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Document 32015R1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 195 del 23.7.2015, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1201/oj

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1201 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva fenexamid, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del fenexamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 aprile 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico.

(6)

Il 30 giugno 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il fenexamid soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per il fenexamid al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del fenexamid.

(9)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenexamid, indicata al considerando 1.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva fenexamid, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal 2014;12(7):3744. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Fenexamid

N. CAS: 126833-17-8

Numero CIPAC: 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide

≥ 975 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

toluene: max 1 g/kg;

4-ammino-2,3-diclorofenolo: max 3 g/kg.

1 gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori durante le operazioni che comportano l'uso di strumenti manuali nel campo di coltivazione,

alla tutela dei lavoratori che manipolano colture che sono state trattate all'interno di un locale,

al rischio per gli organismi acquatici,

per gli impieghi in aperta campagna, al rischio a lungo termine per i mammiferi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, il punto 13 riguardante il fenexamid è soppresso;

2)

nella parte B è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«85

Fenexamid

N. CAS: 126833-17-8

Numero CIPAC: 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide

≥ 975 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

toluene: max 1 g/kg;

4-ammino-2,3-diclorofenolo: max 3 g/kg.

1 gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori durante le operazioni che comportano l'uso di strumenti manuali nel campo di coltivazione,

alla tutela dei lavoratori che manipolano colture che sono state trattate all'interno di un locale,

al rischio per gli organismi acquatici,

per gli impieghi in aperta campagna, al rischio a lungo termine per i mammiferi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


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