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Document 32015R1800
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1800 of 6 October 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1800 della Commissione, del 6 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1800 della Commissione, del 6 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 263 del 8.10.2015, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1800 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||
Apparecchio elettronico portatile, con dimensioni di 7 × 60 × 110 mm e peso di 100 g, in un unico alloggiamento di plastica, composto dai seguenti componenti principali:
L'apparecchio è munito delle seguenti interfacce:
L'apparecchio consente fra l'atro all'utente di connettersi a Internet, di scaricare, eseguire e modificare programmi e applicazioni, ricevere e inviare posta elettronica, usare videogiochi e scaricare, registrare e riprodurre musica, video e immagini. |
8471 30 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5(A) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8471 e 8471 30 00. L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni complementari o alternative ai sensi della nota 3 della sezione XVI (elaborazione dati, comunicazione attraverso una rete senza fili, registrazione e riproduzione di suoni e video, cattura di video e immagini fisse, visualizzazione di immagini fisse e video). Tenendo conto delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio, in particolare della sua capacità di scaricare, memorizzare, modificare ed eseguire programmi, la sua funzione principale è l'elaborazione di dati (cfr. anche i pareri di classificazione 8471.30/2, 3 e 4). Le altre funzioni sono considerate secondarie. L'apparecchio dev'essere pertanto classificato nel codice NC 8471 30 00 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, portatile, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comporta almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo. |