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Document 32015R1820
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1820 of 9 October 2015 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘Diethylene glycol monoethyl ether’ (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 265 del 10.10.2015, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1820 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento. |
(2) |
La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
L'etere monoetilico di dietilenglicole figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti e i suini. Secondo la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole, non è richiesto alcun LMR per tali specie animali. |
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame. |
(5) |
L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato l'estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole a tutte le specie da produzione alimentare. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) |
Classificazione terapeutica |
«Etere monoetilico di dietilenglicole |
NON PERTINENTE |
Tutte le specie da produzione alimentare |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
NESSUNA |
NESSUNA» |