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Document 32015R1494
Commission Regulation (EU) 2015/1494 of 4 September 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards benzene (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 233 del 5.9.2015, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1494 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2015
recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XVII, voce 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'immissione sul mercato o l'uso del benzene come sostanza o come componente di altre sostanze o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. |
(2) |
A causa di specificità geologiche, il gas naturale da taluni giacimenti contiene una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume. |
(3) |
Le tecniche disponibili per ridurre la concentrazione di benzene in questo gas naturale a meno dello 0,1 % in peso comporterebbero una spesa in conto capitale di circa 1 miliardo di EUR e spese operative di circa 60 milioni di EUR all'anno. |
(4) |
Una valutazione dei rischi effettuata nel 2013 da parte del Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente) ha concluso che il gas naturale immesso sul mercato, destinato all'uso da parte dei consumatori avente una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume, non presenta rischi inaccettabili per la salute. |
(5) |
Nel suo parere del 28 novembre 2014 (2), il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha confermato che l'esposizione dei consumatori al benzene nel gas naturale in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso ma inferiori allo 0,1 % in volume non costituisce un rischio per la salute dei consumatori che non è adeguatamente controllato. |
(6) |
Il costo elevato della riduzione della concentrazione di benzene nel gas naturale al di sotto dello 0,1 % in peso sarebbe sproporzionato e, alla luce del parere del RAC, inutile ai fini della gestione del rischio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire l'immissione sul mercato e l'uso di gas naturale con una concentrazione di benzene inferiore allo 0,1 % in volume. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 5, colonna 2, punto 4, è aggiunta la seguente lettera:
«c) |
al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.» |