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Document 32015R1800
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1800 of 6 October 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1800 della Commissione, del 6 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1800 della Commissione, del 6 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 263 del 8.10.2015, pp. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1800 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Apparecchio elettronico portatile, con dimensioni di 7 × 60 × 110 mm e peso di 100 g, in un unico alloggiamento di plastica, composto dai seguenti componenti principali:
L'apparecchio è munito delle seguenti interfacce:
L'apparecchio consente fra l'atro all'utente di connettersi a Internet, di scaricare, eseguire e modificare programmi e applicazioni, ricevere e inviare posta elettronica, usare videogiochi e scaricare, registrare e riprodurre musica, video e immagini. |
8471 30 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5(A) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8471 e 8471 30 00 . L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni complementari o alternative ai sensi della nota 3 della sezione XVI (elaborazione dati, comunicazione attraverso una rete senza fili, registrazione e riproduzione di suoni e video, cattura di video e immagini fisse, visualizzazione di immagini fisse e video). Tenendo conto delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio, in particolare della sua capacità di scaricare, memorizzare, modificare ed eseguire programmi, la sua funzione principale è l'elaborazione di dati (cfr. anche i pareri di classificazione 8471.30/2, 3 e 4). Le altre funzioni sono considerate secondarie. L'apparecchio dev'essere pertanto classificato nel codice NC 8471 30 00 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, portatile, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comporta almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo. |