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Document 32015R1881
Commission Regulation (EU) 2015/1881 of 15 October 2015 establishing a prohibition of fishing for sole in area VIIf and VIIg by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (UE) 2015/1881 della Commissione, del 15 ottobre 2015, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga
Regolamento (UE) 2015/1881 della Commissione, del 15 ottobre 2015, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga
GU L 276 del 21.10.2015, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1881 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2015
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
43/TQ104 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
SOL/7FG. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
VIIf e VIIg |
Data di chiusura |
19.9.2015 |