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Document 32015R1428
Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015 amending Commission Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps and Commission Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 224 del 27.8.2015, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; abrog. impl. da 32019R2020
27.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 224/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1428 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione è tenuta a effettuare una revisione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione (2) alla luce del progresso tecnologico, prestando particolare attenzione all'evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell'intento di verificare che non siano utilizzate per l'illuminazione generale, allo sviluppo di nuove tecnologie come i LED e alla fattibilità di stabilire requisiti di efficienza energetica a livello di classe «A» di cui nella direttiva 98/11/CE della Commissione (3). |
(2) |
Alla luce delle prove presentate in occasione della revisione del regolamento (CE) n. 244/2009, per i produttori non risulta praticabile sotto il profilo economico sviluppare e commercializzare dal 1o settembre 2016 lampade ad alogeni a tensione di rete che raggiungano il limite fissato per la fase 6 alla tabella 1 del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione per quanto attiene alla potenza nominale massima per un dato flusso luminoso nominale. Una valutazione degli sviluppi previsti delle tecnologie di illuminazione a maggiore efficienza energetica indica che una data più appropriata per l'introduzione di tale limite sarebbe il 1o settembre 2018. |
(3) |
Al fine di massimizzare i benefici per l'ambiente e minimizzare gli eventuali impatti economici negativi per l'utilizzatore, è necessario stabilire che in futuro gli apparecchi di illuminazione siano progettati in modo che siano compatibili con soluzioni di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico. Il rischio di un effetto permanenza di tecnologie vecchie e superate dovrebbe essere minimizzato garantendo che gli apparecchi di illuminazione commercializzati siano pienamente compatibili con le lampade ad elevata efficienza appartenenti almeno alla classe di efficienza «A+» a norma del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (4). |
(4) |
La revisione del regolamento (CE) n. 244/2009 ha mostrato l'esigenza di aggiornare e chiarire la definizione di lampade per usi speciali, al fine di ridurre l'uso di tali lampade nelle applicazioni di illuminazione generale e adeguare le specifiche agli sviluppi tecnologici. Le prescrizioni normative dovrebbero agevolare ulteriormente l'uso delle soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico per una data applicazione speciale. |
(5) |
È necessario garantire la coerenza fra il regolamento (CE) n. 244/2009 e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione (5) per quanto attiene alla definizione e ai requisiti in materia di informazioni sul prodotto dei prodotti per usi speciali, che può essere realizzata al meglio mediante una modifica combinata di entrambi i regolamenti. Questo dovrebbe semplificare la conformità con le prescrizioni normative per i produttori e i fornitori nonché favorire una sorveglianza del mercato efficace da parte delle autorità nazionali. |
(6) |
La revisione del regolamento (CE) n. 244/2009 conclude che la fattibilità dell'istituzione di requisiti di efficienza energetica a livello di classe «A» o superiore dovrebbe essere esaminata mediante uno studio approfondito, che dovrebbe valutare anche la fattibilità dell'incremento dei requisiti di efficienza energetica per i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione (6) e dal regolamento (UE) n. 1194/2012, dell'ampliamento del campo d'applicazione di ciascuno onde ottimizzare le riduzioni del consumo energetico e della fusione dei tre regolamenti in un'unica misura di attuazione coerente relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di illuminazione. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 245/2009 verte essenzialmente sull'energia nella fase di uso e sul contenuto di mercurio delle lampade. Pertanto, adottare requisiti in materia di prestazione del prodotto per le lampade senza requisiti relativi all'efficacia del prodotto né al contenuto di mercurio costituisce un onere regolamentare inutile e suscettibile di condurre a un'eliminazione del prodotto senza validi motivi. Modificare il campo d'applicazione dei requisiti in materia di prestazione del prodotto per renderlo coerente con quello principale del regolamento dovrebbe pertanto migliorare l'adeguatezza di queste norme. |
(8) |
Nel valutare la necessità di rivedere i regolamenti relativi alla progettazione ecocompatibile e all'etichettatura energetica dei prodotti d'illuminazione è opportuno riesaminare fra l'altro le esenzioni concesse alle lampade munite di attacco di tipo G9 e R7 nonché i requisiti minimi di prestazione energetica delle lampade. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 244/2009
Il regolamento (CE) n. 244/2009 è modificato come segue:
1. |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
2. |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Requisiti di progettazione ecocompatibile 1. Le lampade non direzionali per uso domestico soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II. Ogni requisito di progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:
A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, un requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive. 2. Le lampade per usi speciali sono conformi ai seguenti requisiti:
|
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 245/2009
L'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Modifica del regolamento (UE) n. 1194/2012
Il regolamento (UE) n. 1194/2012 è modificato come segue:
1. |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
2. |
gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).
(3) Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).
ALLEGATO I
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009
1. |
All'allegato III, il punto 1.2, lettera B), l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Le lampade a sodio ad alta pressione soggette a requisiti di efficacia della lampada devono presentare almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza della lampada di cui nella tabella 13: Tabella 13 Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per lampade a sodio ad alta pressione — seconda fase
I requisiti di cui alla tabella 13 per le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione si applicano fino a 6 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.»; |
2. |
all'allegato III, il punto 1.2, lettera C, è sostituito dal seguente: «C. Requisiti della terza fase Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: le lampade ad alogenuri metallici soggette a requisiti di efficacia della lampada devono avere almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza della lampada di cui alla tabella 14: Tabella 14 Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per le lampade ad alogenuri metallici — terza fase
|
ALLEGATO II
Modifiche degli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 1194/2012
1. |
All'allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
2. |
all'allegato III, il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. Requisiti di funzionalità per apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade
|
3. |
all'allegato IV, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Procedura di verifica per apparecchi progettati per essere installate tra la rete e le lampade Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità. L'apparecchio risulta conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se soddisfano le disposizioni in materia di compatibilità di cui all'allegato III, punto 2.3, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se si dimostra la mancata compatibilità rispetto alle disposizioni in materia di cui all'allegato III, punto 2.3, lettera a), il modello può ancora essere ritenuto conforme se soddisfa quanto prescritto in materia di informazioni sul prodotto all'allegato III, punto 3.3 o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Oltre che per i requisiti di compatibilità, l'unità di alimentazione della lampada è anche provata per quanto riguarda i requisiti di efficienza di cui all'allegato III, punto 1.2. La prova è eseguita su un unico esemplare di unità di alimentazione della lampada, non su una combinazione di diversi elementi dell'unità di alimentazione della lampada, anche se il modello è progettato per dipendere da altri elementi per far funzionare la/e lampada/e in un dato impianto. Il modello è ritenuto conforme ai requisiti se i risultati non si scostano dai valori limite di oltre il 2,5 %. Se i risultati si scostano di oltre il 2,5 % dai valori limite, si sottopongono a prova tre unità supplementari. Il modello è considerato conforme ai requisiti se la media dei risultati delle tre prove supplementari non supera i valori limite di oltre il 2,5 %. Oltre che per i requisiti di compatibilità, gli apparecchi di illuminazione intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali sono inoltre controllati per la presenza di lampade nell'imballaggio. Il modello è ritenuto conforme se non sono presenti lampade o se le lampade presenti appartengono alle classi energetiche previste all'allegato III, punto 2.3. Oltre che per i requisiti di compatibilità, i dispositivi di controllo per la regolazione della luce sono sottoposti a prova con lampade a filamento quando il dispositivo di controllo per la regolazione della luce si trova nella posizione di regolazione minima. Il modello è ritenuto conforme se, una volta installato secondo le istruzioni del produttore, le lampade forniscono almeno l'1 % del loro flusso luminoso a pieno carico. Se il modello non soddisfa i criteri di conformità applicabili di cui sopra, è ritenuto non conforme. Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.» |