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Document 32015R1011

    Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 162 del 27.6.2015, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/oj

    27.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/12


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1011 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2015

    che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, l'articolo 19 e l'articolo 32, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 che il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Pertanto, le nuove norme dovrebbero essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti.

    (2)

    Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. A fini di coerenza, è giustificato adottare un unico atto delegato per entrambi i regolamenti.

    (3)

    Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali».

    (4)

    Le licenze e le registrazioni di cui devono disporre gli operatori che intendono svolgere attività che comportano l'uso di talune sostanze (precursori di droghe), che possono essere utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori affidabili che ne fanno richiesta. Tali operatori dovrebbero avere adottato opportune misure volte a garantire la manipolazione e l'immagazzinamento sicuri dei precursori di droghe in questione e nominato un responsabile identificabile in grado di garantire che le attività connesse a tali sostanze si svolgano nel rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche.

    (5)

    Alcuni operatori che trattano precursori di droghe per uso medico, come le farmacie e gli ambulatori veterinari, potrebbero essere esentati dall'obbligo di disporre di una licenza o di una registrazione per svolgere attività connesse a tali sostanze. Tale esenzione potrebbe applicarsi a taluni enti pubblici.

    (6)

    Gli operatori che svolgono attività connesse a precursori di droghe che non sono destinati al mercato dell'Unione, ma che sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero fornire informazioni da cui risulti che l'esportazione di tali sostanze è avvenuta nel rispetto delle pertinenti convenzioni internazionali, onde dimostrare i fini leciti dalla corrispondente transazione.

    (7)

    Gli operatori stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire una serie di informazioni di base sulle attività da essi svolte al fine di facilitare il controllo, da parte delle autorità competenti, del commercio dei precursori di droghe.

    (8)

    Per ridurre al minimo il rischio di diversione di taluni precursori di droghe, la loro esportazione dovrebbe essere preceduta da una notificazione preventiva all'esportazione e da un'autorizzazione di esportazione.

    (9)

    Gli elenchi dei paesi terzi di destinazione per le esportazioni di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 vengono spesso modificati. Tali elenchi dovrebbero essere pubblicati sul sito Internet della Commissione al fine di consentirne il rapido aggiornamento in base ai pertinenti criteri stabiliti dal presente regolamento.

    (10)

    Per alleggerire gli oneri amministrativi per il commercio di determinate categorie di precursori di droghe, è opportuno istituire una procedura semplificata per la notificazione preventiva all'esportazione e per l'autorizzazione di esportazione.

    (11)

    Al fine di meglio coordinare l'attuazione delle misure di controllo dei precursori di droghe, è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione informazioni sui precursori di droghe confiscati o trattenuti.

    (12)

    Per garantire uniformità, coerenza normativa e certezza del diritto, il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni, determina i casi in cui tali licenze e registrazioni non sono necessarie, stabilisce i criteri per dimostrare il fine lecito di una transazione, determina le informazioni necessarie per il controllo del commercio, fissa le condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3, definisce i criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione e per le autorizzazioni di esportazione e specifica i requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo applicabili al commercio di precursori di droghe.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l'edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.

    Articolo 3

    Condizioni per il rilascio delle licenze

    1.   Ai fini del rilascio di una licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 1 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

    Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

    2.   L'operatore soddisfa tutti i requisiti e le condizioni seguenti:

    a)

    l'operatore adotta opportune misure per impedire la rimozione non autorizzata di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 dai luoghi in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate sostanze classificate e per proteggere i locali commerciali;

    b)

    l'operatore presenta una domanda contenente i seguenti elementi:

    i)

    nome completo, indirizzo, numeri di telefono e/o fax e indirizzo di posta elettronica del richiedente;

    ii)

    nome completo e dati di contatto del responsabile;

    iii)

    carica e mansioni del responsabile;

    iv)

    indirizzo completo dei locali commerciali;

    v)

    descrizione di tutti i luoghi in cui sono effettuate le operazioni descritte al punto x;

    vi)

    informazioni da cui risulti che sono state adottate le opportune misure di cui al paragrafo 2, lettera a);

    vii)

    denominazione e codice NC delle sostanze classificate come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

    viii)

    nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:

    a)

    nome della miscela o del prodotto naturale;

    b)

    denominazione e codice NC delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

    c)

    percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;

    ix)

    descrizione del tipo di operazioni previste di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005;

    x)

    se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;

    xi)

    certificato di buona condotta dell'operatore e del responsabile o documento da cui risulti che essi offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni, o informazioni che consentano all'autorità competente di ottenere tale documento.

    3.   Se l'operatore ha già ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4), all'atto della presentazione della domanda di licenza può indicare il numero di certificato AEO per consentire all'autorità competente di tenere conto di tale qualifica.

    4.   Il richiedente presenta qualsiasi altra informazione pertinente richiesta per iscritto dall'autorità competente.

    5.   Se il richiedente è una persona fisica non si applica il paragrafo 2, lettera b), punti ii. e iii., e il paragrafo 2, lettera b), punto iv. si applica soltanto se pertinente.

    6.   Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'autorità competente rifiuta la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

    7.   In caso di scambi tra l'Unione e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, l'autorità competente può limitare la validità di una licenza a un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di dimostrare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere.

    La validità delle licenze rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento rimane impregiudicata.

    8.   Le licenze non sono trasferibili.

    9.   Il titolare di una licenza può chiedere una nuova licenza, quando si preveda:

    a)

    di aggiungere una sostanza classificata;

    b)

    di avviare una nuova operazione;

    c)

    di cambiare i locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni.

    In questi casi la licenza esistente scade alla prima di queste date:

    i)

    data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;

    ii)

    data d'inizio della validità della nuova licenza.

    10.   Il paragrafo 9 si applica anche alle licenze rilasciate anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

    11.   I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 si applicano anche per le domande di licenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, fatta eccezione per le licenze speciali.

    12.   Le autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 comprendono le dogane, la polizia e i laboratori ufficiali delle autorità competenti.

    Articolo 4

    Casi in cui la licenza non è necessaria

    Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, le forze armate e i laboratori ufficiali delle autorità competenti possono essere esentati dall'obbligo di licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 quando utilizzano precursori di droghe nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali.

    Gli operatori menzionati al primo comma sono inoltre esentati:

    a)

    dal presentare la documentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 111/2005;

    b)

    dall'obbligo di nominare un responsabile previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Articolo 5

    Condizioni per il rilascio delle registrazioni

    1.   Ai fini del rilascio di una registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 2 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

    Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

    2.   L'operatore che tratta sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 presenta una domanda contenente le informazioni e i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), esclusi i punti vi., x. e xi. salvo espressa richiesta dell'autorità competente.

    Lo stesso vale per l'operatore che esporta sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

    3.   Si applica altresì l'articolo 3, paragrafi 3 e 4.

    4.   Il paragrafo 2, primo comma, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis agli operatori e agli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato I di tale regolamento.

    5.   Gli utilizzatori di sostanze classificate della categoria 2 A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 forniscono inoltre informazioni sull'uso delle sostanze classificate.

    Articolo 6

    Casi in cui la registrazione non è necessaria

    Le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005:

    a)

    le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate, quando utilizzano precursori di droghe nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali;

    b)

    gli operatori che esportano sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, se i quantitativi totali delle loro esportazioni, nell'anno civile precedente (1o gennaio-31 dicembre), non superano i quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento. In caso di superamento di tali quantitativi nell'anno civile in corso, l'operatore ottempera immediatamente all'obbligo di registrazione;

    c)

    gli operatori che esportano miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, se il quantitativo di sostanze classificate contenuto nelle miscele non supera, nell'anno civile precedente, i quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento. In caso di superamento di tali quantitativi nell'anno civile in corso, l'operatore ottempera immediatamente all'obbligo di registrazione;

    Articolo 7

    Condizioni per l'esenzione da taluni requisiti

    Ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.

    Articolo 8

    Criteri per determinare i fini leciti di una transazione

    1.   Al fine di dimostrare il fine lecito della sua transazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore fornisce informazioni dalle quali risulti che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità alle disposizioni nazionali in vigore adottate a norma dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (5).

    2.   A tal fine l'operatore utilizza il modello di cui all'allegato II del presente regolamento o presenta l'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 111/2005 o la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

    Articolo 9

    Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio

    1.   Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo.

    Per le sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 il primo comma si applica solo su richiesta delle autorità competenti.

    2.   Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori segnalano alle autorità competenti:

    a)

    le esportazioni di sostanze classificate per le quali è richiesta un'autorizzazione di esportazione;

    b)

    tutte le importazioni di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che richiedono un'autorizzazione di importazione o tutti i casi in cui sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono introdotte in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, sottoposte a un regime sospensivo diverso dal transito o immesse in libera pratica;

    c)

    tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.

    4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.

    5.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), recano, secondo i casi, l'indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.

    6.   Le autorità competenti trattano le informazioni di cui al presente articolo come informazioni commerciali riservate.

    Articolo 10

    Condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3

    Negli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 figurano perlomeno:

    a)

    i paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe;

    b)

    i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

    c)

    i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 24 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

    Gli elenchi dei paesi specifici di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, di cui alle lettere a), b) e c)., sono pubblicati sul sito Internet della Commissione.

    Articolo 11

    Criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione

    1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/2005, nel caso di esportazioni cui si applica la procedura semplificata di autorizzazione all'esportazione l'autorità competente può inviare una notificazione preventiva all'esportazione semplificata che copra diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi.

    2.   L'autorità competente del paese di esportazione trasmette le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 111/2005 all'autorità competente del paese terzo di destinazione.

    3.   L'autorità competente ne informa il paese di destinazione e si avvale a tal fine del sistema PEN online o della «notifica chimica multilaterale» di cui all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 12

    Criteri per stabilire procedure semplificate per le autorizzazioni di esportazione

    1.   A seguito di una domanda dell'operatore interessato, l'autorità competente può rilasciare un'autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005, in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica delle categorie 3 e 4 dell'allegato di detto regolamento che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nell'Unione e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.

    Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che:

    a)

    in occasione delle esportazioni precedenti l'operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;

    b)

    l'autorità competente disponga di prove sufficienti dei fini leciti delle esportazioni in questione.

    2.   La domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata contiene almeno le seguenti informazioni:

    a)

    nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore del paese terzo e del destinatario finale;

    b)

    nome delle sostanze classificate come indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, nome e codice NC corrispondente e nome della o delle sostanze classificate che contiene, come indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

    c)

    quantitativo massimo della sostanza classificata destinata all'esportazione;

    d)

    periodo specifico previsto per le operazioni di esportazione.

    3.   L'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui riceve le informazioni necessarie.

    4.   In caso di cure mediche urgenti, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, l'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 4 elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 immediatamente o al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

    Articolo 13

    Condizioni e requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 nel mese successivo alla fine di ciascun trimestre civile. La comunicazione comprende informazioni su tutti i casi in cui lo svincolo delle sostanze classificate e non classificate è stato sospeso o in cui le sostanze classificate e non classificate sono state trattenute.

    2.   Le informazioni comprendono:

    a)

    il nome delle sostanze

    b)

    la loro origine, provenienza e destinazione, se note;

    c)

    la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato.

    3.   Alla fine di ogni anno civile la Commissione comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.

    Articolo 14

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1277/2005 è abrogato.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    (5)  Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).


    ALLEGATO I

    Sostanza

    Quantità

    Acetone (1)

    50 kg

    Etere etilico (1)

    20 kg

    Metiletilchetone (1)

    50 kg

    Toluene (1)

    50 kg

    Acido solforico

    100 kg

    Acido cloridrico

    100 kg


    (1)  I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


    ALLEGATO II

    Image

    Note

    1.

    La struttura del modello non è vincolante.

    2.

    I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti.

    3.   Protezione dei dati personali

    Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

    Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

    Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

    Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato nel sito Internet della Commissione:

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

    In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e a fini di controllo e sorveglianza di alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare i dati e le informazioni personali contenuti nel presente documento alle autorità competenti dei paesi terzi.

    La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

    Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

    La base giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e dall'articolo 13 ter del regolamento (CE) n. 273/2004.

    I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

    In caso di controversia è possibile presentare un reclamo alla pertinente autorità nazionale per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito Internet della Commissione europea, direzione generale della Giustizia (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

    I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati:

    (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


    ALLEGATO III

    Image

    Note

    1.

    La struttura del modello non è vincolante.

    2.

    I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria.

    3.

    Istruzioni complementari:

     

    Casella «Parte A»: indicare se la notifica chimica multilaterale riguarda una o più esportazioni. Qualora si tratti di più esportazioni, indicare il termine previsto.

     

    Casella 14 (Quantità e peso): se la notifica chimica multilaterale riguarda più esportazioni, indicare la quantità e il peso massimi.

     

    Casella 18 (Data di partenza): se la notifica chimica multilaterale riguarda più esportazioni, indicare la data finale di partenza prevista.

    4.   Protezione dei dati personali

    Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

    Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

    Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

    Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato nel sito Internet della Commissione:

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

    In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e a fini di controllo e sorveglianza di alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare i dati e le informazioni personali contenuti nel presente documento alle autorità competenti dei paesi terzi.

    La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

    Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

    La base giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e dall'articolo 13 ter del regolamento (CE) n. 273/2004.

    I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

    In caso di controversia è possibile presentare un reclamo alla pertinente autorità nazionale per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito Internet della Commissione europea, direzione generale della Giustizia (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

    I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati:

    (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


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