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Document 32015R2033

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 298 del 14.11.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2033/oj

14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2033 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-D, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione, scade il 31 dicembre 2015.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 4 marzo 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

Il 7 agosto 2014 e l'11 marzo 2015 (5) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni sulla possibilità che il 2,4-D possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per il 2,4-D al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del 2,4-D.

(9)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del 2,4-D si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come erbicida.

(11)

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4-D, indicata al considerando 1.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-D, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  The EFSA Journal 2014; 12(9): 3812. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi) acetico

≥ 960 g/kg

Impurità:

 

Fenoli liberi (espressi come 2,4-DCP): non più di 3 g/kg.

 

Somma di diossine e furani (OMS-TCDD TEQ) (2): non superiore a 0,01 mg/kg.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, gli organismi terrestri e i consumatori in caso di usi che superano i 750 g/ha.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità:

1)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione dei risultati completi dell'attuale studio esteso su una generazione;

2)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione della Prova sulla metamorfosi degli anfibi (AMA) [OCSE (2009) prova n. 231] per verificare le potenziali proprietà endocrine della sostanza.

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro il 4 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 4 dicembre 2017.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

(2)  Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)].


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla parte A, la voce 27 sul 2,4-D è soppressa;

2)

alla parte B, è inserita la voce seguente:

«94

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi) acetico

≥ 960 g/kg

Impurità:

 

Fenoli liberi (espressi come 2,4-DCP): non più di 3 g/kg.

 

Somma di diossine e furani (OMS-TCDD TEQ) (1): non superiore a 0,01 mg/kg.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, gli organismi terrestri e i consumatori in caso di usi che superano i 750 g/ha.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità:

1)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione dei risultati completi dell'attuale studio esteso su una generazione;

2)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione della Prova sulla metamorfosi degli anfibi (AMA) [OCSE (2009) prova n. 231] per verificare le potenziali proprietà endocrine della sostanza.

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro il 4 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 4 dicembre 2017.


(1)  Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)].»


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