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Document 32015R2010

    Regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 295 del 12.11.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrog. impl. da 32020R1148

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2010/oj

    12.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/1


    REGOLAMENTO (UE) 2015/2010 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 novembre 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l'articolo 4, terzo comma, e l'articolo 5, paragrafo 3,

    visto il parere della Banca centrale europea (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2494/95 fissa le basi statistiche necessarie per la produzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione (3) stabilisce norme comuni per determinare il periodo di riferimento dell'indice per gli IPCA, introducendo la base 2005 = 100.

    (3)

    Le modifiche alla classificazione dei sottoindici degli IPCA e l'allineamento dei sottoindici che sono stati correlati agli IPCA dopo l'introduzione della base 2005 = 100 rendono necessario modificare il periodo di riferimento dell'indice. Al fine di garantire la comparabilità e la pertinenza degli IPCA, il periodo di riferimento dell'indice dovrebbe, pertanto, essere modificato in 2015 = 100.

    (4)

    Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95, il rapporto costo/efficacia è stato preso in considerazione in vista dell'adozione del presente regolamento.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1708/2005 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Periodo di riferimento dell'indice

    1.   Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli IPCA è fissato a 2015 = 100. Questo nuovo periodo di riferimento dell'indice è utilizzato per le serie storiche complete di tutti gli indici e sottoindici IPCA, iniziando con la pubblicazione degli IPCA relativi al mese di gennaio 2016.

    2.   Qualsiasi ulteriore sottoindice da integrare negli IPCA è raccordato in dicembre di un determinato anno al livello di 100 punti dell'indice ed è utilizzato a partire dal mese di gennaio, incluso, dell'anno successivo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

    (2)  Parere del 1o giugno 2015 (GU C 209 del 25.6.2015, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).


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