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Document 32015R1165

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015, che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 188 del 16.7.2015, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1165/oj

    16.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 188/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1165 DELLA COMMISSIONE

    del 15 luglio 2015

    che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 20 settembre 2012 la società Dow AgroSciences Limited ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva halauxifen-methyl. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 2 novembre 2012 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.

    (2)

    Il 20 dicembre 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (3)

    L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nell'ottobre 2014.

    (4)

    Il 21 novembre 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva halauxifen-methyl soddisfi criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

    (5)

    Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza halauxifen-methyl e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

    (6)

    Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

    (7)

    Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare l'halauxifen-methyl.

    (8)

    Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

    (9)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Approvazione della sostanza attiva

    La sostanza attiva halauxifen-methyl, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  EFSA Journal 2014;12(12):3913. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    Halauxifen-methyl

    n. CAS: 943831-98-9

    n. CIPAC: 970.201 (halauxifen-methyl) 970 (halauxifen)

    Metil 4-ammino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metossifenil)piridina-2-carbossilato

    ≥ 930 g/kg

    5 agosto 2015

    5 agosto 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'halauxifen-methyl, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale). La rilevanza delle impurità presenti nel materiale tecnico dovrebbe essere confermata,

    la conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 5 febbraio 2016.


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


    ALLEGATO II

    Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

     

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    «86

    Halauxifen-methyl

    n. CAS: 943831-98-9

    n. CIPAC: 970.201 (halauxifen-methyl) 970 (halauxifen)

    Metil 4-ammino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metossifenil)piridina-2-carbossilato

    ≥ 930 g/kg

    5 agosto 2015

    5 agosto 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'halauxifen-methyl, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale). La rilevanza delle impurità presenti nel materiale tecnico dovrebbe essere confermata,

    la conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 5 febbraio 2016.»


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


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