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Document 32015R1392

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 215 del 14.8.2015, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1392/oj

14.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1392 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 12 marzo 2014 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del fruttosio quale sostanza di base. Tale richiesta era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale, il 24 ottobre 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 14 luglio 2015.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il fruttosio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza fruttosio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fruttosio come sostanza di base.

(5)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5) della Commissione dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza di base

La sostanza fruttosio, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014; Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base fruttosio per l'uso in prodotti fitosanitari su alberi di mele con azione indiretta sul controllo degli insetti. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-684. 27 pagine.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Fruttosio

n. CAS: 57-48-7

β-D-fructofuranose

Di qualità alimentare

1 ottobre 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

La sostanza fruttosio va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame su tale sostanza (SANCO/12680/2014), in particolare le relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Alla parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«8

Fruttosio

n. CAS: 57-48-7

β-D-fructofuranose

Di qualità alimentare

1 ottobre 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

La sostanza fruttosio va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame su tale sostanza (SANCO/12680/2014), in particolare le relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


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