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Document 32015R0961

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/961 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

GU L 157 del 23.6.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/961/oj

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/961 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2015

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Una persona dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Sono cancellati dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 il nome della seguente persona e la relativa voce:

A.   Persone

12.

Fawwaz (

Image 1

) Al-Assad (

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)

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