Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1561

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1561 della Commissione, del 18 settembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

    GU L 244 del 19.9.2015, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1561/oj

    19.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 244/47


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1561 DELLA COMMISSIONE

    del 18 settembre 2015

    che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.

    (2)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

    (3)

    Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).


    ALLEGATO

    Numero d'ordine

    Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2016

    (in kg)

    09.4169

    10 672 500


    Top