EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1328

Regolamento (UE) 2015/1328 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

GU L 206 del 1.8.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1328/oj

1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/20


REGOLAMENTO (UE) 2015/1328 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC per prorogare fino al 14 gennaio 2016 la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite da «fino al 14 gennaio 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1337 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (Cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).


Top