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Document 32015R1414

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 220 del 21.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1414/oj

    21.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1414 DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2015

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.

    (2)

    L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).

    (3)

    A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    La domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nello specifico una modifica del contenuto dell'additivo nel mangime completo.

    (5)

    Nel suo parere del 22 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il contenuto precedente di bisolfato di sodio come regolatore di acidità e come composto aromatizzante dovrebbe essere modificato secondo i nuovi dati ricevuti.

    (6)

    Al fine di consentire l'uso del bisolfato di sodio nelle nuove condizioni di impiego proposte, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012.

    (7)

    La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.

    (8)

    Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).

    (3)  EFSA Journal 2014; 12(6):3731.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità

    1j514ii

    Bisolfato di sodio

    Composizione dell'additivo

    Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

    NaHSO4

    Na 19,15 %

    SO4 80,01 %

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (1)

    Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

    Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

    4 000

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

    2.

    Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

    3.

    Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

    8 marzo 2022

    Gatti

    20 000

    Visoni

    10 000


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

    1j514ii

    Bisolfato di sodio

    Composizione dell'additivo

    Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

    NaHSO4

    Na 19,15 %

    SO4 80,01 %

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (1)

    Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

    Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

    4 000

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

    2.

    Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

    3.

    Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

    8 marzo 2022

    Gatti

    20 000

    Visoni

    10 000


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


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