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Document 32015R2012

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 295 del 12.11.2015, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2012/oj

    12.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 novembre 2015

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 8, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di introdurre una maggiorazione del capitale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È necessario prevedere procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale.

    (2)

    Al fine di consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di fornire informazioni e giustificazioni che potrebbero attenuare o contestare la necessità di una maggiorazione del capitale prima di adottare una decisione sull'introduzione di tale maggiorazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe dare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la possibilità di fornire argomentazioni contro l'introduzione di una maggiorazione del capitale.

    (3)

    La cooperazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con l'autorità di vigilanza è essenziale al fine di assicurare l'efficacia della maggiorazione del capitale come misura di vigilanza. Al fine di consentire all'autorità di vigilanza di basare la maggiorazione del capitale su informazioni accurate e aggiornate, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe, su richiesta dell'autorità di vigilanza, calcolare la maggiorazione del capitale.

    (4)

    Al fine di consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di eliminare le carenze che hanno portato all'introduzione della maggiorazione del capitale, è necessario specificare il contenuto della decisione di introdurre detta maggiorazione.

    (5)

    L'autorità di vigilanza e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbero basarsi solo sulla revisione annuale della maggiorazione del capitale, ma dovrebbero anche controllare proattivamente le circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale al fine di adottare le misure del caso. A tal fine l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe pertanto fornire all'autorità di vigilanza le relazioni sui progressi compiuti nell'eliminazione delle carenze che hanno portato all'imposizione della maggiorazione del capitale. È altresì necessario prevedere una procedura di riesame delle decisioni sulle maggiorazioni di capitale se le circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione sono mutate in misura rilevante.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

    (7)

    L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Notifica prima dell'introduzione di una maggiorazione del capitale

    1.   L'autorità di vigilanza notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata l'intenzione di introdurre una maggiorazione del capitale indicandone le ragioni.

    2.   L'autorità di vigilanza fissa un termine entro il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve rispondere alla notifica di cui al paragrafo 1. Prima di adottare la decisione, l'autorità di vigilanza esamina le informazioni fornite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    Articolo 2

    Calcolo della maggiorazione del capitale

    Se richiesto dall'autorità di vigilanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua il calcolo della maggiorazione del capitale conformemente alle specifiche stabilite dall'autorità di vigilanza.

    Articolo 3

    Trasmissione di informazioni

    1.   L'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adozione della decisione relativa all'introduzione di una maggiorazione del capitale entro un termine stabilito dall'autorità di vigilanza.

    2.   Nel determinare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza rivolge particolare attenzione alla probabilità di un impatto negativo sui contraenti e beneficiari e alla relativa gravità.

    3.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'autorità di vigilanza qualora non sia in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale

    1.   L'autorità di vigilanza notifica per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la decisione d'introdurre una maggiorazione del capitale.

    2.   La decisione dell'autorità di vigilanza è sufficientemente dettagliata da consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di capire quali misure deve adottare o quali carenze deve eliminare per ottenere la soppressione della maggiorazione del capitale.

    3.   La decisione di cui al paragrafo 2 include:

    a)

    le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale;

    b)

    la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo;

    c)

    la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale è applicabile;

    d)

    se del caso, il termine entro il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale;

    e)

    se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti da presentare a norma dell'articolo 5.

    Articolo 5

    Relazione sui progressi compiuti

    Nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE e se richiesto dall'autorità di vigilanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza in merito ai progressi da essa compiuti nell'eliminare le carenze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale e in merito alle misure pertinenti adottate.

    Articolo 6

    Riesame della maggiorazione del capitale

    1.   L'autorità di vigilanza riesamina la maggiorazione del capitale imposta se le circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante.

    2.   In esito a detto riesame l'autorità di vigilanza mantiene, modifica o sopprime la maggiorazione di capitale imposta.

    Articolo 7

    Mantenimento, modifica o soppressione della maggiorazione del capitale

    Nel valutare l'opportunità di mantenere, modificare o sopprimere la maggiorazione del capitale l'autorità di vigilanza tiene conto di quanto segue:

    a)

    informazioni presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante la procedura d'introduzione e di calcolo della maggiorazione del capitale;

    b)

    informazioni ottenute dall'autorità di vigilanza attraverso la procedura di riesame e successive attività di vigilanza;

    c)

    informazioni fornite nella relazione sui progressi compiuti, se richiesta dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 5;

    d)

    eventuali altre informazioni pertinenti che indichino un mutamento rilevante delle circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale.

    Articolo 8

    Decisione di modificare o sopprimere la maggiorazione del capitale

    1.   L'autorità di vigilanza notifica per iscritto e senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la decisione di modificare o sopprimere la maggiorazione del capitale e la data di entrata in vigore di tale decisione.

    2.   Se decide di modificare la maggiorazione del capitale, l'autorità di vigilanza adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


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