EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2265

Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

GU L 322 del 8.12.2015, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2265/oj

8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/2265 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2015

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 18 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'Unione e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno ridurre o sospendere i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio (1) ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2013-2015. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2015, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo 2016-2018.

(3)

È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(5)

L'applicazione dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per i gamberetti della specie Pandalus borealis oggetto di un contingente tariffario previsto nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tale contingente per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale al mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto accordo.

(6)

L'applicazione del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per le aringhe oggetto di due contingenti tariffari previsti nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tali contingenti per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale del mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto protocollo aggiuntivo.

(7)

È importante dare all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.

(8)

Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informare gli Stati membri di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1.   Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

2.   Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2788 per le aringhe di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 17 500 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 12 000 tonnellate.

3.   Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2792 per le aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 15 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 7 500 tonnellate.

4.   La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

1.   Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell'allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l'anno civile in questione.

2.   Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell'anno civile in questione sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3.   La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAHEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

Quantitativo annuale del contingente (t) (1)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

75 000 (10)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

4 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione2 (2)  (3)

38 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Merluzzi granatieri (Macruronus Novaezelandiae), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

17 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 95 90

11

09.2798

ex 0306 16 99

20

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

10 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

30

ex 0306 26 90

12

14

92

93

09.2794

ex 1605 21 90

45

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

30 000 (5)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

62

ex 1605 29 00

50

55

09.2800

ex 1605 21 90

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

3 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

40 000

0 %

1.1.2016-31.12.2016

ex 0306 27 99

30

30 000

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.12.2018

09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes eGenypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

ex 0303 89 70

91

10

ex 0303 89 90

30

09.2774

ex 0304 74 19

10

Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (2)  (3)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2754

ex 0303 89 45

10

Acciughe (Engraulis anchoita eEngraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione (2)  (3)

1 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2788

ex 0302 41 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (2)  (3)

17 500 (6)

0 %

1.10.2016-31.12.2016

1.10.2017-31.12.2017

1.10.2018-31.12.2018

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

11

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (2)  (3)

15 000 (7)  (8)

5 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (2)  (3)

25 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

91

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corpo (9) di calamari [Ommastrephes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimoOmmastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)] e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (2)  (3)

40 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0307 99 11

10

ex 0307 99 17

21

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari [Ommastrephes spp., Todarodes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimoOmmastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (2)  (3)

1 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0307 99 11

20

29

09.2777

ex 0303 67 00

10

Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

300 000 (10)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (2)  (3)

60 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (2)  (3)

1 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2748

ex 0302 90 00

95

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (2)  (3)

7 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

20

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione di succedanei di caviale (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2778

ex 0304 83 90

21

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 99 99

65

09.2824

ex 0302 52 00

10

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione (2)  (3)

5 000

2,6 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Gamberetti e gamberi delle specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

10 000

4,2 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0306 27 99

20


(1)  Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

(2)  Contingente tariffario subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3)  Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio,

reimballaggio di filetti congelati individualmente,

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

ghiacciatura,

decongelamento,

separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, sono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

taglio a dadi,

taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

filettaggio,

produzione di lati,

taglio di blocchi congelati,

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati.

(4)  In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 26 90 (suddivisioni TARIC 12, 14 e 92), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45 e 62), 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50 e 55), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), ) 0306 27 99 (suddivisione TARIC 30), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10) e 0306 27 99 (suddivisione TARIC 20) possono beneficiare del contingente se subiscono l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(5)  Il contingente tariffario 09.2794 è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

(6)  Il contingente tariffario 09.2788 è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

(7)  Il contingente tariffario 09.2792 è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

(8)  Espresso in peso netto sgocciolato.

(9)  Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.

(10)  Si applica l'articolo 4.


Top