Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2113

    Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 306 del 24.11.2015, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2113/oj

    24.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/7


    REGOLAMENTO (UE) 2015/2113 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 30 giugno 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 41 Agricoltura recanti il titolo Agricoltura: piante fruttifere. Lo IASB ha deciso che le piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, note come piante fruttifere, dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, in quanto il «funzionamento» è simile a quello della produzione manifatturiera.

    (3)

    Le modifiche agli IAS 16 e 41 rendono necessarie modifiche agli IAS 1, 17, 23, 36 e 40 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei Principi contabili internazionali.

    (4)

    La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IAS 16 e 41 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (6)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

    a)

    il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

    b)

    lo IAS 41 Agricoltura è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

    c)

    lo IAS 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 17 Leasing, lo IAS 23 Oneri finanziari, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività e lo IAS 40 Investimenti immobiliari sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


    ALLEGATO

    Agricoltura: piante fruttifere

    (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41)

    Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

    I paragrafi 3, 6 e 37 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 22 A e 81K-81M.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    3.

    Il presente Principio non si applica a:

    a)

    immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

    b)

    attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;

    c)

    la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);

    d)

    ….

    DEFINIZIONI

    6.

    I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

    Una pianta fruttifera è una pianta viva:

    a)

    usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;

    b)

    da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e

    c)

    con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

    (I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).

    Il valore contabile è l'ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

    Componenti di costo

    22 A

    Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti in economia prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla «costruzione» devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

    Modello della rideterminazione del valore

    37.

    Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:

    a)

    g)

    mobili e attrezzature;

    h)

    attrezzature da ufficio; e

    i)

    piante fruttifere.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    81K

    Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L–81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.

    81L

    Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

    81M

    L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il fair value (valore equo) deve essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

    Modifiche allo IAS 41 Agricoltura

    I paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 5 A-5C e 62-63.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.

    Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:

    a)

    le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;

    b)

    i prodotti agricoli al momento del raccolto; e

    c)

    i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.

    2.

    Il presente Principio non si applica a:

    a)

    terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 40 Investimenti immobiliari);

    b)

    piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;

    c)

    contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica);

    d)

    attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali).

    3.

    Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.

    4.

    La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:

    Attività biologiche

    Prodotto agricolo

    Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto

    Ovini

    Lana

    Filato, tappeto

    Alberi di una piantagione di legname

    Alberi tagliati

    Tronchi, legname

    Bovini da latte

    Latte

    Formaggio

    Suini

    Carcasse

    Salumi, prosciutti affumicati

    Piante di cotone

    Cotone raccolto

    Filo di cotone, abito

    Canna da zucchero

    Canna da zucchero

    Zucchero

    Piante di tabacco

    Fogliame raccolto

    Fogliame lavorato

    Piante del tè

    Fogliame raccolto

    Viti

    Uva raccolta

    Vino

    Alberi da frutta

    Frutta raccolta

    Frutta lavorata

    Palme da olio

    Frutta raccolta

    Olio di palma

    Alberi della gomma

    Lattice raccolto

    Prodotti di gomma

    Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41.

    DEFINIZIONI

    Definizioni connesse all'agricoltura

    5.

    I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

    Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità.

    Una pianta fruttifera è una pianta viva:

    a)

    usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;

    b)

    da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e

    c)

    con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

    L'attività biologica è un animale o una pianta vivi.

    5 A

    Non sono piante fruttifere:

    a)

    le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi coltivati per produrre legname);

    b)

    le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio, alberi coltivati per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e

    c)

    le colture annuali quali il granturco e il frumento.

    5B

    Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non impedirebbero alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.

    5C

    Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.

    Definizioni generali

    8.

    I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

    I contributi pubblici sono definiti dallo IAS 20.

    RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

    24.

    Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:

    a)

    si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o

    b)

    l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è atteso essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).

    Generale

    44.

    Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il granturco e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    62.

    Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5 A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.

    63.

    Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

    MODIFICHE CONSEGUENTI AD ALTRI PRINCIPI

    IAS 1 Presentazione del bilancio

    È modificato il paragrafo 54.

    Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

    54.

    Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

    a)

    f)

    attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura;

    g)

    IAS 17 Leasing

    È modificato il paragrafo 2.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    2.

    Tuttavia, il presente Principio non deve essere applicato come base di valutazione per:

    a)

    c)

    attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatari tramite leasing finanziari; o

    d)

    attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing operativi.

    IAS 23 Oneri finanziari

    Sono modificati i paragrafi 4 e 7.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    4.

    Un'entità non è tenuta ad applicare il presente Principio agli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di:

    a)

    un bene che giustifica una capitalizzazione valutato al fair value (valore equo), per esempio un'attività biologica che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 41; o

    b)

    DEFINIZIONI

    7.

    A seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione:

    a)

    e)

    investimenti immobiliari;

    f)

    piante fruttifere.

    IAS 36 Riduzione di valore delle attività

    È modificato il paragrafo 2.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    2.

    Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

    a)

    g)

    le attività biologiche connesse all'attività agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura e sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione;

    h)

    IAS 40 Investimenti immobiliari

    Sono modificati i paragrafi 4 e 7.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    4.

    Il presente Principio non si applica a:

    a)

    attività biologiche connesse all'attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari); e

    b)

    CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COME INVESTIMENTI IMMOBILIARI O IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO

    7.

    Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16.


    Top