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Document 32015R2233

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 317 del 3.12.2015, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2233/oj

    3.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2233 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 2015

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2010/86/UE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale l'haloxyfop-P è stato iscritto in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sul rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei suoi metaboliti nel suolo.

    (2)

    Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (3)

    Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Austria, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione del rischio per le acque sotterranee.

    (4)

    L'Austria ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e il 15 ottobre 2013 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

    (5)

    La Commissione ha consultato l'Autorità la quale, in data 28 novembre 2014, ha espresso il suo parere circa la valutazione del rischio dell'haloxyfop-P (5).

    (6)

    La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato che il metabolita DE-535 piridinone deve essere considerato rilevante sotto il profilo tossicologico e, di conseguenza, non dovrebbe essere presente in concentrazioni superiori al limite prescritto per le acque sotterranee di 0,1 μg/l.

    (7)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'haloxyfop-P.

    (8)

    La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite nella loro totalità e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per le acque sotterranee, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

    (9)

    Si conferma che la sostanza attiva haloxyfop-P deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di evitare la presenza di tale metabolita nelle acque sotterranee in quantità superiori al predetto limite di cui al considerando 6 è comunque opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare fissando limiti quantitativi e di frequenza di applicazione.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (11)

    È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P.

    (12)

    Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P entro il 23 giugno 2016.

    Articolo 3

    Periodo di tolleranza

    L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina non oltre il 23 giugno 2017.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 36).

    (3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance haloxyfop-P. (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva haloxyfop-P come antiparassitario. EFSA Journal 2014;12(12):3931, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


    ALLEGATO

    Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 309, haloxyfop-P, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

    «PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida, a dosi non superiori a 0,052 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione, e può essere autorizzata una sola applicazione ogni tre anni.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxyfop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo DE-535 piridinone, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale;

    alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone;

    alla sicurezza dei consumatori per quanto concerne la presenza nelle acque sotterranee del metabolita DE-535 piridinolo.»


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