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Document 32015R1516

Regolamento delegato (UE) 2015/1516 della Commissione, del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

GU L 239 del 15.9.2015, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1516/oj

15.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/65


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1516 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2015

che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel calcolo del contributo pubblico si deve tener conto delle entrate generate dalle operazioni.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l'applicazione di percentuali forfettarie di entrate alle operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione senza il calcolo delle entrate nette attualizzate.

(3)

Sulla base dei dati storici il tasso forfettario per le entrate nette generate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione dovrebbe essere fissato al 20 % per evitare finanziamenti eccessivi e distorsioni di mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un tasso forfettario applicabile alle operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione al fine di determinare in anticipo le entrate nette potenziali di tali operazioni e di consentire la determinazione della spesa ammissibile delle operazioni conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stabilito un tasso forfettario pari al 20 % per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.


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