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Dokument 32015R1076

Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 175 del 4.7.2015, lk 1—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtivad

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1076/oj

4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1076 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2015

recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, e l'articolo 64, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che in relazione a operazioni PPP, un beneficiario può essere un organismo di diritto privato di uno Stato membro («partner privato»). A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013, il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione.

(2)

Al fine di specificare tutti gli obblighi dei partner nell'ambito di un'operazione PPP, è necessario stabilire norme aggiuntive riguardanti la sostituzione del beneficiario e le relative responsabilità.

(3)

Nel caso della sostituzione di un beneficiario nell'ambito di un'operazione PPP, finanziata dai fondi strutturali e di investimento europei, è necessario garantire che dopo la sostituzione, il nuovo socio o il nuovo organismo forniscano come minimo lo stesso servizio con lo stesso livello qualitativo previsto dal primo accordo di PPP.

(4)

Nel caso delle operazioni PPP in cui il beneficiario della sovvenzione è un organismo di diritto pubblico, l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le condizioni alle quali le spese sostenute e pagate da un partner privato possono essere considerate spese sostenute e pagate dal beneficiario. L'articolo 64, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che i pagamenti per tali spese siano corrisposti in un conto di garanzia aperto a nome del beneficiario.

(5)

Occorre stabilire disposizioni di minima da inserire negli accordi di PPP necessarie sia per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 64, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, comprese le disposizioni relative alla risoluzione dell'accordo di PPP, sia per garantire una pista di controllo adeguata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Norme riguardanti la sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei

[articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 1

Condizioni aggiuntive per la sostituzione di un partner privato

La sostituzione del partner privato o dell'organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 («partner o organismo») soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

il partner o l'organismo sono in grado di fornire come minimo il servizio con lo stesso livello qualitativo minimo previsto dal primo accordo di partenariato pubblico-privato («PPP»);

b)

il partner o l'organismo hanno accettato di assumere i diritti e le responsabilità propri di un beneficiario per quanto concerne il sostegno alle operazioni PPP a decorrere dalla data in cui l'autorità di gestione riceve la comunicazione relativa alla proposta di sostituzione.

Articolo 2

Proposta di sostituzione del partner privato

1.   Il partner o l'organismo inviano all'autorità di gestione la proposta di sostituzione del partner privato come beneficiario entro un mese dalla data della decisione di sostituzione.

2.   La proposta di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti elementi:

a)

i termini e le condizioni dell'accordo di PPP o dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione nell'ambito della quale avviene la sostituzione;

b)

la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento da parte del partner o dell'organismo in questione e la prova che il partner o l'organismo anzidetti si assumono e adempiono gli obblighi propri di un beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

c)

la prova che il partner o l'organismo in questione hanno ricevuto una copia dell'accordo originale relativo al sostegno e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

Articolo 3

Conferma della sostituzione del partner privato

A condizione che il partner o l'organismo si assumano e adempiano tutti gli obblighi propri di un beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettino le condizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro un mese dal ricevimento della proposta di cui all'articolo 2, l'autorità di gestione:

a)

registra il partner o l'organismo come beneficiario a partire dalla data di cui all'articolo 1, lettera b), del presente regolamento;

b)

informa il partner o l'organismo circa l'importo del sostegno rimanente e disponibile a titolo dei fondi SIE.

CAPO II

Disposizioni di minima da inserire negli accordi di PPP finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei

[articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 4

Conto di garanzia

Per quanto riguarda il conto di garanzia di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accordo di PPP contiene le seguenti disposizioni:

a)

se del caso, i criteri di selezione dell'istituto finanziario presso il quale sarà aperto il conto di garanzia, compresi i requisiti riguardanti la solvibilità;

b)

le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti a valere sul conto di garanzia;

c)

la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dall'accordo di PPP;

d)

l'obbligo per i titolari del conto di garanzia di informare l'autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia;

e)

le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione dell'accordo di PPP.

Articolo 5

Predisposizione di relazioni e pista di controllo

1.   L'accordo di PPP contiene disposizioni riguardanti l'istituzione di un sistema di predisposizione delle relazioni e conservazione dei documenti. Tale sistema prevede gli stessi obblighi in materia di predisposizione delle relazioni e di conservazione dei documenti che incombono al beneficiario che sostiene e paga le spese ammissibili a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   L'accordo di PPP prevede procedure volte a garantire l'adeguata pista di controllo di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2). Tali procedure devono in particolare consentire la riconciliazione delle spese sostenute e pagate dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione con le spese dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).


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