Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1605

    Regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 249 del 25.9.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1605/oj

    25.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/3


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1605 DELLA COMMISSIONE

    del 12 giugno 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, primo comma,

    vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE impone alla Commissione di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza delle informazioni richieste conformemente a tale direttiva. È necessario che la Commissione adotti le disposizioni intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE prescrive altresì alla Commissione di adottare decisioni riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati da emittenti di paesi terzi e prevede che la Commissione possa consentire di utilizzare tali principi contabili per un periodo transitorio appropriato. Data la stretta correlazione tra le informazioni richieste dalla direttiva 2004/109/CE e quelle richieste dalla direttiva 2003/71/CE, è opportuno che ai fini dell'applicazione di entrambe le direttive si utilizzino gli stessi criteri per la determinazione dell'equivalenza.

    (2)

    Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) ha stabilito le condizioni di accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato scaduto il 31 dicembre 2014.

    (3)

    La Commissione ha valutato l'utilità e il funzionamento del meccanismo di equivalenza per un periodo di tempo limitato e ha concluso che è opportuno prorogarlo fino al 31 marzo 2016. Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell'equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi è scaduto il 31 dicembre 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 ed entri in vigore immediatamente. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi ammessi alle negoziazioni nell'Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standards (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1569/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1569/2007 è così modificato:

    a)

    all'articolo 4, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

    b)

    all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

    c)

    all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

    d)

    all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

    (2)  GU L 390 del 31.10.2004, pag. 38.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).


    Top