzionalità e la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato sono stati modificati e razionalizzati alla luce di tali principi comuni di valutazione. È opportuno quindi modificare i moduli di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) onde garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme aggiornate in materia di aiuti di Stato. |
(2) |
È necessario, inoltre, che le misure di aiuto rispettino i criteri di trasparenza di cui alla comunicazione sulla trasparenza (3) volta a promuovere l'osservanza delle norme, a ridurre l'incertezza e a consentire alle imprese di verificare se gli aiuti concessi ai concorrenti siano legali. Migliorando la circolazione delle informazioni sugli aiuti concessi a vari livelli, la trasparenza agevola inoltre le attività di applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali e regionali e garantisce quindi un maggiore controllo e follow-up a livello nazionale e locale. A tal fine, gli Stati membri notificanti dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti circa la pubblicazione di informazioni sulle misure di aiuto. |
(3) |
In considerazione dell'impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o in cui sono ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato, occorre che gli Stati membri effettuino una valutazione di tali regimi. Al fine di consentire alla Commissione di esaminare il piano di valutazione, gli Stati membri devono trasmetterle il progetto di piano di valutazione contestualmente alla notifica del regime di aiuti. A tal fine è opportuno aggiungere al regolamento (CE) n. 794/2004 un nuovo modulo per il piano di valutazione, a uso degli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; |
2) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
3) |
gli allegati III A e III B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.
(2) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).
ALLEGATO I
L'allegato I è modificato come segue:
1) |
La parte I è sostituita dalla seguente: «PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI 1. Status della notifica Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:
2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto Stato membro interessato: … Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale. … Persona di contatto:
Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:
Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente
Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:
3. Beneficiari 3.1. Ubicazione dei beneficiari
3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:
3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):
3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare: 3.4.1. Tipo di beneficiari:
3.4.2. Numero stimato di beneficiari:
3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare: 3.5.1. Nome del beneficiario: … 3.5.2. Tipo di beneficiario: …
Numero di dipendenti: Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio): … Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio): … Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI (3) che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria (4)): …
3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà (5)?
3.7. Ordini di recupero pendenti 3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto: … 3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto: … 4. Base giuridica nazionale 4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti: Base giuridica nazionale: … … Disposizioni di applicazione (se del caso): … … Riferimenti (se del caso): … 4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:
4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?
4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:
5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata 5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale) … 5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto … 5.3. La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) (6)?
5.4. Tipo di aiuto 5.4.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?
5.4.2. La notifica riguarda un aiuto individuale (8)?
5.4.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?
5.5. Durata ☐ Regime Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:… … ☐ Aiuto individuale Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto (9): … Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata … 6. Compatibilità dell'aiuto Principi comuni di valutazione (Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura (10) ) 6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:
6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito. … … 6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo. … … 6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?
Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?
Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione. … … 6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività. … … 6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi. … … 6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza (12), indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto (13) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE) (14).
6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni: … … 6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali: … … 6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo. 7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento 7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto Specificare la forma e l'importo dell'aiuto (15) messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):
Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti: … Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito: … 7.2. Descrizione dello strumento di aiuto Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità). … … 7.3. Fonti di finanziamento 7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:
7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?
7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche: Bilancio complessivo … Bilancio annuale (17) … 7.4. Cumulo L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti “de minimis” (18) ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali (19) per coprire gli stessi costi ammissibili?
… … Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo: … …
8. Valutazione 8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione (20)?
In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione. …
In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:
Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, parte III.8 (21). … 8.2. Sono state effettuate valutazioni ex post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti). … 9. Relazioni e monitoraggio Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:
Per i regimi di aiuti fiscali:
10. Riservatezza La presente notifica contiene informazioni riservate (23) che non dovrebbero essere rivelate a terzi?
…
11. Altre informazioni Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti. … … 12. Allegati Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web in cui è possibile reperire i documenti in questione. … … 13. Dichiarazione Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte. Data e luogo … Firma: … Nome e funzione del firmatario … 14. Scheda di informazioni complementari 14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:
14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.
Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto: … … Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.» |
2) |
Le parti III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10 e III.11 sono sostituite dalle seguenti: «PARTE III Schede di informazioni complementari Parte III.1.A Scheda di informazioni complementari sugli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti individuali agli investimenti di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (29). Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi. 1. Ambito di applicazione 1.1. Motivi per cui il regime viene notificato:
1.2. Ambito di applicazione della misura di aiuto notificata 1.2.1. Confermare che il beneficiario non è un'impresa in difficoltà (31). … 1.2.2. Se la misura riguarda aiuti agli investimenti per le reti a banda larga, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che le seguenti condizioni siano rispettate e indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica e/o ai documenti giustificativi:
… 1.2.3. Se la misura riguarda aiuti a favore delle infrastrutture di ricerca (33), confermare che la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura, fornendo documenti giustificativi e/o indicando il riferimento ai punti pertinenti della base giuridica (punto 13 degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale). … 1.2.4. Fornire una copia del modulo di domanda e dell'accordo (o progetto di accordo) per la concessione dell'aiuto. 2. Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto di investimento e sull'aiuto 2.1. Beneficiario 2.1.1. Identità del beneficiario (o beneficiari) dell'aiuto: … 2.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa che finanzia il progetto o dal soggetto che percepisce effettivamente l'aiuto, specificare le differenze. … … 2.1.3. Descrivere chiaramente i legami che intercorrono tra il beneficiario, il gruppo di imprese a cui appartiene ed altre imprese associate, comprese le joint venture. … … 2.2. Il progetto di investimento 2.2.1. Fornire le seguenti informazioni relative al progetto di investimento notificato:
2.2.2. Se la notifica riguarda investimenti in una “zona a” o investimenti di una o più PMI (34) in una “zona c” (punto 34 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 20, lettera h), degli orientamenti):
2.2.3. Se la notifica riguarda investimenti nelle “zone c” da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 15 e punto 20, lettera i) degli orientamenti):
2.2.4. Descrivere brevemente l'investimento precisando in che modo il progetto in questione rientra in una o più delle categorie di investimento iniziale di cui sopra: … … 2.3. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento 2.3.1. Fornire una ripartizione del totale dei costi ammissibili dell'investimento in valore nominale e attualizzato:
2.3.2. Confermare che gli attivi acquisiti sono nuovi (punto 94 degli orientamenti) (39).
2.3.3. Dimostrare che, per quanto riguarda le PMI, sono considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 95 degli orientamenti). … 2.3.4. Dimostrare che, per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti (punto 96 degli orientamenti). … 2.3.5. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica oppure spiegare in che modo, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 97 degli orientamenti). Se del caso, fornire la documentazione contenente i dati quantitativi pertinenti. … 2.3.6. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono il rispetto delle seguenti condizioni (punto 98 degli orientamenti) oppure indicare in che modo tale rispetto è garantito:
2.3.7. Il punto 99 degli orientamenti stabilisce che “nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.” Se pertinente per la misura notificata, spiegare in che modo sono state soddisfatte le suddette condizioni, fornendo l'opportuna documentazione giustificativa. … 2.3.8. Se la spesa ammissibile per il progetto di investimento include attivi immateriali, spiegare in che modo si intende garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 101 e 102 degli orientamenti (40). In tali casi, indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica. … 2.4. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali Si prega di:
… 2.5. Calcolo dei costi ammissibili attualizzati e importo dell'aiuto 2.5.1. Compilare la tabella sottostante con le informazioni relative ai costi ammissibili, suddivisi per categoria, che saranno sostenuti per l'intera durata del progetto di investimento:
Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato (43): … 2.5.2. Completare la tabella sottostante con le informazioni relative all'aiuto notificato concesso (o da concedere) per il progetto di investimento con riferimento alla forma di aiuto applicabile.
Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato: … Per ciascuna forma di aiuto menzionata nella tabella al punto 2.5.2, indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione:
2.5.3. Precisare se vi sono misure di aiuto da concedere al progetto che non sono ancora state definite e spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto intende garantire che l'intensità massima di aiuto non superi il massimo consentito (punti 82 e 83 degli orientamenti): … 2.5.4. Il progetto è cofinanziato da fondi SIE? In caso affermativo, indicare il programma operativo nell'ambito del quale sarà concesso il finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE. … 2.5.5. Se il beneficiario (a livello di gruppo) ha ricevuto aiuti per uno (o più) investimenti iniziali realizzati nella stessa regione NUTS 3 nei tre anni precedenti la data di inizio dei lavori del progetto di investimento notificato (punto 20, lettera t), degli orientamenti), fornire informazioni dettagliate sulle misure di aiuto relative a ciascun investimento iniziale sovvenzionato in tale periodo (comprese una breve descrizione del progetto di investimento, la data della domanda di aiuto, la data di concessione dell'aiuto, la data di inizio dei lavori, gli importi degli aiuti e i costi ammissibili (45)).
2.5.6. Confermare che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso al progetto di investimento iniziale non supera “l'intensità massima di aiuto” di cui al punto 20, lettera m), degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 177 degli orientamenti) e dell'“importo di aiuto corretto” (punto 20, lettera c)], se del caso. Allegare documenti e calcoli che dimostrino quanto sopra. … 2.5.7. Qualora l'aiuto a favore del progetto di investimento sarà concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare l'intensità massima di aiuto autorizzata per il progetto e confermare che è stata calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto. Spiegare in che modo le autorità che concedono l'aiuto intendono garantire il rispetto di tale intensità massima di aiuto (punto 92 degli orientamenti). … 2.5.8. Qualora l'investimento iniziale sia connesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 93 degli orientamenti) il modo cui si intende determinare l'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati. … 3. Valutazione della compatibilità della misura 3.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e necessità dell'intervento statale 3.1.1. Si prega di:
… 3.1.2. Spiegare in che modo l'aiuto contribuirà allo sviluppo regionale (47). … 3.1.3. Se la notifica riguarda una singola domanda di aiuto nell'ambito di un regime, spiegare in che modo il progetto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del regime e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 35 degli orientamenti). … 3.1.4. Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, spiegare in che modo il progetto contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 42 degli orientamenti). … 3.1.5. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto). … 3.1.6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 37 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto). … 3.1.7. Indicare il riferimento alla base giuridica o dimostrare che il destinatario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (48) (punto 38 degli orientamenti). … 3.1.8. È stata realizzata o si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 39 degli orientamenti).
In caso negativo, precisare per quale motivo non è necessaria una valutazione di impatto ambientale per il progetto in questione. … 3.2. Adeguatezza della misura 3.2.1. [wrong numbering, please check and correct throughout] Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, dimostrare in che modo questo tipo di aiuto è in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto a titolo di un altro regime o ad altri tipi di misure (punto 55 degli orientamenti). … 3.2.2. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (49), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (50), non siano appropriate (punto 57 degli orientamenti): … 3.3. Effetto di incentivazione e proporzionalità della misura 3.3.1. Confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 64 degli orientamenti). Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori. … 3.3.2. Dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivazione generato dall'aiuto descrivendo lo scenario controfattuale con riferimento a uno dei due possibili scenari di cui al punto 61 degli orientamenti. … 3.3.3. Nei casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento di cui al punto 61 degli orientamenti), fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 104 degli orientamenti):
3.3.4. Nei casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione di cui al punto 61 degli orientamenti), fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 105 degli orientamenti):
3.3.5. Se l'aiuto a finalità regionale è concesso mediante fondi SIE in una “zona a” onde realizzare investimenti finalizzati al raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione dell'Unione, fornire le seguenti informazioni (corredate da documenti giustificativi):
… 3.4. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi Per i casi riconducibili allo scenario 1 Definizione del mercato rilevante 3.4.1. Fornire le informazioni richieste qui di seguito per individuare i mercati rilevanti del prodotto (ovvero che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati (punti 129 e 130 degli orientamenti).
3.4.2. Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario. … Potere di mercato (punto 115 e punto 132, lettera a), degli orientamenti) 3.4.3. Fornire le seguenti informazioni sulla posizione di mercato del beneficiario (la posizione detenuta in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e la posizione di mercato prevista dopo il completamento dell'investimento):
3.4.4. Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi, ad esempio, i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente. … Capacità (punto 132, lettera a), degli orientamenti) 3.4.5. Fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata dall'investimento (in termini di volume e di valore): … Per tutti i casi Effetti negativi manifesti 3.4.6. Per i casi riconducibili allo scenario 1, fornire le seguenti informazioni, corredate da prove, sul mercato rilevante del prodotto (54):
Nei casi riconducibili allo scenario 2, indicare se, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta (punto 139 degli orientamenti). Fornire elementi giustificativi a sostegno. … 3.4.7. Precisare se il beneficiario ha fornito una dichiarazione attestante che, a livello di gruppo, non ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto e che non intende chiudere una tale attività entro due anni dal completamento dell'investimento (punto 23 degli orientamenti). Se tale dichiarazione è stata presentata, allegarne una copia alla notifica, altrimenti spiegare perché non è stata presentata. … 3.4.8. Se, a livello di gruppo, il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile in un'altra zona all'interno del SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto o ha l'intenzione di farlo nei due anni dopo il completamento dell'investimento, e ha spostato o intende spostare tale attività verso la zona prescelta, perché ritiene che non sussista un nesso causale tra l'aiuto e il trasferimento? (punto 122 degli orientamenti) … 3.4.9. Gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE? In tal caso, quantificare tale perdita e precisarne la proporzione rispetto al numero totale di posti di lavoro nei siti interessati. … 4. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti: … Parte III.1.B Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti agli investimenti di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (“gli orientamenti”) (55). 1. Ambito di applicazione 1.1. Motivi per cui il regime viene notificato invece di essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria (56) o del regolamento “de minimis” (57):
1.2. Ambito di applicazione del regime notificato 1.2.1. Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari che hanno chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività simile (58) nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno l'intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato (punto 23 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … 1.2.2. Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.
1.2.3. Se il regime riguarda aiuti agli investimenti per le reti a banda larga, specificare se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … 1.2.4. Se il regime riguarda aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture di ricerca, la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura?
2. Investimento iniziale, costi ammissibili e aiuti 2.1. Tipi di investimenti iniziali che rientrano nel regime 2.1.1. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle “zone a” da parte di PMI o grandi imprese (64) oppure investimenti nelle “zone c” da parte di PMI (punto 34 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 20, lettera h), degli orientamenti):
2.1.2. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle “zone c” da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 15 e punto 20, lettera i) degli orientamenti):
2.1.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la notifica alla Commissione di tutti gli aiuti individuali che saranno concessi ai sensi della base giuridica del regime a favore di grandi imprese nelle “zone c” (punti 24 e 34 degli orientamenti):
… 2.1.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la notifica alla Commissione di tutti gli aiuti individuali che saranno concessi ai sensi della base giuridica del regime e che superano la soglia di notifica (67) (punto 23 degli orientamenti). … 2.2. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento 2.2.1. Se la spesa ammissibile prevista dal regime riguarda attivi materiali (punto 20, lettera x), degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato come percentuale in base ai terreni e agli immobili nonché agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature (68):
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … 2.2.2. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che gli attivi acquisiti devono essere nuovi (69) (punto 94 degli orientamenti). … … 2.2.3. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per quanto riguarda le PMI, che possono essere considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 95 degli orientamenti). … … 2.2.4. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, che i costi ammissibili debbano superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti (punto 96 degli orientamenti). … … 2.2.5. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 97 degli orientamenti). … … 2.2.6. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni (punto 98 degli orientamenti):
2.2.7. Il punto 99 degli orientamenti stabilisce che “nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.” Se pertinente per il regime notificato, indicare il riferimento alle disposizioni della base giuridica che prevedono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui al presente punto. … 2.2.8. Se la spesa ammissibile nel quadro del regime riguarda attività immateriali (punto 20, lettera j), degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato sulla base della spesa derivante dal trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate:
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … 2.2.9. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese, che i costi degli attivi immateriali siano ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto (punto 100 degli orientamenti). … 2.2.10. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui ai punti 101 e 102 degli orientamenti (70). … 2.3. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stipulano come calcolare i costi ammissibili sulla base dei costi salariali (punto 103 degli orientamenti), come calcolare il numero di posti di lavoro creati, con riferimento al punto 20, lettera k), degli orientamenti, e come calcolare i costi salariali delle persone assunte con riferimento al punto 20, lettera z), degli orientamenti. … 2.4. Calcolo dei costi ammissibili attualizzati 2.4.1. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime:
2.4.2. Se il regime di aiuti è ammissibile al cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), indicare i programmi operativi nell'ambito dei quali potrebbe essere possibile ottenere un finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE, se noto in questa fase. … 2.4.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto, prima di concedere l'aiuto individuale nell'ambito del regime notificato, di accertare se il beneficiario (a livello di gruppo) abbia ricevuto aiuti per uno o più investimenti iniziali attuati nella stessa regione NUTS3 in un periodo di tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento. … 2.4.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso nell'ambito del regime a ogni progetto di investimento iniziale non deve superare “l'intensità massima di aiuto” di cui al punto 20, lettera m), degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 177 degli orientamenti) o dell'“importo di aiuto corretto” (punto 20, lettera c)], se del caso. … 2.4.5. Qualora l'aiuto individuale sia concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'intensità massima autorizzata per progetto deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto (punto 92 degli orientamenti). … 2.4.6. Qualora il regime di aiuti preveda aiuti per investimenti iniziali connessi a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 93 degli orientamenti) che fissano il metodo di calcolo dell'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati. … 3. Valutazione della compatibilità del regime di aiuti 3.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e necessità dell'intervento statale Il regime fa parte di un programma operativo (71) (punto 32 degli orientamenti)?
3.1.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che contengono l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti proposti prima di concedere aiuti a progetti individuali, ove richiesto dalla legge (punto 39 degli orientamenti). … 3.1.2. Spiegare in che modo le autorità che concedono gli aiuti stabiliscono le priorità e selezionano i progetti di investimento in funzione degli obiettivi del regime (ad esempio mediante un sistema ufficiale di attribuzione di punteggi (punto 33 degli orientamenti). Precisare inoltre il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica o ad altri atti amministrativi. … 3.1.3. Spiegare in che modo, nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime notificato, l'autorità che concede l'aiuto decide che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 35 degli orientamenti). … 3.1.4. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che ogni investimento finanziato nell'ambito del regime notificato sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … 3.1.5. Se gli aiuti concessi nel quadro del regime notificato vengono calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 37 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … 3.1.6. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i destinatari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (72) (punto 38 degli orientamenti). … 3.1.7. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che indicano che il regime rispetta i massimali regionali della carta per gli aiuti regionali applicabile al momento della concessione dell'aiuto (punto 81 degli orientamenti). Riportare inoltre il riferimento alla decisione della Commissione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale in questione. … 3.2. Adeguatezza del regime 3.2.1. Se il regime non è ammissibile nell'ambito di un programma operativo, spiegare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per perseguire l'obiettivo comune di equità o di coesione (73) (punto 52 degli orientamenti). … 3.2.2. Se il regime è di tipo settoriale e non è ammissibile al cofinanziamento dei fondi strutturali, dimostrare i vantaggi di un simile strumento rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni della politica (punto 53 degli orientamenti). … 3.2.3. L'aiuto individuale nel quadro del regime sarà concesso:
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica: … Se gli aiuti sono concessi su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative interne applicate dall'autorità che concede l'aiuto per la concessione degli aiuti. … 3.2.4. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (74), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (75), non siano appropriate (punto 57 degli orientamenti): … 3.3. Effetto di incentivazione e proporzionalità del regime 3.3.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i lavori relativi all'investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 64 degli orientamenti). … 3.3.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono, per i richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di illustrare, nel modulo di domanda standard fornito dall'autorità che concede l'aiuto, cosa sarebbe successo se non avessero beneficiato dell'aiuto, indicando lo scenario pertinente (scenario 1 — decisione di investimento o scenario 2 — decisione sull'ubicazione) (punti 66 e 61 degli orientamenti). Qualora il modulo di domanda sia diverso dal modello di cui all'allegato V degli orientamenti, fornire una copia di tale modulo. … 3.3.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (punto 67 degli orientamenti). Precisare inoltre il tipo di documenti richiesto. … 3.3.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto l'obbligo di verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto a finalità regionale produce l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente allo scenario 1 o allo scenario 2 (76) (punto 68 degli orientamenti). … 3.3.5. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che limitano l'importo dell'aiuto a favore di grandi imprese concesso nel quadro del regime notificato ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, usando il metodo di cui ai punti 79 e 80 degli orientamenti (punto 88 degli orientamenti). … 3.4. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 3.4.1. Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (punto 125 degli orientamenti) (77): … 3.4.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica secondo cui, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e confermare che, in assenza di aiuto, l'investimento non sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta (punto 126 degli orientamenti). … 3.4.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica secondo cui, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a notificare gli aiuti individuali a favore di beneficiari che hanno chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività analoga nel SEE nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno l'intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato (punto 122 degli orientamenti). … 4. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti: … Parte III.1.C Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti al funzionamento di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (78) (“gli orientamenti”). 1. Ambito di applicazione
2. Elementi fondamentali del regime 2.1. Fornire una descrizione degli elementi principali del regime e dei suoi obiettivi. … 2.2. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime
2.3. L'aiuto individuale nel quadro del regime notificato sarà concesso:
Se l'aiuto è concesso caso per caso, descrivere brevemente i criteri che saranno applicati. Fornire una copia delle eventuali istruzioni amministrative per la valutazione della domanda di aiuto. … 2.4. Se il regime di aiuti è cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), indicare i programmi operativi nell'ambito dei quali sarà concesso il finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE. … 3. Compatibilità dell'aiuto 3.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale ed effetto di incentivazione Aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI (82) delle “zone a” devono affrontare 3.1.1. Precisare le difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nella regione interessata che il regime intende risolvere (punto 43 degli orientamenti) e dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà (punto 44 degli orientamenti). … 3.1.2. Spiegare perché le difficoltà di cui al punto 3.1.1 non possono essere superate con gli aiuti agli investimenti ed è quindi necessario attuare il regime di aiuti al funzionamento notificato (punto 44 degli orientamenti): … Aiuti volti a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche 3.1.3. Individuare i costi aggiuntivi specifici (83) che il regime di aiuti al funzionamento deve compensare e dimostrare in che modo tali costi sono connessi agli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del TFUE (punto 45 degli orientamenti). … Aiuti volti a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica 3.1.4. Dimostrare il rischio di spopolamento della zona interessata in assenza di aiuti al funzionamento (punto 46 degli orientamenti): … 3.2. Adeguatezza del regime Indicare i motivi per i quali l'aiuto proposto è considerato appropriato per conseguire l'obiettivo del regime. Spiegare in particolare perché altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi non consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale (punti 50, 56, 57 e 58 degli orientamenti). … 3.3. Proporzionalità del regime Per tutti i tipi di aiuti al funzionamento 3.3.1. Determinare i costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere (punto 109 degli orientamenti). … 3.3.2. Confermare che i costi di ammortamento e di finanziamento inclusi nei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti a finalità regionale saranno esclusi dai costi ammissibili degli aiuti al funzionamento (punto 109 degli orientamenti) e fornire il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica. … 3.3.3. Descrivere il modello di compensazione (punto 56 degli orientamenti) che sarà adottato e in che modo tale modello consentirà di calcolare opportunamente l'importo dell'aiuto, evitando la sovracompensazione (punto 109 degli orientamenti). … 3.3.4. Indicare la presenza, nella regione, di aiuti al funzionamento erogati nel quadro di altri regimi di aiuti al funzionamento, riportando i pertinenti riferimenti degli aiuti di Stato di tali regimi. … 3.3.5. Qualora nella stessa regione siano applicabili altri regimi di aiuti al funzionamento, precisare in che modo si intende evitare la sovracompensazione che potrebbe nascere da aiuti al funzionamento concessi nell'ambito di regimi diversi. … Solo per gli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche 3.3.6. Dimostrare che i costi aggiuntivi che il regime notificato intende compensare sono quantificati in relazione al livello dei costi sostenuti da imprese simili in altre regioni dello Stato membro interessato (punto 110 degli orientamenti). … Solo per gli aiuti al funzionamento volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI devono affrontare in determinate “zone a” 3.3.7. Spiegare in che modo il livello dell'aiuto sarà progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (punto 111 degli orientamenti) e indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica. … 3.4. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi Spiegare perché è improbabile che l'aiuto concesso nell'ambito del regime crei notevoli distorsioni della concorrenza nel mercato (punto 140 degli orientamenti). … 4. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti: … Parte III.2 Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutte le misure di aiuto (regimi di aiuti e aiuti individuali) di cui alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (“disciplina RSI”) (84). Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi. 1. Caratteristiche della misura di aiuto notificata 1.1. Regimi di aiuti
1.2. Aiuto individuale
1.3. Informazioni generali
2. Organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca
3. Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca 3.1. Attività di ricerca per conto di imprese
3.2. Collaborazione con le imprese
4. Appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo
5. Descrizione della misura di aiuto notificata 5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S
5.2. Aiuti per studi di fattibilità
5.3. Aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca
5.4. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
5.6. Aiuti ai poli di innovazione
5.6.1. Aiuti agli investimenti
5.6.2. Aiuti al funzionamento
6. Valutazione della compatibilità della misura di aiuto notificata Per gli aiuti individuali, fornire una descrizione completa del progetto o dell'attività sovvenzionati: … … 6.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune
6.2. Necessità dell'intervento statale
6.2.1. Aiuti individuali
6.3. Adeguatezza della misura di aiuto
6.4. Effetto di incentivazione
6.4.1. Aiuto individuale
6.5. Proporzionalità dell'aiuto
6.5.1. Aiuti individuali
6.6. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi Precisare se:
In caso di risposta affermativa a una delle opzioni nella presente sezione, fornire informazioni dettagliate: … … 6.6.1. Regimi di aiuto Per i regimi di aiuto, precisare come sarà garantito che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al minimo (ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti individuali e cumulativi, del numero dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati) e fornire una valutazione d'impatto o valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza: … … 6.6.2. Aiuti individuali
7. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi della disciplina RSI: … … Parte III.3.A Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali al salvataggio di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (91) (“gli orientamenti”). 1. Ammissibilità 1.1. Impresa in difficoltà
1.2. Impresa in stato di grave fabbisogno di liquidità Se il beneficiario è considerato ammissibile a un aiuto per il salvataggio pur non essendo un'impresa in difficoltà, spiegare per quale motivo si ritiene che soffra di un grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste e includere un riferimento agli elementi o documenti giustificativi (ad esempio le proiezioni dei flussi di cassa). 1.3. Impresa di recente costituzione/facente parte di un gruppo più grande
1.4. Portata settoriale: L'impresa opera:
2. Compatibilità con il mercato interno 2.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune:
2.2. Adeguatezza/Forma dell'aiuto
2.3. Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo L'importo dell'aiuto per il salvataggio è determinato in base alla formula di cui all'allegato I degli orientamenti?
In caso affermativo, fornire il calcolo dell'importo dell'aiuto per il salvataggio in base alla formula. Se l'importo dell'aiuto per il salvataggio supera l'importo risultante dalla formula di cui all'allegato I degli orientamenti, fornire un piano di liquidità debitamente giustificato che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi. … … 2.4. Effetti negativi — Principio dell'aiuto “una tantum” L'impresa (o il gruppo a cui appartiene) ha già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (99) e/o eventuali aiuti non notificati?
In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione eccetera) (100). … … 3. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti: … … Parte III.3.B Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali per la ristrutturazione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (101) (“gli orientamenti”). 1. Ammissibilità 1.1. Impresa in difficoltà
1.2. Impresa di recente costituzione/facente parte di un gruppo più grande
1.3. Portata settoriale L'impresa opera:
1.4. Fornitori di SIEG
2. Compatibilità con il mercato interno 2.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune
2.2. Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine Presentare il piano di ristrutturazione (108) volto a ripristinare la redditività a lungo termine (109) del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole, unitamente a uno studio di mercato e un'analisi di sensibilità che evidenzi i parametri di base dei suoi risultati e i principali fattori di rischio in futuro (rispettare il più possibile il piano di ristrutturazione indicativo di cui all'allegato II degli orientamenti). 3. Necessità dell'intervento statale/effetto di incentivazione 3.1. Fornire un raffronto tra le misure stabilite nel piano di ristrutturazione e uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato (110) al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi indicati nella sezione 2.1 non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore. 3.2. Dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione a condizioni che non avrebbero consentito di raggiungere l'obiettivo di interesse comune di cui alla sezione 2.1. 4. Adeguatezza 4.1. Fornire una breve descrizione degli strumenti di aiuto scelti, compresi la forma, l'ammontare e la remunerazione (111): … … 4.2. Spiegare se le difficoltà del beneficiario sono causate da problemi di solvibilità e/o di liquidità, o da entrambi: … … 4.3. Dimostrare che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi individuati al punto 4.2 (vale a dire problemi di liquidità o di solvibilità). … … 5. Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo 5.1. Contributo proprio
5.2. Condivisione degli oneri Da compilare se gli aiuti di Stato sono concessi in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale (114)
6. Effetti negativi 6.1. Principio dell'“aiuto una tantum” L'impresa (o il gruppo a cui appartiene) ha già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (115) e/o eventuali aiuti non notificati?
In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione eccetera) (116). … … 6.2. Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza: Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività
Misure comportamentali
Misure di apertura del mercato
Modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza
7. Altre informazioni 7.1. Riportare eventuali altre informazioni considerate pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti (ad esempio per quanto riguarda misure volte ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori in esubero o a fornire assistenza nella ricerca di un impiego): … … Parte III.3.C Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e sul sostegno temporaneo per la ristrutturazione: regimi di aiuti La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per i regimi di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione e per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (120) (“orientamenti”). 1. Ambito di applicazione 1.1. Il regime riguarda la concessione di:
2. Ammissibilità 2.1. Il regime è riservato alle PMI (121) in difficoltà o alle piccole imprese pubbliche in difficoltà (122) insieme denominate “PMI” a meno che non sia chiaramente indicato altrimenti)?
2.2. Il regime è riservato alle PMI che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:
2.3. Il regime prevede che l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione o entrambi possano essere concessi alle imprese che non si trovano in difficoltà ma che presentano unicamente un grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste?
2.4. In caso di risposta affermativa al punto 2.3, quali sono i criteri per valutare che una PMI versa in stato di grave fabbisogno di liquidità e quali circostanze possono essere considerate eccezionali e impreviste. … … 2.5. La misura si applica alle PMI di recente costituzione?
2.6. La misura si applica alle PMI che operano:
3. Importo massimo dell'aiuto 3.1. L'importo massimo dell'aiuto concesso a ciascuna PMI nel quadro del regime è limitato a un massimo di 10 milioni di EUR, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi?
3.2. Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso a una PMI nell'ambito del regime: … … 4. Compatibilità con il mercato interno Nel caso di aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione 4.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune
Nel caso di aiuti per la ristrutturazione 4.2. Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine Per quanto riguarda la concessione di aiuti per la ristrutturazione, il regime prevede la presentazione di un piano di ristrutturazione (129) volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario (130) entro un lasso di tempo ragionevole? (cfr. un piano di ristrutturazione indicativo nell'allegato II degli orientamenti)
5. Necessità dell'intervento statale e effetto di incentivazione 5.1. Per quanto riguarda la concessione di aiuti per la ristrutturazione, il regime prevede che le autorità nazionali facciano un raffronto tra le misure stabilite nel piano di ristrutturazione e uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato (131) al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi di interesse comune indicati alla sezione 4.1 non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore? In particolare, il regime richiede una dimostrazione del fatto che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione a condizioni tali che non avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi di interesse comune di cui alla sezione 4.1?
5.2. In caso di risposta affermativa al punto 5.1, spiegare in base a quali criteri le autorità nazionali effettueranno la loro valutazione. … … 6. Adeguatezza Nel caso di aiuti per il salvataggio 6.1. L'aiuto concesso nell'ambito del regime è limitato ai prestiti o alle garanzie su prestiti?
6.2. Il regime prevede che il costo finanziario del prestito (o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) sia stabilito a un tasso non inferiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento (132) per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?
6.3. Il regime prevede che l'aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione del beneficiario?
6.4. Il regime prevede che, entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio, il prestito sia rimborsato o la garanzia revocata, a meno che, prima della scadenza: a) le autorità nazionali abbiano approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure b) il beneficiario abbia presentato un piano di ristrutturazione semplificato (133) (nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione)?
6.5. Il regime stabilisce che l'aiuto non debba essere utilizzato per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi diversi da quelli che risultano necessari durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario?
Nel caso di aiuti per la ristrutturazione 6.6. Spiegare in base a quali criteri le autorità nazionali valuteranno in quale misura il beneficiario abbia problemi di liquidità o di solvibilità o entrambi, e in che modo selezioneranno gli strumenti di aiuto più appropriati per risolvere i problemi individuati: … … Nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione 6.7. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione è concesso nel quadro del regime limitato ai prestiti o alle garanzie su prestiti?
6.8. Il regime richiede che il costo finanziario del prestito (o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) sia stabilito a un tasso non inferiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?
6.9. Il regime comporta che la remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sia aumentata di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio)?
6.10. Il regime prevede che il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sia concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio?
6.11. Il regime prevede che entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata del sostegno temporaneo per la ristrutturazione al beneficiario (dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio), le autorità nazionali approvino un piano di ristrutturazione semplificato?
6.12. Il regime prevede che entro 18 mesi dalla data di concessione del sostegno temporaneo per la ristrutturazione, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, il prestito sia rimborsato o la garanzia sia revocata, salvo se prima di tale momento le autorità nazionali hanno approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione presentato dal beneficiario?
7. Proporzionalità dell'aiuto o aiuto limitato al minimo Nel caso di aiuti per il salvataggio e di sostegno temporaneo per la ristrutturazione 7.1. Importo dell'aiuto
Nel caso di aiuti per la ristrutturazione 7.2. Contributo proprio
7.3. Condivisione degli oneri Da compilare se il regime prevede che gli aiuti di Stato siano concessi in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale (135)
8. Effetti negativi 8.1. Principio dell'“aiuto una tantum” Il regime esclude (136) la concessione di aiuti a una PMI che ha ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (137) e/o eventuali aiuti non notificati?
Nel caso di aiuti per la ristrutturazione 8.2. Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza (138): Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività
Misure comportamentali
Misure di apertura del mercato
9. Disposizioni generali 9.1. Il regime si applica alle PMI che operano in una regione assistita?
9.2. Il regime prevede disposizioni specifiche per le PMI nelle zone assistite?
9.3. In caso di risposta affermativa al punto 9.2, indicare le disposizioni specifiche applicabili e perché sono giustificate. … … 9.4. Le autorità nazionali sono disposte ad accettare un contributo che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso di medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso di piccole imprese?
9.5. In caso di risposta affermativa al punto 9.4, spiegare in che modo le autorità nazionali applicheranno le condizioni relative alle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione. … … 10. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti (ad esempio per quanto riguarda misure volte ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori in esubero o a fornire assistenza nella ricerca di un impiego): … PARTE III.4 Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (143) 1. Caratteristiche della misura di aiuto notificata 1.1. Descrivere con la massima precisione l'obiettivo dell'aiuto, se del caso specificandolo per ogni misura: … … 1.2. Descrivere l'ambito di applicazione di ciascuna misura, in termini di: 1.2.1. tipo di attività disciplinate (ad esempio sviluppo, produzione, distribuzione) … … 1.2.2. tipo di opere disciplinate (ad esempio opere cinematografiche, serie televisive, progetti transmediali). … … 1.3. Se il regime di aiuto prevede una misura di sostegno per i progetti transmediali, le attività sovvenzionate riguardano direttamente la componente produzione cinematografica dell'opera?
1.4. Si prega di indicare quale dispositivo è previsto per garantire la finalità culturale dell'aiuto: … … 2. Condizioni di ammissibilità 2.1. Precisare le condizioni di ammissibilità delle attività o delle opere nel quadro della misura di aiuto prevista: … … 2.2. Precisare le condizioni di ammissibilità dei beneficiari nel quadro della misura di aiuto prevista:
3. Obblighi di spesa a livello territoriale 3.1. Indicare se la misura contiene disposizioni che obbligano il produttore a spendere il bilancio di produzione, o parti di esso, nel territorio dello Stato membro o in una delle sue suddivisioni territoriali: 3.1.1. per poter beneficiare di un aiuto
3.1.2. come condizione per la concessione dell'aiuto
3.2. La condizione di spesa territoriale si applica ad alcune specifiche voci del bilancio di produzione? … … 3.3. Nel caso sia necessario rispettare un determinato grado di spesa territoriale al fine di essere ammissibili all'aiuto, descrivere la natura di tali condizioni: 3.3.1. di natura implicita (ad esempio un numero minimo di giorni di registrazione nel territorio): … … 3.3.2. di natura esplicita (ad esempio un importo o una percentuale minimi di spesa): … … 3.4. Nel caso in cui la concessione dell'aiuto sia subordinata a condizioni territoriali, precisare se: 3.4.1. l'aiuto è calcolato come percentuale della spesa territoriale … … 3.4.2. la spesa territoriale richiesta è calcolata rispetto al bilancio generale del film … … 3.4.3. la spesa territoriale richiesta è calcolata rispetto all'importo dell'aiuto concesso … … 4. Costi ammissibili Precisare i costi che possono essere presi in considerazione al fine di determinare l'importo dell'aiuto. … … 5. Intensità di aiuto 5.1. Il regime ammette intensità di aiuto superiori al 50 % del bilancio di produzione? In caso affermativo, chiarire le tipologie di opere interessate e i limiti delle intensità di aiuto stabiliti. … … 5.2. Se si utilizza la nozione di “opere audiovisive difficili”, indicare le categorie di opere che rientrano in tale nozione (specificandone la definizione). … … 5.3. Se nell'ambito del regime vengono sovvenzionati la scrittura di sceneggiature o lo sviluppo, i costi che ne derivano sono inseriti nel bilancio di produzione e presi in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto dell'opera audiovisiva? … … 5.4. Se le attività di distribuzione e di promozione sono finanziate nell'ambito del regime: quali sono le intensità di aiuto consentite dal regime? … … 6. Patrimonio cinematografico Se del caso, fornire informazioni sulle misure adottate per il patrimonio cinematografico. … … 7. Compatibilità 7.1. Giustificare la compatibilità dell'aiuto alla luce dei principi definiti nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive. … … 7.2. Se il regime di aiuti riguarda aiuti ai cinema, giustificare la compatibilità degli aiuti in quanto aiuti per la promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, in particolare per quanto riguarda la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aiuto. … … 8. Altre informazioni Menzionare in questa sezione ogni altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura di aiuto in questione a norma della comunicazione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive. … PARTE III.5 Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore della banda larga La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti di cui agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (144) (gli orientamenti). 1. Caratteristiche della misura di aiuto notificata 1.1. Descrivere l'obiettivo della misura di aiuto. … … 1.2. Spiegare in che modo la misura di aiuto è in linea con la strategia nazionale in materia di banda larga e con gli obiettivi dell'Unione (comprese la strategia Europa 2020 e l'Agenda digitale (145)). … … 1.3. Illustrare le motivazioni dell'intervento pubblico e spiegare i vantaggi previsti della misura di aiuto (ad esempio benefici economici e sociali, una maggiore copertura della banda larga e tassi di diffusione di Internet eccetera) … … 1.4. Quale categoria di rete intende sostenere la misura di aiuto?
1.5. Quali elementi della rete intende sostenere la misura di aiuto?
1.6. Che tipo di reti a banda larga intende sostenere la misura di aiuto?
1.7. Quali tipi di zone sono destinatarie della misura di aiuto? Classificare le zone interessate rispetto ai diversi segmenti e al tipo di rete sovvenzionata e motivare la classificazione sulla base di dati verificabili.
1.8. Fornire qualsiasi altra informazione pertinente per chiarire il contesto generale della misura di aiuto: … … 1.9. Quali tipi di investimenti e di modelli aziendali saranno attuati (148)? … … 2. Procedure e concessione della misura di aiuto Mappatura e analisi della copertura 2.1. Qual è la portata della misura di aiuto in termini di copertura territoriale? 2.2. Fornire informazioni, compresa la data, e presentare i risultati della mappatura particolareggiata e dell'analisi della copertura realizzate per individuare chiaramente le aree interessate. … … Consultazione pubblica 2.3. Descrivere il processo e i risultati della consultazione pubblica aperta e trasparente nell'ambito della quale tutte le parti interessate hanno potuto esprimere le loro osservazioni in merito alla misura di aiuto prevista. Comunicare i relativi link di siti web sui quali sono state pubblicate informazioni concernenti la misura. … … Procedura di selezione su base competitiva 2.4. In caso di sviluppo e/o gestione della rete sovvenzionata da parte di un operatore terzo, confermare che sarà organizzata una procedura di selezione competitiva conformemente alle direttive UE sugli appalti pubblici (149). Trasmettere tutte le informazioni pertinenti al riguardo. … … 2.5. Fornire informazioni su come sarà selezionata l'offerta economicamente più vantaggiosa (compresi i criteri di aggiudicazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri prescelti) tenendo conto di criteri qualitativi (per esempio, la copertura, la sostenibilità dell'opzione tecnologica o l'incidenza della soluzione proposta sulla concorrenza) e del prezzo. … … 2.6. Esistono requisiti minimi di servizio che la rete sovvenzionata deve rispettare (larghezza di banda minima, servizi sovvenzionati, copertura geografica minima eccetera)?
2.7. In caso affermativo, precisare: … … Neutralità tecnologica 2.8. La misura di aiuto è neutra sotto il profilo tecnologico?
2.9. In caso di risposta affermativa al punto 2.8, descrivere in che modo è garantito tale principio. … … Utilizzo delle infrastrutture esistenti 2.10. Presentare una mappa raffigurante le infrastrutture esistenti nel paese o nella regione interessati, che comprenda anche le nuove infrastrutture programmate da parte degli operatori commerciali nel prossimo futuro, ossia entro un periodo di tre anni. … … 2.11. In che modo si garantisce che gli operatori che intendono partecipare alla procedura di selezione forniscano tutte le informazioni pertinenti sulle infrastrutture esistenti di loro proprietà o da essi controllate nell'area interessata? … … Accesso all'ingrosso 2.12. Quali tipi di obblighi relativi alla fornitura dell'“accesso all'ingrosso” saranno imposti alla rete sovvenzionata (compreso l'accesso all'infrastruttura passiva e attiva, al diritto di uso di cavidotti e tralicci, fibre spente e centraline stradali) e per quanto tempo saranno mantenuti? … … Prezzi di accesso all'ingrosso 2.13. Spiegare in che modo i prezzi di accesso saranno oggetto di un'analisi comparativa. … … Controllo e meccanismo di recupero 2.14. Si applicherà un meccanismo di recupero alla misura di aiuto?
2.15. In caso di risposta affermativa al punto 2.14, descrivere tale meccanismo, le sue caratteristiche e la sua durata. … … 2.16. Spiegare in che modo sarà organizzato il controllo della misura di aiuto:
Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) 2.17. Descrivere il ruolo delle ANR, in particolare per quanto riguarda: l'identificazione di aree interessate, la definizione dei prezzi di accesso all'ingrosso compresa l'analisi comparativa, la risoluzione delle controversie eccetera … … 2.18. Riferire la posizione dell'ANR sulle misure di aiuto proposte e, se disponibile, il parere dell'autorità nazionale garante della concorrenza. … … 3. Criteri di compatibilità Spiegare in che modo la misura di aiuto notificata soddisfa le condizioni di cui alla sezione 2.5 degli orientamenti sulle reti a banda larga, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti. … … Obiettivo di interesse comune
Fallimento del mercato
Strumento adeguato
Effetto di incentivazione
Salto di qualità
Proporzionalità
Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi
4. Altre informazioni Allegare altre informazioni che si ritengono utili per la valutazione della misura in questione alla luce degli “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” o qualsiasi altra informazione pertinente dal punto di vista delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di mercato interno (151). … PARTE III.6 Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti di Stato di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (in appresso “la disciplina”) (152). Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari. Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi. La presente scheda di informazioni complementari deve essere compilata in aggiunta al modulo “Parte I. Informazioni generali”. Ambito di applicazione Regolamento generale di esenzione per categoria Prima di compilare il presente modulo di notifica è opportuno valutare se la misura in questione può essere attuata a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (il regolamento generale di esenzione per categoria) (153), in particolare la sezione 7 del capo III (Aiuti per la tutela dell'ambiente). L'aiuto può essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria?
In caso affermativo, spiegare il motivo della notifica. … … Regolamento “de minimis” Prima di compilare il presente modulo di notifica è opportuno valutare se la misura in questione può essere attuata a norma del regolamento “de minimis” (154): L'aiuto può essere attuato a norma del regolamento “de minimis”?
In caso affermativo, spiegare il motivo della notifica. … … Il presente modulo deve essere compilato solo per la notifica di aiuti di Stato destinati a essere attuati a norma della disciplina ambiente ed energia. Compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Sezione A: Informazioni generali sulle misure di aiuto a favore dell'ambiente e dell'energia
Sezione B: Valutazione generale della compatibilità 1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune: Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa. Regimi di aiuti di Stato
Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari
2. Necessità dell'aiuto di Stato Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa. Regimi di aiuti di Stato
Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari
3. Adeguatezza dell'aiuto Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.3 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.
4. Effetto di incentivazione Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.4 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa. Regimi di aiuti di Stato
Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari
5. Proporzionalità Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.5 e alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della disciplina. Se la misura riguarda esclusivamente aiuti agli investimenti, compilare la prima parte di questa sezione, se riguarda esclusivamente aiuti al funzionamento, compilare la seconda parte, se consiste sia in aiuti agli investimenti sia in aiuti al funzionamento, compilare entrambe le sezioni. 5.1. Regimi di aiuti di Stato 5.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti L'importo dell'aiuto per beneficiario deve essere limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell'ambiente o l'obiettivo in materia di energia perseguiti. In via di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario se l'aiuto corrisponde al totale dei costi supplementari netti necessari per raggiungere l'obiettivo, rispetto allo scenario controfattuale (cfr. sezione 3.2.5 della disciplina, punto 70). Per i progetti di aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti, la presente sezione si applica esclusivamente agli impianti di produzione. Quanto all'infrastruttura, si applicherà l'approccio basato sul deficit di finanziamento dell'infrastruttura energetica (cfr. sezione 5.1.2 regimi di aiuti al funzionamento) (punto 76 della disciplina). 5.1.1.1. Costi ammissibili (161):fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili, se del caso.
5.1.1.2. Intensità di aiuto e maggiorazioni Le intensità degli aiuti autorizzate per le diverse misure sono riportate nell'allegato 1 della disciplina.
5.1.1.3. Cumulo (cfr. sezione 3.2.5.2 della disciplina)
5.1.2. Regimi di aiuti al funzionamento 5.1.2.1. Aiuti al funzionamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili
Biocarburanti
Accordi di cooperazione nel quadro della direttiva sulle energie rinnovabili (171)
5.1.2.1.1. Aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fino all'ammortamento dell'impianto)
Al fine di incentivare l'integrazione del mercato, è importante che i beneficiari vendano la propria energia elettrica sul mercato e che siano soggetti agli obblighi di mercato (cfr. punti 124 e 125 disciplina).
In un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (cfr. punti 124 e 125 della disciplina).
In caso contrario, compilare la sezione 5.1.2.1.2 “Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica (fino all'ammortamento dell'impianto)”.
5.1.2.1.2. Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica (fino all'ammortamento dell'impianto)
5.1.2.1.3. Aiuti al funzionamento per impianti esistenti alimentati a biomassa dopo l'ammortamento degli impianti Gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto possono essere compatibili con il mercato interno se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione (punto 133 della disciplina).
Gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto possono essere compatibili con il mercato interno se lo Stato membro interessato dimostra che, indipendentemente dal prezzo di mercato dell'energia in questione, l'uso di carburante fossile come mezzo di alimentazione è economicamente più vantaggioso rispetto all'uso della biomassa (punto 134 della disciplina).
5.1.2.1.4. Aiuti al funzionamento concessi tramite certificati
5.1.2.2. Aiuti al funzionamento concessi per impianti di cogenerazione di calore e di energia elettrica ad alta efficienza energetica
5.1.2.3. Aiuti al funzionamento concessi a favore di misure di efficienza energetica
5.1.2.4. Aiuti al funzionamento concessi a favore di infrastrutture energetiche e della cattura e stoccaggio di CO2
5.1.2.5. Aiuti al funzionamento concessi per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione.
5.1.2.6. Aiuti al funzionamento sotto forma di autorizzazioni scambiabili (punto 235 della disciplina)
5.2. Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari
6. Prevenzione di effetti negativi Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.6 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa. 6.1. Regimi di aiuti di Stato
Per l'adeguatezza della capacità di produzione
6.2. Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari
7. Trasparenza Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.7 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.
Sezione C: Valutazione della compatibilità degli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili Per rispondere alle domande di questa sezione, fare riferimento in particolare alla sezione 3.2.7 della disciplina. Compilare la sezione C1 per le misure riguardanti sgravi da imposte ambientali e la sezione C2, eventualmente insieme alla sezione C3, per le misure riguardanti sgravi dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili. Compilare la sezione sulla trasparenza di cui alla sezione B, punto 7. Sezione C1: Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali (178)
Sezione C2: Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili
Ammissibilità
Proporzionalità
Sezione C3: Norme transitorie per la riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili La presente sezione va completata solo se è stato presentato alla Commissione un piano di adeguamento prima del 1o luglio 2015.
PARTE III.7 Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al finanziamento del rischio Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (gli orientamenti) (183). Per le definizioni si veda il punto 52 degli orientamenti. 1. Ambito di applicazione 1.1. Motivi per cui il regime è notificato:
1.2. Ambito d'applicazione del regime notificato. Barrare la casella pertinente
2. Descrizione del regime 2.1. Stanziamento a favore del regime
2.2. Durata del regime
2.3. Imprese destinatarie che sono beneficiari finali del regime La valutazione ex ante (188) dimostra la necessità che le seguenti imprese siano ammesse al regime in quanto beneficiari finali (punti 63-79 degli orientamenti) (fornire dettagli): … …
2.4. Strumenti finanziari: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento generale di esenzione per categoria (punti 80-86 degli orientamenti)
2.5. Strumenti fiscali: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento generale di esenzione per categoria
2.6. Investitori privati che partecipano alla misura con capitale, prestiti o garanzie
2.7. Intermediari finanziari che attuano il regime (Cfr. la definizione generale al punto 52 degli orientamenti; sono inclusi i fondi con o senza personalità giuridica)
2.8. Vi sono altre parti coinvolte nel regime oltre all'autorità pubblica che concede l'aiuto, alle imprese destinatarie, agli intermediari finanziari che attuano il regime sopramenzionati e agli investitori privati che vi partecipano?
2.9. Descrizione dettagliata degli strumenti
2.9.1. Strumenti finanziari Le misure di aiuto al finanziamento del rischio sotto forma di strumenti finanziari devono essere attuate mediante intermediari finanziari (punto 20 degli orientamenti). Pertanto, tali misure si compongono di almeno un intervento statale per gli intermediari finanziari e investimenti per il finanziamento del rischio da parte degli intermediari finanziari in imprese beneficiarie finali. 2.9.1.1. Intervento a livello degli intermediari finanziari A) Intervento statale a livello degli intermediari finanziari Lo Stato fornisce quanto segue agli intermediari finanziari (barrare la casella indicata e completare se necessario). ☐ CONFERIMENTI DI EQUITY (COMPRESO QUASI-EQUITY) DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
☐ STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO “FUNDED”: STRUMENTI DI PRESTITO (DI SEGUITO “PRESTITI”) A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
☐ STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO “UNFUNDED”: GARANZIE DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI SU OPERAZIONI SOTTOSTANTI CON I BENEFICIARI FINALI
☐ ALTRI STRUMENTI FINANZIARI Descrivere lo strumento finanziario da attuare con la misura e fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.1, nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto: … B) Intervento degli intermediari finanziari in ulteriori livelli di intermediari finanziari Vi possono essere situazioni (comprese le strutture di fondi di fondi) in cui, ad esempio, lo Stato fornisce capitale, prestiti o garanzie a un intermediario finanziario il quale, a sua volta, fornisce capitale, prestiti o garanzie a un altro intermediario finanziario, che poi fornisce investimenti per il finanziamento del rischio ai beneficiari finali. Nei casi di questo tipo in cui intervengono nel regime un secondo livello o ulteriori livelli di intermediari finanziari, fornire tutte le informazioni pertinenti di cui alla sezione 2.9.1.1.A su capitale/prestiti/garanzie/altri strumenti finanziari, a seconda del caso, per ciascun livello aggiuntivo di intermediario finanziario: … 2.9.1.2. Investimento per il finanziamento del rischio da parte di intermediari finanziari in beneficiari finali L'investimento per il finanziamento del rischio in beneficiari finali si configura nel modo seguente (barrare la casella indicata e completare se necessario). ☐ INVESTIMENTI IN EQUITY (E QUASI-EQUITY) DA PARTE DI INTERMEDIARI FINANZIARI IN BENEFICIARI FINALI
☐ STRUMENTI DI DEBITO “FUNDED”: PRESTITI CONCESSI DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI
Indicare la percentuale di partecipazione privata: … Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori pubblici e privati: … … In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al […] %. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 113 degli orientamenti). Nel caso in cui l'investitore o mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria (25 %), addurre una giustificazione relativa a un grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti) e fornire una sintesi di tale giustificazione: … Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuanti privati, fornire precisazioni: … ☐ STRUMENTI DI DEBITO “UNFUNDED”: GARANZIE CONCESSE DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI
☐ ALTRI STRUMENTI FINANZIARI Descrivere lo strumento finanziario da attuare e fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.2 nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto: … … 2.9.2. Strumenti fiscali: Compilare l'intera sezione per ogni incentivo fiscale:
Lo sgravio può superare l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale?
[Nel caso in cui la misura preveda più forme di incentivo fiscale, rispondere alle domande nella sezione 2.9.2 per ciascuna forma di aiuto] 2.9.3. Misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione:
Insieme alla presente notifica si prega di allegare i seguenti documenti.
Forma della misura
3. Ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti 3.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune e necessità dell'intervento statale (punti 3.2 e 3.3 degli orientamenti) Un regime di aiuti per il finanziamento del rischio può essere giustificato solo se è destinato ad affrontare uno specifico fallimento del mercato, sotto forma di una carenza di finanziamenti delle specifiche imprese in una specifica fase di sviluppo, nell'area geografica o, se del caso, nel settore economico in cui operano. Allegare alla presente notifica una valutazione ex ante approfondita che dimostri lo specifico fallimento di mercato. 3.1.1. Informazioni sulla valutazione ex ante (punti 65-66 degli orientamenti): Data della valutazione ex ante: La valutazione è stata realizzata da:
Dati su cui si basa la valutazione: … Barrare la casella per confermare che la valutazione ex ante è basata su dati riguardanti 5 anni antecedenti alla notifica: ☐ Il regime per il finanziamento del rischio è parzialmente finanziato dai fondi strutturali e di investimento europei e la valutazione è stata elaborata a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (il regolamento recante disposizioni comuni) (189): ☐ 3.1.2. Identificazione nella valutazione ex ante degli obiettivi di intervento specifici e degli indicatori di rendimento del regime di finanziamento del rischio (punti 58-59 degli orientamenti) Elencare gli specifici obiettivi di intervento e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante: … … Elencare gli indicatori di risultato (cfr. gli esempi nel punto 58 degli orientamenti) e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante: … … 3.1.3. Elementi e motivazioni di natura economica nella valutazione ex ante riguardo alla necessità dell'intervento statale (punto 3.3 degli orientamenti): cfr. sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 del presente modulo. 3.2. Adeguatezza ed effetto di incentivazione del regime di finanziamento del rischio (punti 3.4 e 3.5 degli orientamenti) 3.2.1. Informazioni generali
3.2.2. Condizioni di adeguatezza relative agli strumenti finanziari (punto 3.4.2 degli orientamenti)
3.2.3. Condizioni di adeguatezza degli strumenti fiscali (punto 3.4.3 degli orientamenti). Tali requisiti verranno valutati alla luce delle informazioni presentate nella sezione 2.9.2. Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza: … … 3.2.4. Condizioni di adeguatezza delle piattaforme alternative di negoziazione (punto 3.4.4 degli orientamenti). Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3. Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza: … … 3.3. Proporzionalità degli aiuti (punto 3.6 degli orientamenti) 3.3.1. Proporzionalità in relazione al fallimento del mercato rilevato
3.3.2. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti finanziari (punto 3.6.1 degli orientamenti)
3.3.3. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti fiscali (punto 3.6.2 degli orientamenti). Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.2. Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità: … 3.3.4. Condizioni di proporzionalità per le piattaforme alternative di negoziazione (punto 3.6.3 degli orientamenti). Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3. Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità: … 3.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (punto 3.7 degli orientamenti)
4. Cumulo degli aiuti (punto 3.9 degli orientamenti) Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti “de minimis” fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione (punto 168 degli orientamenti).
5. Altre informazioni Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti: … … PARTE III.8 Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di un piano di valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 (190) e nel caso dei regimi di aiuti notificati soggetti a una valutazione, come previsto nei relativi orientamenti della Commissione. Per chiarimenti sulla stesura di un piano di valutazione, fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione “Common methodology for State aid evaluation” (Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato) (191). 1. Identificazione del regime di aiuti da valutare
2. Obiettivi del regime di aiuto da valutare (192) 2.1. Fornire una descrizione del regime di aiuti specificando le esigenze e i problemi che il regime intende affrontare e le categorie di beneficiari, indicando le dimensioni, i settori, l'ubicazione e il numero indicativo. … 2.2. Precisare gli obiettivi del regime e l'impatto previsto, sia a livello dei beneficiari previsti che per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune. … 2.3. Indicare eventuali effetti negativi per i beneficiari dell'aiuto o per l'economia in generale che potrebbero essere direttamente o indirettamente collegati con il regime di aiuti (193). … 2.4. Indicare: a) la dotazione di bilancio annuale prevista dal regime, b) la durata prevista del regime (194), c) lo strumento di aiuto e d) i costi ammissibili. … 2.5. Fornire una sintesi dei criteri di ammissibilità e dei metodi di selezione dei beneficiari degli aiuti. In particolare, descrivere: a) i metodi di selezione dei beneficiari (quali l'attribuzione del punteggio), b) il bilancio indicativo disponibile per ciascun gruppo di beneficiari, c) il rischio di esaurimento del bilancio per alcuni gruppi di beneficiari, d) le norme sull'attribuzione di punteggi, nel caso siano previste dal regime, e) le intensità massime di aiuto e f) i criteri di cui terrà conto l'autorità che concede l'aiuto all'atto di valutare le domande. … 2.6. Menzionare specifici vincoli o rischi che potrebbero compromettere l'attuazione del regime, il suo impatto previsto e il conseguimento dei suoi obiettivi. … 3. Quesiti della valutazione 3.1. Indicare le questioni specifiche che la valutazione dovrebbe affrontare fornendo prove quantitative dell'impatto degli aiuti. Distinguere tra a) questioni connesse con l'impatto diretto dell'aiuto sui beneficiari, b) questioni relative alle conseguenze indirette e c) questioni connesse alla proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto. Spiegare in che modo i quesiti della valutazione riguardano gli obiettivi del regime. … 4. Indicatori di risultato 4.1. Utilizzare la seguente tabella per descrivere quali indicatori saranno elaborati per misurare i risultati del regime, nonché le pertinenti variabili di controllo, incluse le fonti di dati, e in che misura gli indicatori di risultato corrispondono ai quesiti della valutazione. Indicare in particolare: a) il pertinente quesito di valutazione, b) l'indicatore, c) la fonte dei dati, d) la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio annuale, mensile ecc.), e) il livello al quale i dati sono raccolti (ad esempio, a livello di impresa, di stabilimento, a livello regionale ecc.), f) la popolazione cui la fonte di dati si riferisce (ad esempio, beneficiari dell'aiuto, non beneficiari, tutte le imprese ecc.).
Spiegare in particolare perché gli indicatori scelti sono i più pertinenti per misurare l'impatto previsto del regime … 5. Metodi previsti per lo svolgimento della valutazione 5.1. Alla luce dei quesiti della valutazione, descrivere i metodi che si intende utilizzare nella valutazione per calcolare l'impatto causale dell'aiuto sui beneficiari e per valutare altri impatti indiretti. In particolare, spiegare perché sono stati preferiti alcuni metodi rispetto ad altri (ad esempio per motivi legati alla struttura del regime) (195). … 5.2. Descrivere in maniera particolareggiata la strategia di identificazione per la valutazione dell'impatto causale dell'aiuto e le ipotesi sulle quali si basa tale strategia. Descrivere dettagliatamente la composizione e la pertinenza del gruppo di controllo. … 5.3. Spiegare come le modalità previste affrontano il rischio di parzialità nella selezione. Si può affermare con sufficiente certezza che le differenze osservate nei risultati tra i beneficiari dell'aiuto sono dovute all'aiuto? … 5.4. Se del caso, spiegare come i metodi previsti intendono affrontare problemi specifici legati a regimi complessi, ad esempio regimi attuati in modo differenziato a livello regionale e regimi che utilizzano diversi strumenti di aiuto. … 6. Raccolta di dati 6.1. Fornire informazioni sui meccanismi e sulle fonti per la raccolta e il trattamento dei dati sui beneficiari degli aiuti e sulla prevista situazione controfattuale (196). Fornire una descrizione di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la fase di selezione: i dati raccolti sui richiedenti, i dati presentati dai richiedenti e i risultati della selezione. Indicare inoltre ogni potenziale problema relativo alla disponibilità dei dati. … 6.2. Fornire informazioni sulla frequenza della raccolta di dati pertinenti per la valutazione. Le osservazioni sono disponibili a livello sufficientemente disaggregato, ossia a livello di singole imprese? … 6.3. Indicare se l'accesso ai dati necessari per eseguire la valutazione potrebbe essere ostacolato da disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la riservatezza dei dati e in che modo tali questioni verrebbero affrontate. Fare riferimento ad eventuali altri problemi connessi alla raccolta dei dati e spiegare in che modo potrebbero essere risolti. … 6.4. Indicare se sono previste indagini sui beneficiari degli aiuti o su altre imprese e se si intende utilizzare fonti di informazione complementari. … 7. Calendario proposto per la valutazione 7.1. Indicare il calendario proposto per la valutazione, comprese le fasi relative alla raccolta dei dati, alle relazioni intermedie e alla partecipazione delle parti interessate. Se pertinente, fornire un allegato che illustra il calendario proposto. … 7.2. Indicare la data in cui sarà presentata alla Commissione la relazione di valutazione finale. … 7.3. Indicare i fattori che potrebbero incidere sul calendario previsto. … 8. Organismo incaricato della valutazione 8.1. Fornire informazioni specifiche sull'organismo incaricato della valutazione o, se non ancora selezionato, sul calendario, sulla procedura e sui criteri per la sua selezione. … 8.2. Fornire informazioni sull'indipendenza dell'organismo incaricato della valutazione, su come si eviteranno eventuali conflitti di interesse durante il processo di selezione. … 8.3. Descrivere l'esperienza e le competenze pertinenti dell'organismo che effettua la valutazione o il modo in cui tali competenze saranno garantite durante il processo di selezione. … 8.4. Elencare le disposizioni emanate dall'autorità che concede l'aiuto per la gestione e il monitoraggio dello svolgimento della valutazione. … 8.5. Fornire informazioni, anche se solo di carattere indicativo, sulle risorse umane e finanziarie necessarie che saranno rese disponibili per lo svolgimento della valutazione. … 9. Pubblicità della valutazione 9.1. Fornire informazioni sul modo in cui la valutazione sarà resa pubblica, vale a dire, mediante la pubblicazione su un sito web del piano di valutazione e della relazione sulla valutazione finale. … 9.2. Indicare in che modo sarà garantito il coinvolgimento delle parti interessate. Indicare se è prevista l'organizzazione di consultazioni pubbliche o di eventi legati alla valutazione. … 9.3. Specificare in che modo l'autorità che concede l'aiuto e altri organismi intendono utilizzare i risultati della valutazione, ad esempio per l'elaborazione di regimi successivi o analoghi. … 9.4. Indicare se e a quali condizioni i dati raccolti ai fini della valutazione o per essa utilizzati saranno resi accessibili per ulteriori studi e analisi. … 9.5. Precisare se il piano di valutazione contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere divulgate dalla Commissione. … 10. Altre informazioni 10.1. Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per l'esame del piano di valutazione. … 10.2. Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web dei documenti in questione. …» |
3) |
La parte III.13 è sostituita dalla seguente: «PARTE III.13.A Scheda di informazioni complementari sugli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti agli investimenti disciplinati dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (197). 1. Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto di investimento e sull'aiuto 1.1. Beneficiario 1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente al proprietario dell'aeroporto?
1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto, ii) il soggetto giuridico che trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio o all'aeroporto che realizza il progetto di investimento. … … 1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità nazionali garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi. … … 1.1.4. Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) altre imprese associate, comprese le joint venture. Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui sopra. … … 1.1.5. Precisare se il beneficiario è anche gestore dell'infrastruttura.
1.1.6. In caso di risposta negativa, descrivere i) la procedura in base alla quale è stato selezionato il gestore dell'infrastruttura e ii) i criteri di selezione. … … 1.1.7. Nel caso in cui l'aeroporto sia utilizzato dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo non di natura economica, specificare a) la natura del servizio e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile). … … 1.1.8. Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:
Fornire i dati per ciascun aeroporto, in forma di tabella, strutturata come indicato nella tabella seguente:
Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta; ciò significa che un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto. 1.2. Il progetto di investimento 1.2.1. Descrivere il progetto d'investimento e le relative stime e fornire il piano aziendale ex ante (in forma di tabella Excel) su cui si basa il progetto. Il piano aziendale dovrebbe coprire l'intera vita economica dell'investimento. Tutte le stime si dovrebbero basare su corrette previsioni della domanda. Spiegare se, e in che misura, tali previsioni sono state prese in considerazione nel piano aziendale dell'aeroporto beneficiario. … … 1.2.2. Fornire le seguenti informazioni sul progetto di investimento:
1.2.3. Fornire, in un'unica tabella, una ripartizione dettagliata di tutte le opere da realizzare, la loro fonte di finanziamento, la loro durata prevista, le relative voci di costo e la data prevista di entrata in funzione. Indicare per ogni voce di spesa se e per quale motivo dovrebbe essere considerata come un costo d'investimento i) direttamente connesso all'infrastruttura di natura non economica nella sfera di competenza dell'autorità pubblica (ad esempio per motivi di sicurezza, controllo del traffico aereo e qualsiasi altra attività che rientra sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici, o ii) relativo alle infrastrutture aeroportuali aeronautiche di natura economica (ad esempio, piste, infrastrutture di assistenza a terra), o iii) relativo alle infrastrutture non aeronautiche di natura economica (ad esempio, parcheggi, alberghi).
1.2.4. Fornire una panoramica i) dei costi di investimento ammissibili totali (198) di natura economica, e ii) dei costi ammissibili totali di natura non economica. I costi devono essere attualizzati al loro valore corrente. Occorre indicare il tasso di attualizzazione. In questa panoramica precisare quale parte dell'aiuto notificato sosterrà gli investimenti appartenenti alla categoria i) e quale la categoria ii). … … 1.2.5. Nel caso in cui i costi d'investimento relativi ad attività non aeronautiche di natura economica siano anch'essi finanziati mediante aiuti di Stato, spiegare su quale base le autorità ritengono che tali aiuti siano compatibili con il mercato interno. … … 1.2.6. Precisare se è stata realizzata o se si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 20 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).
In caso negativo, precisare per quale motivo una valutazione d'impatto ambientale non è necessaria per il progetto in questione. … … 1.3. Attività di natura non economica che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica 1.3.1. Confermare se l'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita). Gli investimenti relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Includere gli investimenti pertinenti nella tabella di cui alla sezione 1.2.3.
1.3.2. Comunicare lo strumento giuridico a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti. … … 1.3.3. Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia. … … 1.3.4. Confermare, includendo elementi pertinenti, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente evitata. … … 1.3.5. Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche. … … 2. Valutazione della compatibilità della misura 2.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune 2.1.1. L'aiuto all'investimento:
Specificare in che modo l'aiuto agli investimenti contribuisce al raggiungimento di ciascun obiettivo scelto. 2.1.2. L'investimento è destinato a creare nuova capacità aeroportuale?
2.1.3. In caso di risposta affermativa al punto 2.1.2, dimostrare sulla base del piano aziendale ex ante di cui alla sezione 1.2 (Il progetto d'investimento) che la nuova infrastruttura soddisferà, a medio termine, la domanda prevista delle compagnie aeree, dei passeggeri e degli spedizionieri nel bacino di utenza dell'aeroporto. 2.1.4. Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti: l'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza (199) di un aeroporto che non funziona a piena capacità o quasi?
In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni: a) dimensioni e forma del bacino di utenza; b) distanza e tempo di percorrenza tra l'aeroporto beneficiario e gli aeroporti nello stesso bacino di utenza; c) traffico passeggeri di altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza durante i 5 anni precedenti l'anno di notifica; d) la domanda totale prevista e la capacità totale nel bacino di utenza dell'aeroporto sovvenzionato per almeno i prossimi dieci anni, secondo il piano aziendale nello scenario più sfavorevole, di base e più favorevole. … … 2.1.5. Nel caso di un regime di aiuti, indicare: a) l'ubicazione e i bacini di utenza degli aeroporti ammissibili nella zona di applicabilità territoriale del regime; b) la distanza e il tempo di percorrenza tra l'aeroporto beneficiario e gli aeroporti nello stesso bacino di utenza; c) il metodo e i criteri utilizzati dalle autorità nazionali per definire le dimensioni e la forma del bacino di utenza e la capacità di utilizzo degli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza. … … 2.1.6. Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti, in caso di risposta affermativa al punto 2.1.4, fornire informazioni indicando i probabili effetti dell'investimento sull'utilizzo delle infrastrutture esistenti nello stesso bacino di utenza. Tali informazioni devono dimostrare le prospettive di utilizzo a medio termine, devono basarsi su solide previsioni di traffico di merci e di passeggeri e devono essere integrate nel piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario. … … 2.1.7. Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti, in caso di risposta affermativa al punto 2.1.4, fornire proiezioni sul traffico, in termini di numero di passeggeri nello scenario più sfavorevole, di base e più favorevole e spiegare per quale motivo si ritiene che tali proiezioni giustifichino gli aiuti agli investimenti per la creazione di capacità supplementari o per il mantenimento delle capacità esistenti. … … 2.2. Necessità dell'intervento statale 2.2.1. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: spiegare, sulla base del piano aziendale dell'aeroporto, in che misura la capacità dell'aeroporto di coprire i propri costi di capitale dipende dalle dimensioni dell'aeroporto in termini di traffico annuale di passeggeri. … … 2.2.2. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: spiegare per quale motivo l'aeroporto non ha potuto ottenere sufficienti finanziamenti privati. … … 2.2.3. Nel caso di un regime di aiuti: a) confermare che l'autorità che concede l'aiuto verifica la necessità dell'intervento statale in ciascun singolo caso sulla base i) delle dimensioni dell'aeroporto (200); ii) della capacità dell'aeroporto di attirare finanziamenti privati. … … 2.3. Adeguatezza della misura 2.3.1. Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto e che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi e che l'aiuto in questione sia uno strumento di intervento adeguato. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (201), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (202), non siano appropriate. … … 2.4. Effetto di incentivazione degli aiuti 2.4.1. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto. Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori. … … 2.4.2. Nel caso di un regime di aiuti, confermare che i lavori relativi ai progetti di investimento ammissibili inizieranno solo dopo la presentazione della domanda individuale di aiuto all'autorità che concede l'aiuto. … … 2.4.3. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: descrivere i livelli delle attività previste in uno scenario con aiuti e in uno scenario controfattuale in assenza di aiuti. Fornire elementi giustificativi, ad esempio documentazione interna relativa alle attività alternative prese in considerazione dall'aeroporto beneficiario nei suoi processi decisionali interni. … … 2.4.4. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: in presenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, fare un raffronto tra i due scenari specificando le attività aggiuntive che verrebbero effettuate solo con gli aiuti (analisi controfattuale). Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: in assenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, specificare il deficit di finanziamento dei costi di capitale, stabilito sulla base del piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario. Il deficit di finanziamento dei costi di capitale è la differenza tra flussi di cassa positivi e negativi (tra cui i costi di investimento in immobilizzazioni) nell'arco della durata di vita dell'investimento in termini di valore attuale netto. … … 2.4.5. Nel caso di un regime di aiuti, confermare che a) l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali a titolo del regime unicamente dopo aver verificato l'esistenza di un effetto di incentivazione, mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (analisi controfattuale) o, in assenza di attività alternative senza aiuti, stabilendo il deficit di finanziamento dei costi di capitale del beneficiario sulla base del piano aziendale ex ante dell'aeroporto (203); b) descrivere dati, parametri e ipotesi che l'autorità che concede l'aiuto valuterà ai fini dell'analisi dell'effetto di incentivazione. … … 2.5. Proporzionalità dell'aiuto 2.5.1. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti, in presenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, a) fornire sotto forma di tabelle Excel i piani aziendali ex ante per lo scenario con aiuti e lo scenario controfattuale in assenza di aiuti; b) su tale base precisare i costi netti supplementari, al netto delle entrate straordinarie, che derivano dall'attuazione del progetto o attività sovvenzionati piuttosto che del progetto/dell'attività dello scenario controfattuale; c) spiegare tutti i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti. Il piano aziendale dovrebbe coprire l'intera vita economica dell'investimento. … … 2.5.2. Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti, in assenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, a) fornire sotto forma di tabella Excel il piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario; b) indicare su questa base il deficit di finanziamento dei costi di capitale che corrisponde al valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi, inclusi i costi di investimento, nel corso della vita economica dell'investimento; c) spiegare tutti i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti. … … 2.5.3. Nel caso di un regime di aiuti: impegnarsi a) verificare in ciascun caso lo scenario controfattuale in assenza di aiuti, sulla base dei piani aziendali ex ante; b) stabilire i costi supplementari, al netto delle entrate straordinarie, che derivano dall'obbligo di eseguire il progetto o l'attività sovvenzionati piuttosto che il progetto o l'attività controfattuali nei casi in cui esista uno scenario controfattuale con attività alternative; c) stabilire il deficit di finanziamento dei costi di capitale che corrisponde al valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi, inclusi i costi di investimento, nel corso della vita economica dell'investimento, nei casi in cui non sarebbero state effettuate attività alternative. Descrivere i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti che l'autorità che concede l'aiuto valuterà ai fini dell'analisi. … … 2.5.4. Intensità di aiuto: Indicare la percentuale massima dei costi ammissibili coperti dall'aiuto agli investimenti (“intensità di aiuto”), comprese eventuali integrazioni dell'intensità di aiuto di base: … … Nel caso in cui un regime di aiuti si applichi agli aeroporti di diverse dimensioni, indicare l'intensità massima dell'aiuto applicabile ai seguenti gruppi di aeroporti:
2.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 2.6.1. Confermare che l'aeroporto, comprese tutte le infrastrutture e attrezzature, per il quale è concesso l'aiuto agli investimenti sarà aperto a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato a uno specifico utente. … … 2.6.2. Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. … … 2.7. Notifica di aiuti individuali nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti 2.7.1. Le seguenti misure di aiuti individuali nell'ambito del regime di aiuti agli investimenti devono essere notificate a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE:
PARTE III.13.B Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali al funzionamento ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (204). 1. Informazioni supplementari sul beneficiario e sulle sue attività 1.1. Beneficiario 1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente al gestore dell'aeroporto?
1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto e ii) il soggetto giuridico incaricato di trasferire l'aiuto in quanto intermediario all'aeroporto che fornisce i servizi ammissibili all'aiuto. … … 1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi. … … 1.1.4. Il beneficiario dell'aiuto è anche proprietario dell'aeroporto?
1.1.5. In caso di risposta negativa al punto 1.1.4: precisare chi è/sarà il proprietario dell'aeroporto e descrivere la struttura proprietaria. … … 1.1.6. Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) altre imprese associate, comprese le joint venture. Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui ai punti da 1.1.1. a 1.1.5 … … 1.2. Informazioni generali relative al gestore dell'aeroporto 1.2.1. Nel caso in cui l'aeroporto sia utilizzato dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo non di natura economica, specificare a) la natura del servizio e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile). … … 1.2.2. Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:
1.2.3. Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento: fornire il piano aziendale che il beneficiario ha attuato nel periodo 2009-2013 e che intende attuare nel successivo periodo di 10 anni fino al 4 aprile 2024. Descrivere le ipotesi su cui si basa tale periodo di 10 anni. Il piano aziendale deve contenere informazioni sul traffico e previsioni di traffico; costi e previsioni dei costi; dati finanziari e previsioni finanziarie per quanto riguarda il livello di redditività e i flussi di cassa (con riferimento a metodi che sono dimostrabilmente utilizzati dall'aeroporto, ad esempio utilizzando i metodi per valutare il valore attuale netto di un investimento (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR) e il rendimento medio del capitale investito (ROCE). Il piano aziendale deve essere trasmesse in un formato Excel, con spiegazioni di tutte le formule. Nel caso di un regime di aiuti: indicare in dettaglio a) i criteri formali e sostanziali ai quali devono conformarsi i piani aziendali degli aeroporti ammissibili; b) il metodo che le autorità nazionali utilizzeranno per valutare i piani aziendali. … … 1.2.4. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire una sintesi delle perdite di esercizio (205) sostenute dal beneficiario nel periodo 2009-2013, nonché delle perdite di esercizio previste nel periodo fino al 4 aprile 2024. Fornire i dati per ciascun aeroporto, in forma di tabella, strutturata nel modo seguente:
Nel caso di regimi di aiuto, specificare il metodo che le autorità utilizzeranno per stabilire le perdite di esercizio degli aeroporti ammissibili. 1.2.5. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire copie delle relazioni finanziarie degli aeroporti ammissibili (206) per i 5 anni precedenti l'anno di domanda di aiuti al funzionamento. Nel caso di regimi di aiuto, impegnarsi a includere le relazioni finanziarie sopra descritte nella valutazione degli aiuti individuali. … … 1.2.6. Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione e per recuperare le somme in eccesso dal beneficiario. … … 1.3. Attività nel settore dei servizi aeroportuali 1.3.1. Specificare i servizi aeroportuali ammissibili (207) e le categorie di costi operativi ammissibili (208) per la prestazione di tali servizi. … … 1.4. Attività di competenza dei poteri pubblici 1.4.1. L'aiuto all'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita)? I costi operativi relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato?
1.4.2. Comunicare lo strumento giuridico pertinente a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti. … … 1.4.3. Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri aeroporti civili non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia. … … 1.4.4. Confermare, includendo elementi pertinenti, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente evitata. … … 1.4.5. Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche. … … 2. Valutazione della compatibilità della misura 2.1. L'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014?
2.2. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune 2.2.1. L'aiuto all'investimento:
Specificare in che modo l'aiuto al funzionamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi scelti. … … 2.2.2. La misura notificata riguarda il gestore di un nuovo aeroporto?
2.2.3. Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento: l'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza (209) di un altro aeroporto con capacità disponibile?
2.2.4. Per quanto riguarda gli aiuti individuali al funzionamento, in caso di risposta affermativa al punto 2.2.3, specificare le dimensioni e la forma del bacino di utenza. Fornire informazioni, individuando gli effetti probabili sul traffico dell'altro aeroporto situato in tale bacino di utenza. Tali informazioni dovrebbero far parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario ed essere basate su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri. Nel caso di un regime di aiuti: a) confermare che le autorità si sono impegnate a valutare l'effetto probabile sul traffico di tutti gli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza di un aeroporto ammissibile sulla base delle informazioni che fanno parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario e si basano su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri; b) illustrare il metodo e i criteri che le autorità nazionali dovranno utilizzare per valutare l'effetto probabile sul traffico di tale altro aeroporto. … … 2.3. Necessità dell'intervento statale 2.3.1. Confermare che il traffico annuale dell'aeroporto ammissibile non supera 3 milioni di passeggeri (cfr. anche la domanda 1.2.2). … 2.4. Adeguatezza della misura 2.4.1. Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto o che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (210), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (211), non siano appropriate. … … 2.4.2. Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento, l'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso a copertura del previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014?
In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale. 2.4.3. Nel caso di un regime di aiuti, l'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso a copertura del previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014?
In caso affermativo, il beneficiario dovrebbe fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale. 2.4.4. In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, specificare: a) il grado di incertezza delle previsioni sui costi e sulle entrate, b) eventuali asimmetrie di informazione che impediscano alle autorità nazionali di calcolare l'importo dell'aiuto ex ante sulla base di un piano aziendale. … … 2.4.5. In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, confermare che l'importo massimo degli aiuti al funzionamento compatibili è stato/sarà stabilito secondo un modello basato sulla media dei deficit di finanziamento di esercizio (212) nei cinque anni tra il 2009 e il 2013. 2.4.6. Confermare che l'importo degli aiuti al funzionamento non sarà oggetto di un aumento ex post.
2.4.7. In caso di risposta negativa, spiegare per quale motivo si ritiene che la possibilità di un aumento ex post non ridurrebbe gli incentivi a gestire l'aeroporto in modo efficiente. … … 2.5. Effetto di incentivazione e proporzionalità dell'aiuto 2.5.1. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, indicare perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto. Fornire le informazioni necessarie sulla base del piano aziendale (cfr. anche il punto 1.2.3) mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (scenario controfattuale) e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico. Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare i piani aziendali e la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto, tenendo conto di eventuali aiuti all'investimento e del livello di traffico. … … 2.5.2. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, dimostrare che il piano aziendale dell'aeroporto si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. Specificare i pertinenti parametri chiave del piano aziendale. Nel caso di regimi di aiuto, confermare che l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali al funzionamento solo se ha concluso che il piano aziendale dell'aeroporto beneficiario si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. Specificare quali parametri fondamentali del piano aziendale intende valutare l'autorità che concede l'aiuto per giungere a tale conclusione in ciascun caso. … … 2.5.3. Indicare: nel caso degli aiuti individuali al funzionamento, il deficit di finanziamento iniziale dell'aeroporto beneficiario su dieci anni, che inizia con la copertura dei costi di esercizio il 4 aprile 2014 all'inizio del periodo di transizione e raggiunge la piena copertura dei costi di esercizio conseguimento entro il 4 aprile 2024, al termine del periodo transitorio; nel caso di un regime di aiuti, impegnarsi a garantire che a) il deficit di finanziamento degli aeroporti ammissibili sarà determinato utilizzando il metodo di cui al punto 2.5.2; b) gli aeroporti ammissibili dimostrino che otterranno la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. … … L'importo massimo di aiuto consentito: … … La percentuale del deficit di finanziamento che deve essere colmata dagli aiuti al funzionamento: … … Il periodo durante il quale saranno concessi gli aiuti al funzionamento: … … 2.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 2.6.1. Dimostrare che tutti gli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza dell'aeroporto o degli aeroporti ammissibili saranno in grado di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. … … 2.6.2. Confermare che l'aeroporto, compreso qualsiasi investimento per il quale è concesso l'aiuto, sarà aperto a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato a uno specifico utente.
2.6.3. Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. … … PARTE III.13.C Scheda di informazioni complementari sugli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui alla parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (213). Il presente modulo si applica alla notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali. 1. Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto e sull'aiuto 1.1. Beneficiario 1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente alla compagnia aerea che gestisce una nuova rotta?
1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1: descrivere, se del caso, il soggetto giuridico a) che riceve l'aiuto; b) che trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio o all'aeroporto che realizza il progetto di investimento. … … 1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che i livelli intermedi non ricevono alcun vantaggio. … … 1.1.4. Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e a) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; b) le sue controllate; c) altre imprese associate, comprese le joint venture. Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà tali aspetti giuridici, organizzativi e relazioni finanziarie. … … 1.1.5. Selezione del beneficiario: descrivere a) la procedura in base alla quale sarà o è stato selezionato il gestore dell'infrastruttura, b) la modalità di divulgazione della procedura di selezione e il livello c) le condizioni di ammissibilità; d) i requisiti operativi; e) i criteri di selezione. … … 2. Valutazione della compatibilità della misura 2.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune 2.1.1. L'aiuto all'avviamento:
Spiegare in che modo l'aiuto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo scelto. … … 2.1.2. Nel caso di aiuti individuali, dimostrare che le rotte da coprire non sono già coperte da un servizio ferroviario ad alta velocità (214) o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza (215) in condizioni analoghe. Se le condizioni non sono considerate comparabili, spiegare perché. Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che la condizione di cui al presente punto sia assicurata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento. … 2.2. Necessità dell'intervento statale 2.2.1. Indicare se l'aiuto all'avviamento riguarda:
2.2.2. Nel caso di aiuti individuali, indicare l'ubicazione degli aeroporti collegati da nuove rotte ammissibili. … … 2.2.3. Nel caso degli aiuti individuali in cui sono concessi aiuti all'avviamento a favore di rotte che collegano un aeroporto non situato in una regione remota con un altro aeroporto, fornire i seguenti dati sul traffico degli aeroporti collegati dalle nuove rotte:
Fornire i dati in forma di tabella nel modo seguente:
Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta; ciò significa che un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto. 2.2.4. Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto valuterà sulla base dell'ubicazione dell'aeroporto, dei dati sul traffico passeggeri e delle rotte se vi sia la necessità di un intervento statale in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento. … … 2.3. Adeguatezza della misura 2.3.1. Nel caso di aiuti individuali, dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto e che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (218), dimostrare che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (218), non sono appropriate. … … 2.3.2. Nel caso di aiuti individuali in cui il beneficiario abbia predisposto un piano aziendale ex ante per la rotta che riceve l'aiuto, presentare il piano aziendale. Tale piano aziendale deve indicare se la rotta che riceve l'aiuto presenta prospettive di redditività per la compagnia aerea senza finanziamento pubblico dopo 3 anni. … … 2.3.3. Nel caso di aiuti individuali senza un piano aziendale ex ante per la rotta che riceve l'aiuto: fornire un documento che dimostri che la compagnia aerea in questione è irrevocabilmente impegnata a gestire la rotta per un periodo almeno pari a quello per cui ha ricevuto gli aiuti all'avviamento. … … 2.3.4. Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto valuterà se la misura è appropriata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento. … … 2.4. Effetto di incentivazione e proporzionalità della misura 2.4.1. Nel caso di aiuti individuali, spiegare, sulla base di un piano aziendale se disponibile, perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non aumenterebbe. … Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non aumenterebbe. … … 2.4.2. Nel caso di aiuti individuali, confermare che la nuova rotta inizierà/ha iniziato a funzionare solo dopo che è stata presentata la domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto e fornire: a) una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto; b) documenti giustificativi sulla data di inizio delle operazioni sulla nuova rotta. Nel caso di regimi di aiuti, confermare che le nuove rotte ammissibili inizieranno a funzionare solo dopo che è stata presentata la domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto. … 2.4.3. Confermare che l'aiuto sarà concesso per ciascuna rotta per un periodo massimo di tre anni. … … 2.4.4. Specificare l'intensità dell'aiuto, che corrisponde all'importo totale dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili (219). Entrambe le cifre devono essere espresse in termini di valore netto attuale al momento della concessione dell'aiuto e al lordo di imposte o altri oneri. … … 2.4.5. Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione dell'aiuto e per recuperare le somme in eccesso dalla compagnia aerea beneficiaria. … … 2.4.6. Indicare le misure adottate per evitare sovvenzioni incrociate di altre rotte della compagnia aerea beneficiaria da e verso l'aeroporto in questione. … … 2.5. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 2.5.1. Nel caso di aiuti individuali, confermare che il collegamento (ad esempio una coppia di città) che sarà operato attraverso una nuova rotta non venga già effettuato da un servizio ferroviario ad alta velocità o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza in condizioni analoghe, in particolare per quanto riguarda la durata del viaggio. Cfr. anche il punto 2.1.2. Nel caso di regimi di aiuti, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che la condizione di cui al presente punto sia assicurata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento. … … 2.5.2. Dimostrare che, nel programmare di concedere un aiuto di avviamento a una compagnia aerea per una nuova rotta, tramite o non tramite un aeroporto, l'autorità pubblica ha reso/renderà pubblico per tempo il proprio progetto, dandovi pubblicità sufficiente da permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i propri servizi. … … 2.5.3. Confermare che gli aiuti all'avviamento in questione non possono cumularsi con altri tipi di aiuti di Stato concessi per l'esercizio della stessa rotta. … … PARTE III.13.D Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato per i servizi di trasporto aereo Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui nella parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti a carattere sociale ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (220). 1. Informazioni sul beneficiario, sul progetto e sull'aiuto 1.1. Spiegare l'obiettivo sociale della misura notificata e perché si ritiene che la misura realizzi tale obiettivo. … … 1.2. Dettagli in merito all'aiuto previsto 1.2.1. Descrivere a) le modalità di concessione e distribuzione degli aiuti ai consumatori finali; b) descrivere, se del caso, il soggetto giuridico che riceve l'aiuto o che lo trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio responsabile di distribuirlo ai consumatori finali ammissibili. … … 1.2.2. Descrivere le categorie di consumatori finali ammissibili, ad esempio passeggeri con esigenze particolari come bambini, persone con disabilità, persone a basso reddito, studenti e persone anziane eccetera (221). … … 1.2.3. Confermare che l'aiuto apporta/apporterà un effettivo beneficio ai consumatori finali ammissibili. … … 1.2.4. Precisare le rotte ammissibili all'aiuto. … … 1.2.5. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota (222) con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo?
1.2.6. In caso di risposta affermativa al punto 1.2.5, descrivere le zone geografiche e le rotte ammissibili. … … 1.2.7. Precisare i costi che devono essere compensati mediante l'aiuto e confermare che i costi ammissibili sono limitati al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore ai consumatori finali ammissibili. … … 1.2.8. Confermare che l'aiuto sarà concesso senza discriminazione tra canali di distribuzione, come le agenzie di viaggio, i servizi di assistenza a terra e i siti web. ☐ 1.2.9. Descrivere a) la procedura mediante la quale gli operatori del servizio aereo saranno, sono o sono stati selezionati; b) le condizioni di ammissibilità e c) i criteri di selezione. … … 1.2.10. Confermare che l'aiuto sarà concesso senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che gestiscono i servizi. ☐ 1.2.11. Descrivere i controlli e le misure di salvaguardia in vigore che garantiscano che il regime sia utilizzato solo da consumatori finali ammissibili e che non vi sia alcuna sovracompensazione. … … Parte III.13.E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti ai trasporti marittimi Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui nella parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica delle misure alle quali si applicano gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (223) (“gli orientamenti”). 1. Informazioni sul tipo di regime Il regime costituisce o comprende:
2. Informazioni sull'ammissibilità Per le categorie di aiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 2.2 a 2.7:
Per la categoria di cui alla lettera g) del punto 1:
Per la categoria di cui alla lettera h) del punto 1:
3. Informazioni sull'intensità di aiuto 3.1. Quali meccanismi sono stati attivati per garantire il rispetto del massimale di aiuto di cui al capitolo 11 degli orientamenti? Come sono conservati i registri pertinenti? … … Per la categoria di cui alla lettera a) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 3.2 a 3.7:
Per le categorie di cui alle lettere b), c), e d) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 3.8 a 3.10:
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(1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(4) Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.
(5) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(7) Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.
(8) Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.
(9) La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.
(10) Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).
(11) Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto mira esclusivamente in aggiunta all’obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L’obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.
(12) Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).
(13) Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.
(14) Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2];[2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].
(15) Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.
(16) In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.
(17) Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.
(18) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
(19) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.
(20) Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.
(21) Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato”, (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf
(22) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(23) Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle “informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi”. Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353/94, Postbank/Commissione, ECLI:EU:T:1996:119, paragrafo 87).
(24) Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).
(25) Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).
(26) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(27) Comunicazione della Commissione “Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo” (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).
(28) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).
(29) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(30) Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.
(31) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(32) GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.
(33) Come stabilito dal regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).
(34) Per “PMI” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(35) La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.
(36) Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.
(37) In valuta nazionale (cfr. anche il punto 2.5)
(38) Nel settore dei trasporti la spesa per l’acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell’insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.
(39) Il punto 94 degli orientamenti non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.
(40) Conformemente al punto 101 degli orientamenti, gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
— |
sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; |
— |
sono ammortizzabili; |
— |
sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. |
Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le piccole e medie imprese).
(41) In valuta nazionale
(42) Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.
(43) Per la metodologia, si veda la comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 25 Stati membri con decorrenza 1o gennaio 2007 (GU C 317 del 23.12.2006, pag. 2) e la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
(44) In valuta nazionale
(45) Se possibile, indicare gli importi degli aiuti e i costi ammissibili sia in valore nominale che in valore attualizzato.
(46) In valuta nazionale
(47) A tal fine è possibile, ad esempio, fare riferimento ai criteri di cui al punto 40 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e/o al piano aziendale del beneficiario.
(48) Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma “de minimis”.
(49) Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.
(50) Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.
(51) Il lasso di tempo considerato per il calcolo del TRI dovrebbe corrispondere a quello in genere impiegato dalle imprese del settore per progetti analoghi.
(52) Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali. Tuttavia, le sovvenzioni concesse in un sito alternativo all'interno del SEE non sono prese in considerazione.
(53) Maggiori informazioni sulle nomenclature sono disponibili nel database delle nomenclature di Eurostat, all'indirizzo http://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications.
(54) La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere determinata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.
(55) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(56) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(57) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(58) Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.
(59) Secondo la definizione di cui alla comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(60) Secondo la definizione contenuta nell'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
(61) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, ma che rientrano in quello del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 48), e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concessi a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.
(62) Definito alla nota 12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
(63) Comunicazione della Commissione “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).
(64) Per “PMI” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(65) La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.
(66) Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.
(67) La soglia di notifica è definita al punto 20, lettera n), degli orientamenti.
(68) Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.
(69) Questa disposizione non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.
(70) Conformemente al punto 101 degli orientamenti, gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
— |
sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; |
— |
sono ammortizzabili; |
— |
sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. |
Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).
(71) Programma operativo o programma di sviluppo definiti nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FES), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
(72) Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma “de minimis”.
(73) A tal fine è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle valutazioni di impatto del regime proposto o a valutazioni ex post di regimi analoghi.
(74) Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.
(75) Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.
(76) Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario.
(77) Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, lo Stato membro può sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza (punto 125 degli orientamenti).
(78) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(79) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(80) Secondo la definizione contenuta nell'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
(81) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, ma che rientrano in quello del regolamento sullo sviluppo rurale (regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)] e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concessi a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.
(82) Per “PMI” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(83) A questo proposito si fa presente che gli aiuti al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto in conformità al regolamento generale di esenzione per categoria in vigore al momento della concessione.
(84) GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.
(85) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(86) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(87) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(88) Fatte salve le procedure che disciplinano sia lo sviluppo che il successivo acquisto di prodotti o servizi unici o specializzati.
(89) Il fatto che la domanda di aiuto concerni un progetto di R&S non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla domanda di aiuti.
(90) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(91) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(92) Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(93) Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
(94) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.
(95) Definito nella decisione 2010/787/UE.
(96) Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(97) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(98) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) o qualsiasi altra comunicazione che la sostituirà.
(99) Compresi gli aiuti di questo tipo concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.
(100) Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i. quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii. si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.
(101) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(102) Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(103) Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
(104) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.
(105) Definito nella decisione 2010/787/UE.
(106) Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(107) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(108) La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario per aumentarne l'efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.
(109) La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.
(110) Tali scenari alternativi possono, ad esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.
(111) Cfr. anche il punto 56 degli orientamenti.
(112) Cfr. anche il punto 64 degli orientamenti.
(113) Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato.
(114) Ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento.
(115) Compresi gli aiuti di questo tipo concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.
(116) Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i) quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.
(117) Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.
(118) Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.
(119) Per i tipi di misure che rientrano nella nozione di “aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione”, cfr. i punti da 32 a 35 degli orientamenti.
(120) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(121) Definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(122) Per “piccole imprese pubbliche” si intendono le unità economiche con potere decisionale indipendente che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, se non fosse che almeno il 25 % del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più organismi pubblici.
(123) Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(124) Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
(125) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.
(126) Definito nella decisione 2010/787/UE.
(127) Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(128) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(129) La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario per aumentarne l'efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.
(130) La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.
(131) Lo scenario alternativo non dovrebbe comportare aiuti di Stato ma può, ad esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.
(132) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) o qualsiasi altra comunicazione che la sostituirà.
(133) Conformemente al punto 115, lettera e), degli orientamenti, non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 47 a 52 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.
(134) Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato.
(135) Ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento.
(136) Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i) quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.
(137) Compresi tali aiuti concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.
(138) Gli Stati membri non sono tenuti a imporre tali misure alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.
(139) Le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che sarebbero comunque necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine non saranno di norma considerate sufficienti.
(140) Tali misure dovrebbero essere attuate nei mercati in cui il beneficiario si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità.
(141) Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.
(142) Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.
(143) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).
(144) Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).
(145) Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020.
(146) Per maggiori informazioni cfr. i punti 56-60 degli orientamenti.
(147) Per maggiori informazioni cfr. i punti 82-85 degli orientamenti.
(148) Cfr. ad esempio la guida della Commissione per gli investimenti nella banda larga ad alta velocità (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf).
(149) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(150) Ad esempio, investimenti e modello d'impresa prescelti, dimensioni e caratteristiche dei settori d'intervento geografici o misure per il controllo dei costi dei progetti.
(151) L'elenco delle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato alla banda larga sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.
(152) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1. Per alcune informazioni sull'uso della presente scheda di informazioni complementari nei settori dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura, si veda il punto 14 della disciplina.
(153) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(154) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(155) Cfr. la sezione 3.7 della disciplina: aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
(156) Quando introducono misure cofinanziate dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE, gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni esposte nei pertinenti programmi operativi per definire gli obiettivi perseguiti per l'ambiente o l'energia.
(157) The European Network of Transmission System Operators for Electricity (Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica).
(158) Per dimostrare l'adeguatezza dei regimi di aiuto, lo Stato membro può anche basarsi su risultati di precedenti valutazioni, come descritto al capo 4 della disciplina.
(159) L'“avvio dei lavori” è definito al punto 19(44) della disciplina.
(160) Questa disposizione non riguarda le PMI e non pregiudica la valutazione dell'effetto di incentivazione degli aiuti di Stato per misure di efficienza energetica prescritte dall'audit energetico o svolte a seguito di quest'ultimo o per misure derivanti da altri strumenti (cfr. punti 56 e 57 della disciplina).
(161) Per maggiori dettagli cfr. i punti da 72 a 76 della disciplina.
(162) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle norme obbligatorie dell'Unione in vigore) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. punto 73, lettera b), della disciplina. Cfr. ad esempio l'elenco di cui all'allegato 2 della disciplina. Nel caso in cui l'investimento di riferimento non figuri nell'allegato 2, giustificarne l'adeguatezza.
(163) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.
(164) Cfr. allegato 2 della disciplina: i costi dell'investimento supplementari corrispondono agli investimenti necessari per andare oltre il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme dell'Unione.
(165) Si fa presente che i costi d'investimento necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme dell'Unione non sono ammissibili.
(166) Cfr. punto 78, lettera a) della disciplina.
(167) Cfr. punto 78, lettera b) della disciplina.
(168) Cfr. punto 78, lettera c) della disciplina. L'“ecoinnovazione” è definita al punto 19(4) della disciplina.
(169) Per maggiori dettagli sulla “procedura di gara competitiva”, cfr. il punto 19(43) della disciplina.
(170) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, 22.12.2000, pag. 1).
(171) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 dell'5.6.2009, pag. 16).
(172) Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di (esempi di) un normale calcolo.
(173) Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.
(174) Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'energia elettrica.
(175) Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell'impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.
(176) Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa e destinati al nuovo impianto.
(177) La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.
(178) Cfr. la sezione 3.7.1 della disciplina.
(179) Secondo la definizione di cui al punto 19(16) della disciplina, il “livello minimo di imposizione dell'Unione” è il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(180) A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.
(181) Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).
(182) Il modo più diretto per dimostrare il nesso di causalità è dato dal riferimento a un onere o un prelievo applicato sul prezzo finale dell'energia elettrica e destinato al finanziamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili. Un metodo indiretto per individuare i costi aggiuntivi sarebbe il calcolo dell'impatto dei costi netti più elevati per i fornitori di energia elettrica dati dai certificati verdi e il calcolo dell'impatto sul prezzo dell'energia elettrica nell'ipotesi che il fornitore trasferisca i costi netti più elevati.
(183) Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).
(184) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(185) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(186) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
(187) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).
(188) Gli orientamenti (punti 46-49) richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica.
(189) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(190) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(191) SWD (2014) 179 final del 28.5.2014.
(192) Oltre a fornire una descrizione generale degli obiettivi e delle norme di ammissibilità del regime, l'obiettivo della presente sezione è valutare in che modo si possono utilizzare le norme in materia di ammissibilità e di esclusione del regime per individuare l'effetto dell'aiuto. Nei casi in cui non si conoscano con precisione le norme in materia di ammissibilità, occorre fornire le migliori previsioni disponibili.
(193) Un esempio di effetti negativi è costituito dalle interferenze regionali o settoriali o dall'esclusione degli investimenti privati indotta dal regime di aiuti.
(194) I regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento sei mesi dopo la loro entrata in vigore. Dopo aver esaminato il piano di valutazione, la Commissione può decidere di prolungare l'applicazione del regolamento a tali regimi. Gli Stati membri sono invitati ad indicare esattamente la durata prevista del regime.
(195) Cfr. SWD(2014)179 final del 28.5.2014.
(196) Si fa presente ai fini della valutazione potrebbero risultare necessari sia dati storici sia i dati che saranno progressivamente disponibili durante l'applicazione del regime di aiuti. Identificare le fonti per entrambi i tipi di informazioni. Sarebbe auspicabile che si raccogliessero entrambi i tipi di dati dalla stessa fonte, al fine di garantire la coerenza nel tempo.
(197) Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(198) I costi ammissibili agli aiuti agli investimenti a favore di aeroporti consistono nei costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, incluse spese di programmazione, infrastrutture di assistenza a terra (quali il nastro di riconsegna bagagli eccetera) e attrezzature aeroportuali. I costi d'investimento relativi ad attività non aeronautiche (in particolare parcheggi, alberghi, ristoranti e uffici) non sono ammissibili. I costi di investimento relativi alla fornitura di servizi di assistenza a terra (come bus, veicoli eccetera) non sono ammissibili, nella misura in cui non fanno parte dell'infrastruttura di assistenza a terra.
(199) Il “bacino di utenza di un aeroporto” corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.
(200) Utilizzare le seguenti categorie di dimensioni: aeroporti con un traffico annuale fino a 200 000 passeggeri; aeroporti con un traffico annuale tra 200 000 e 1 milione di passeggeri; aeroporti con un traffico annuale tra 1 e 3 milioni di passeggeri.
(201) Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.
(202) Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.
(203) Il deficit di finanziamento dei costi di capitale è il valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi (inclusi i costi di investimento in immobilizzazioni) nell'arco di vita dell'investimento.
(204) Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(205) Il “deficit di finanziamento di esercizio” è costituito dalle perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, attualizzate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto.
(206) Bilancio, conto profitto e perdite, dichiarazione del revisore dei conti o dell'impresa di revisione contabile.
(207) Servizi forniti da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata.
(208) I costi di un aeroporto relativi alla fornitura di servizi aeroportuali, che comprendono categorie di costi quali costi di personale, servizi prestati sulla base di contratti, comunicazioni, rifiuti, energia, manutenzione, affitti e costi amministrativi, ad esclusione dei costi di capitale, di sostegno alla commercializzazione o altri incentivi concessi alle compagnie aeree dall'aeroporto, e i costi di competenza dei pubblici poteri.
(209) Il “bacino di utenza di un aeroporto” corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.
(210) Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.
(211) Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.
(212) Il “deficit di finanziamento di esercizio” è costituito dalle perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, attualizzate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto.
(213) Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(214) Il “servizio ferroviario ad alta velocità” è rappresentato da un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h.
(215) Il “bacino di utenza di un aeroporto” corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.
(216) MEDIA effettiva annuale del traffico di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso o erogato, nel caso di aiuti non notificati. Nel caso di un aeroporto passeggeri di recente creazione è necessario considerare il traffico annuale previsto di passeggeri durante i due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri. Tali soglie si riferiscono a un calcolo basato sulla sola andata. Di conseguenza, un passeggero che vola ad esempio verso un aeroporto e vi fa ritorno viene calcolato due volte; il calcolo si applica alle singole rotte.
(217) Decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1).
(218) Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.
(219) I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta.
(220) Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(221) Nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole, e aree scarsamente popolate, l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata.
(222) Quali le regioni ultraperiferiche, le isole e le zone scarsamente popolate.
(223) Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).
ALLEGATO II
Gli allegati III.A e III.B sono sostituiti dai seguenti:
ALLEGATO III.A
Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti
(Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura)
Al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la relazione annuale sugli aiuti di Stato, entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri una piattaforma preformattata online con diritti di accesso, contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t (1) i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione.
La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma sono preinserite dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1).
Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e riguardano lo strumento giuridico che costituisce la base per l'autorizzazione dell'aiuto.
Vanno incluse inoltre le informazioni riportate di seguito.
(1) |
Titolo |
(2) |
Numero dell'aiuto |
(3) |
Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime) |
(4) |
Settore La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (2) [al livello a tre cifre]. |
(5) |
Obiettivo |
(6) |
Regione Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE. |
(7) |
Categoria di strumento/i di aiuto Si opererà una distinzione tra diverse categorie (sovvenzione, servizi sovvenzionati, contributo in conto interessi, prestito, garanzia, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile, partecipazione al capitale, altro). |
(8) |
Tipo di aiuto Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc). |
(9) |
Spesa In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di agevolazioni fiscali). In mancanza di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito eccetera). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa deve essere indicata per t-1, t-2, t-3, t-4 e t-5. |
ALLEGATO III.B
Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti
(Modello relativo al settore agricolo)
Al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la relazione annuale sugli aiuti di Stato, entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri una piattaforma preformattata online con diritti di accesso, contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t (3) i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione.
La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma sono preinserite dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per la maggior parte dell'ultimo anno (t-1).
Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto.
Vanno incluse inoltre le informazioni riportate di seguito.
(1) |
Titolo |
(2) |
Numero dell'aiuto |
(3) |
Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime) |
(4) |
Settore La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (4) [al livello a tre cifre]. |
(5) |
Obiettivo |
(6) |
Regione Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE. |
(7) |
Categoria di strumento/i di aiuto Si opererà una distinzione tra diverse categorie (sovvenzione, servizi sovvenzionati, contributo in conto interessi, prestito, garanzia, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile, partecipazione al capitale, altro). |
(8) |
Tipo di aiuto Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc). |
(9) |
Spesa In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di agevolazioni fiscali). In mancanza di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito eccetera). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa deve essere indicata per t-1, t-2, t-3, t-4 e t-5. |
(10) |
Intensità di aiuto e beneficiari Gli Stati membri dovranno indicare:
|
(1) t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.
(2) NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.
(4) NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).