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Document 32015R0830
Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/3522
GU L 132 del 29.5.2015, p. 8–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce i requisiti per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche nell'Unione europea. |
(2) |
Il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), sviluppato nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite, definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e norme per le schede di dati di sicurezza. |
(3) |
Le prescrizioni per le schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere adeguate in conformità alla quinta revisione delle norme GHS per le schede di dati di sicurezza. |
(4) |
Il 1o giugno 2015 entreranno in vigore simultaneamente due modifiche dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 in contrasto tra loro, una introdotta dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'altra introdotta dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione (3). Per evitare confusione quanto alla versione dell'allegato II da applicare, tale allegato, nella sua versione modificata, deve essere sostituito da un nuovo allegato II. |
(5) |
Imporre agli operatori economici che hanno già elaborato le schede di dati di sicurezza un aggiornamento immediato di tali schede in conformità all'allegato II modificato del regolamento (CE) n. 1907/2006 comporterebbe un onere sproporzionato. Di conseguenza, è opportuno consentire agli operatori di continuare a utilizzare per un determinato periodo le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1o giugno 2015. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, quale modificato dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal regolamento (UE) n. 453/2010, è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1o giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
PARTE A
0.1. Introduzione
0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all'articolo 31.
0.1.2. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza.
0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza
0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.
0.2.2. Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.
0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.
0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ed evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali “può essere pericolosa”, “nessun effetto sulla salute”, “sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo” o “innocua” o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.
0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale “Revisione: (data)” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi altra indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.
0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza
0.3.1. La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.
0.3.2. Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio “pagina 1 di 3”) oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio “continua alla pagina successiva” oppure “fine della scheda di dati di sicurezza”).
0.4. Contenuto della scheda di dati di sicurezza
Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.
0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni
In taluni casi, in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele, può essere necessario inserire nelle sottosezioni pertinenti ulteriori informazioni disponibili.
Per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri lavoratori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose a bordo di navi per carichi alla rinfusa adibite alla navigazione marittima o interna o di navi cisterna soggette a normative nazionali o dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono richieste ulteriori informazioni ambientali e di sicurezza. La sottosezione 14.7. raccomanda di includere informazioni fondamentali relative alla classificazione quando tali carichi sono trasportati alla rinfusa, in conformità all'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, del 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL) (1), e al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (International Bulk Chemical Code) (codice IBC) (2). Inoltre, le navi che trasportano alla rinfusa petrolio od olio combustibile, secondo la definizione di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, o che si approvvigionano di olio combustibile sono tenute, prima del carico, a dotarsi di una “scheda di dati di sicurezza” in conformità alla risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (CSM) dell'IMO dal titolo “Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” (Raccomandazioni per le schede di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per il carico di petrolio e olio combustibile di cui all'allegato I della convenzione MARPOL) [MSC.286(86)]. Per tale motivo, al fine di disporre di un'unica scheda di dati di sicurezza armonizzata ad uso marittimo e non marittimo, le disposizioni aggiuntive della risoluzione MSC.286(86) possono essere incluse, all'occorrenza, nella scheda di dati di sicurezza per il trasporto marittimo dei carichi e dei combustibili marini di cui all'allegato I della convenzione MARPOL.
0.6. Unità
Devono essere impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (3).
0.7. Casi particolari
Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi particolari di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.
1. SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza prescrive le modalità di identificazione della sostanza o della miscela e le modalità con cui devono essere indicati nella scheda di dati di sicurezza gli usi pertinenti identificati, il nome del fornitore della sostanza o della miscela e i dati di contatto del fornitore della sostanza o della miscela, compreso un contatto in caso di emergenza.
1.1. Identificatore del prodotto
L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele e come riportato sull'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.
Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle indicati nell'articolo 39 del presente regolamento, un fornitore che sia anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell'ambito di una trasmissione congiunta a condizione che:
a) |
tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità al punto b); e |
b) |
tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito “autorità responsabile dell'applicazione”), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario; se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione. |
È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna di tali sostanze o miscele.
Altri mezzi d'identificazione
Si possono indicare altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Devono essere indicati almeno gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela. Si tratta di una breve descrizione dell'uso cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio “ritardante di fiamma”, “antiossidante”.
Devono essere elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.
Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.
Per i dichiaranti, tali informazioni devono corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione.
Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o al responsabile della formulazione non comunitario.
1.4. Numero telefonico di emergenza
Devono essere indicati i riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono. Va indicato chiaramente se la disponibilità di tali servizi è limitata per qualunque motivo, ad esempio se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo determinati tipi di informazioni.
2. SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dall'applicazione dei criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008. Laddove un fornitore abbia notificato informazioni circa la sostanza all'inventario delle classificazioni e delle etichettature in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza deve essere identica a quella indicata nella notifica.
Deve essere indicato chiaramente se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.
Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve fare riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo integrale di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.
I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente devono essere elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.
2.2. Elementi dell'etichetta
In base alla classificazione, si devono indicare sull'etichetta, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come minimo le seguenti informazioni: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica del solo simbolo.
Sull'etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all'articolo 25 e all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.3. Altri pericoli
Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o la miscela soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII.
Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L'indicazione “può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione” è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.
3. SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli additivi stabilizzanti, come di seguito indicato. Devono essere indicate le informazioni di sicurezza appropriate e disponibili in merito alla chimica delle superfici.
3.1. Sostanze
L'identità chimica del principale costituente della sostanza deve essere fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.
L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale, a sua volta classificato e che contribuisce alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:
a) |
identificatore del prodotto, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
b) |
se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione. |
I fornitori di sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.
In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.
3.2. Miscele
Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 devono essere indicati l'identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa devono essere indicati nella sezione 2.
Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi:
a) |
percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile; |
b) |
intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile. |
Se si indicano intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente devono descrivere gli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.
Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni devono essere indicate alla sezione 2.
Qualora sia autorizzato l'uso di una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale denominazione può essere impiegata.
3.2.1. Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nella miscela:
a) |
le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:
|
b) |
le sostanze per le quali a livello dell'Unione esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non siano già incluse nella lettera a); |
c) |
le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1 %. |
3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:
a) |
1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:
|
b) |
0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, per le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure per le sostanze incluse nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a). |
3.2.3. Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2 deve essere inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui all'allegato VI, tabella 1.1, del suddetto regolamento, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai loro pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente. Le indicazioni di pericolo non devono necessariamente essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora non siano riportate per esteso, va fatto riferimento alla sezione 16, in cui deve essere riportato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, deve essere descritto il motivo per il quale tale sostanza è indicata nella sottosezione 3.2 nel modo seguente: “sostanza vPvB non classificata” o “sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell'Unione”.
3.2.4. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 deve essere fornita la denominazione e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, a condizione che:
a) |
tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità al punto b); e |
b) |
tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito “autorità responsabile dell'applicazione”), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione. |
Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero CAS e la denominazione IUPAC, se disponibili.
Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.
4. SEZIONE 4: misure di primo soccorso
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
4.1.1. Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d'esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi e per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire.
4.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni per stabilire se:
a) |
sia necessario consultare immediatamente un medico e se vi sia la possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione; |
b) |
sia consigliato spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta; |
c) |
sia consigliato togliere e manipolare gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto; e |
d) |
sia consigliato, per chi presta le prime cure, indossare dispositivi di protezione individuale. |
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, dovuti all'esposizione.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.
Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.
5. SEZIONE 5: misure antincendio
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prescrizioni relative al contrasto di incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.
5.1. Mezzi di estinzione
|
Mezzi di estinzione idonei: devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei. |
|
Mezzi di estinzione non idonei: si deve indicare se eventuali mezzi di estinzione siano inadeguati in una determinata situazione legata alla sostanza o alla miscela (ad esempio, evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva). |
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Devono essere fornite informazioni sui pericoli che possono derivare dalla sostanza o dalla miscela, quali i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia, ad esempio “può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione” oppure “produce ossidi di zolfo e azoto in caso di combustione”.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Devono essere fornite raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l'estinzione degli incendi, ad esempio “raffreddare i contenitori con getti d'acqua” e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi, quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.
6. SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza illustra la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, tali pratiche devono essere indicate nella scheda di dati di sicurezza.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Devono essere fornite raccomandazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:
a) |
indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali; |
b) |
rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; e |
c) |
procedure di emergenza, quali la necessità di evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto. |
6.1.2. Per chi interviene direttamente
Vanno fornite raccomandazioni relative al materiale adeguato per gli indumenti protettivi personali (ad esempio “adeguato: butilene”; “non adeguato: PVC”).
6.2. Precauzioni ambientali
Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da prendere in relazione a fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o miscela, ad esempio tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1. Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come contenere una fuoriuscita. Le tecniche di contenimento adeguate possono comprendere:
a) |
cunette di raccolta, copertura degli scarichi; |
b) |
procedure di copertura isolante (capping). |
6.3.2. Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come bonificare una fuoriuscita. Le procedure di bonifica adeguate possono comprendere:
a) |
tecniche di neutralizzazione; |
b) |
tecniche di decontaminazione; |
c) |
materiali assorbenti; |
d) |
tecniche di pulizia; |
e) |
tecniche di aspirazione; |
f) |
attrezzature necessarie al contenimento/alla bonifica (compreso l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso). |
6.3.3. Devono essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese avvertenze su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali “non usare mai …”.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Ove opportuno, si deve rinviare alle sezioni 8 e 13.
7. SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela.
Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all'articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio, citati nella relazione sulla sicurezza chimica e riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
7.1.1. Devono essere fornite raccomandazioni che:
a) |
consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri; |
b) |
prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili; |
c) |
segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate; e |
d) |
riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi. |
7.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro quali:
a) |
non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro; |
b) |
lavare le mani dopo l'uso; e |
c) |
togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. |
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Le raccomandazioni fornite devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:
a) |
come gestire i rischi connessi a:
|
b) |
come contenere gli effetti di:
|
c) |
come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:
|
d) |
altre raccomandazioni, quali:
|
7.3. Usi finali particolari
Per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e operative. Se è allegato uno scenario di esposizione, vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica della miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici dell'industria o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).
8. SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela devono essere elencati, se disponibili, i valori limite nazionali indicati di seguito, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, deve essere utilizzata l'identità chimica indicata nella sezione 3:
8.1.1.1. |
i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale dell'Unione in conformità alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE del 3 marzo 2014 della Commissione (4); |
8.1.1.2. |
i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite dell'Unione in conformità alla direttiva 2004/37/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE della Commissione; |
8.1.1.3. |
altri eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale; |
8.1.1.4. |
i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici dell'Unione di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE; |
8.1.1.5. |
altri eventuali valori limite biologici nazionali. |
8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.
8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, devono essere elencati anche i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici applicabili per la sostanza o la miscela.
8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica oppure quando è disponibile un livello derivato senza effetto (DNEL) di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I, oppure una concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) di cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si devono fornire i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
8.1.5. Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a usi specifici, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere forniti dettagli sufficienti a consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding) devono essere chiari.
8.2. Controlli dell'esposizione
Le informazioni richieste in questa sottosezione, devono essere fornite, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.
Il fornitore che ha esercitato la facoltà di omettere un test in applicazione della sezione 3 dell'allegato XI, deve indicare le condizioni d'uso specifiche su cui si è basato per giustificare questa decisione.
Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità agli articoli 17 o 18.
8.2.1. Controlli tecnici idonei
La descrizione delle idonee misure di controllo dell'esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o della miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro, ove opportuno, di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza della sostanza o della miscela, in conformità agli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/CE e agli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/CE.
Tali informazioni devono completare quelle già indicate nella sezione 7.
8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
8.2.2.1. Le informazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l'isolamento. Ove opportuno, si deve rinviare alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche e antincendio.
8.2.2.2. Tenendo conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (5) e facendo riferimento alle pertinenti norme CEN, vanno fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi:
a) |
Protezione degli occhi/del volto: va specificato il tipo di protezione prescritto per gli occhi/il volto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali e visiere di sicurezza, schermo facciale. |
b) |
Protezione della pelle
Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari. |
c) |
Protezione respiratoria: per gas, vapori, nebbie o polveri, deve essere specificato il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere appropriate, oppure gli autorespiratori. |
d) |
Pericoli termici: quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali ai quali è connesso un pericolo termico, deve essere dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi. |
8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Devono essere specificate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l'esposizione dell'ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
9. SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Devono essere identificate chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, anche ai metodi di prova impiegati, e vanno indicate le unità di misura e/o condizioni di riferimento idonee. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, deve essere indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, il metodo a vaso aperto/vaso chiuso):
a) |
aspetto: vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già indicate altrove in questa scheda di dati di sicurezza), liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura; |
b) |
odore: qualora sia percepibile, deve essere descritto brevemente; |
c) |
soglia olfattiva; |
d) |
pH: deve essere indicato il pH della sostanza o della miscela così come è stata fornita oppure in soluzione acquosa. In caso di soluzione acquosa, deve essere indicata anche la concentrazione; |
e) |
punto di fusione/punto di congelamento; |
f) |
punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione; |
g) |
punto di infiammabilità; |
h) |
velocità di evaporazione; |
i) |
infiammabilità (solidi, gas); |
j) |
limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività; |
k) |
tensione di vapore; |
l) |
densità di vapore; |
m) |
densità relativa; |
n) |
Solubilità (le solubilità); |
o) |
coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua; |
p) |
temperatura di autoaccensione; |
q) |
temperatura di decomposizione; |
r) |
viscosità; |
s) |
proprietà esplosive; |
t) |
proprietà ossidanti. |
Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.
Per consentire l'adozione di misure di controllo adeguate devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o sulla miscela. Le informazioni di questa sezione devono corrispondere a quelle fornite nella registrazione, quando quest'ultima è richiesta.
Per le miscele si deve indicare chiaramente a quale sostanza nella miscela si riferiscono i dati, a meno che questi non siano validi per l'intera miscela.
9.2. Altre informazioni
Se necessario devono essere indicati altri parametri fisici e chimici, quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente —olio da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite le informazioni sulla sicurezza disponibili e appropriate riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.
10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso nonché in caso di rilascio nell'ambiente anche facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.
10.1. Reattività
10.1.1. Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, devono essere forniti dati su prove specifiche per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Le informazioni possono tuttavia basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o miscele se tali dati rappresentano in modo adeguato il pericolo previsto della sostanza o della miscela.
10.1.2. Se non sono disponibili dati sulle miscele devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono la miscela. Per determinare l'incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.
10.2. Stabilità chimica
Deve essere indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione. Devono essere descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Deve essere inoltre segnalata la rilevanza per la sicurezza di eventuali cambiamenti dell'aspetto fisico della sostanza o della miscela.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Se pertinente, deve indicarsi se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.
10.4. Condizioni da evitare
Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.
10.5. Materiali incompatibili
Devono essere elencate le famiglie di sostanze o di miscele o le sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o miscela potrebbe reagire producendo una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materiale tossico o infiammabile o la liberazione di calore eccessivo) e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi devono essere indicati nella sezione 5 della scheda di dati di sicurezza.
11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Le classi di pericolo pertinenti, per le quali devono essere fornite informazioni, sono:
a) |
tossicità acuta; |
b) |
Corrosione cutanea/irritazione cutanea; |
c) |
gravi danni oculari/irritazione oculare; |
d) |
sensibilizzazione respiratoria o cutanea; |
e) |
mutagenicità sulle cellule germinali; |
f) |
cancerogenicità; |
g) |
tossicità per la riproduzione; |
h) |
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; |
i) |
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; |
j) |
pericolo in caso di aspirazione. |
Tali pericoli devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.
Per le sostanze soggette a registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni devono comprendere anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B, a norma dell'allegato I, punto 1.3.1, del presente regolamento.
11.1.1. Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza deve essere precisato “sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti”.
11.1.2. I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono alla sostanza o alla miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se disponibili, devono essere indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
11.1.3. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o sulla miscela, può essere necessario elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.
11.1.4. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, devono essere fornite informazioni a sostegno di tale conclusione.
11.1.5. Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o della miscela per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.
11.1.6. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all'esposizione alla sostanza o alla miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o della miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Deve essere descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio “possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi più importanti possono indurre coma e provocare la morte”.
11.1.7. Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Devono essere inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sulle persone deve essere presentata una sintesi di dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Deve essere precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi alle persone o agli animali.
11.1.8. Effetti interattivi
Se pertinenti e disponibili, devono essere incluse informazioni sulle interazioni.
11.1.9. Assenza di dati specifici
Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela non siano disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o la miscela simile venga identificata. Deve essere indicato chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono disponibili dati specifici.
11.1.10. Miscele
Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per determinarne gli effetti sulla salute, devono essere fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3.
11.1.11. Informazioni sulle miscele o sulle sostanze
11.1.11.1. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza, l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sezione della scheda di dati di sicurezza.
11.1.11.2. È necessario considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute. Le informazioni sugli effetti tossici devono essere presentate per ciascuna sostanza, eccetto nei casi seguenti:
a) |
se le informazioni sono ripetute, devono essere elencate solo una volta per la miscela in generale, ad esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea; |
b) |
se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non irritante; |
c) |
se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze presenti in una miscela, non vanno formulate ipotesi, bensì devono essere indicati separatamente gli effetti sulla salute di ciascuna sostanza. |
11.1.12. Altre informazioni
Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.
12. SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l'impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell'ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati di prove pertinenti, con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni delle prove. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi. Inoltre, se una sostanza o miscela non è classificata per altri motivi (per esempio, a causa di dati inconcludenti o dell'impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.
Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l'ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.
Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
12.1. Tossicità
Se disponibili, devono essere fornite informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati delle prove eseguite su organismi acquatici e/o terrestri, compresi i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Se disponibili, devono essere indicati anche dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri organismi rilevanti dal punto di vista ambientale pertinenti, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la miscela hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, deve essere indicato l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.
Per le sostanze soggette a registrazione, devono essere forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del presente regolamento.
12.2. Persistenza e degradabilità
La persistenza e la degradabilità indicano il potenziale della sostanza o delle sostanze di una miscela di degradarsi nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Se disponibili, devono essere indicati i risultati delle prove che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità. Se vengono indicate emivite di degradazione deve essere specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Deve essere indicato anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.
Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Devono essere indicati i risultati delle prove pertinenti per valutare il potenziale di bioaccumulo. Essi devono comprendere, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF).
Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.4. Mobilità nel suolo
La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o dei componenti di una miscela, se rilasciati nell'ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo deve essere indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità nel suolo possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'adsorbimento o sulla lisciviazione, dalla distribuzione nota o stimata nei comparti ambientali o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.
Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
Ove disponibili, i dati sperimentali devono in linea di massima prevalere rispetto ai modelli e alle stime.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.
12.6. Altri effetti avversi
Devono essere incluse tutte le informazioni disponibili su qualunque altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione di ozono fotochimico, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.
13. SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per aiutare lo Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l'ambiente, in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve:
a) |
specificare i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica); |
b) |
specificare le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti; |
c) |
scoraggiarne l'eliminazione attraverso la rete fognaria; |
d) |
indicare, ove necessario, precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato. |
Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni dell'Unione o, in loro mancanza, alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore.
14. SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni di base sulla classificazione per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, per via marittima, per vie navigabili interne o per via aerea. Si deve indicare se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti.
Se del caso, questa sezione fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (7), i regolamenti sul trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) (8), l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (9), tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 (10), nonché il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) (11) (mare) e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO) (12) (via aerea).
14.1. Numero ONU
Deve essere indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza, della miscela o dell'articolo, preceduto dalle lettere “UN”) di cui ai regolamenti tipo dell'ONU.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Deve essere indicato il nome di spedizione dell'ONU di cui ai regolamenti tipo dell'ONU, a meno che non sia stato utilizzato come identificatore del prodotto alla sottosezione 1.1.
14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o alle miscele in base al pericolo principale ad esse connesso in conformità ai regolamenti tipo dell'ONU.
14.4. gruppo di imballaggio
Se del caso, deve essere fornito il numero del gruppo di imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'ONU. Il numero del gruppo di imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.
14.5. Pericoli per l'ambiente
Va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'ONU (come indicato dal codice IMDG, dall'ADR, dal RID e dall'ADN) e/o se è un inquinante marino secondo il codice IMDG. Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in navi cisterna, deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente solo in navi cisterna secondo l'ADN.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Devono essere indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC
Questa sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): allegato II della convenzione MARPOL e codice IBC.
Deve essere indicato il nome del prodotto (se diverso da quello indicato nella sottosezione 1.1.) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità al nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice IBC o all'ultima edizione della circolare del comitato per la tutela dell'ambiente marino (MEPC.2) dell'IMO (13). Si deve indicare il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.
15. SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve recare le altre informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (14), al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (15), oppure al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose (16)].
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio (17)] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente.
Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente a livello dell'Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.
16. SEZIONE 16: altre informazioni
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve contenere altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:
a) |
se la scheda di dati di sicurezza è stata rivista, una chiara indicazione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente a una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve essere in grado di fornire una spiegazione delle modifiche su richiesta; |
b) |
una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza; |
c) |
i riferimenti bibliografici e le fonti di dati principali; |
d) |
per le miscele, una indicazione di quale metodo di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato impiegato ai fini della classificazione; |
e) |
un elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti. Devono essere riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15; |
f) |
indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente. |
PARTE B
La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui devono essere incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:
SEZIONE 1: |
identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa |
1.1. |
Identificatore del prodotto |
1.2. |
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati |
1.3. |
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza |
1.4. |
Numero telefonico di emergenza |
SEZIONE 2: |
identificazione dei pericoli |
2.1. |
Classificazione della sostanza o della miscela |
2.2. |
Elementi dell'etichetta |
2.3. |
Altri pericoli |
SEZIONE 3: |
composizione/informazioni sugli ingredienti |
3.1. |
Sostanze |
3.2. |
Miscele |
SEZIONE 4: |
misure di primo soccorso |
4.1. |
Descrizione delle misure di primo soccorso |
4.2. |
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati |
4.3. |
Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali |
SEZIONE 5: |
misure antincendio |
5.1. |
Mezzi di estinzione |
5.2. |
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela |
5.3. |
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi |
SEZIONE 6: |
misure in caso di rilascio accidentale |
6.1. |
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza |
6.2. |
Precauzioni ambientali |
6.3. |
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica |
6.4. |
Riferimento ad altre sezioni |
SEZIONE 7: |
manipolazione e immagazzinamento |
7.1. |
Precauzioni per la manipolazione sicura |
7.2. |
Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità |
7.3. |
Usi finali particolari |
SEZIONE 8: |
controllo dell'esposizione/protezione individuale |
8.1. |
Parametri di controllo |
8.2. |
Controlli dell'esposizione |
SEZIONE 9: |
proprietà fisiche e chimiche |
9.1. |
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali |
9.2. |
Altre informazioni |
SEZIONE 10: |
stabilità e reattività |
10.1. |
Reattività |
10.2. |
Stabilità chimica |
10.3. |
Possibilità di reazioni pericolose |
10.4. |
Condizioni da evitare |
10.5. |
Materiali incompatibili |
10.6. |
Prodotti di decomposizione pericolosi |
SEZIONE 11: |
informazioni tossicologiche |
11.1. |
Informazioni sugli effetti tossicologici |
SEZIONE 12: |
informazioni ecologiche |
12.1. |
Tossicità |
12.2. |
Persistenza e degradabilità |
12.3. |
Potenziale di bioaccumulo |
12.4. |
Mobilità nel suolo |
12.5. |
Risultati della valutazione PBT e vPvB |
12.6. |
Altri effetti avversi |
SEZIONE 13: |
considerazioni sullo smaltimento |
13.1. |
Metodi di trattamento dei rifiuti |
SEZIONE 14: |
informazioni sul trasporto |
14.1. |
Numero ONU |
14.2. |
Nome di spedizione dell'ONU |
14.3. |
Classi di pericolo connesso al trasporto |
14.4. |
Gruppo di imballaggio |
14.5. |
Pericoli per l'ambiente |
14.6. |
Precauzioni speciali per gli utilizzatori |
14.7. |
Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC |
SEZIONE 15: |
informazioni sulla regolamentazione |
15.1. |
Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |
15.2. |
Valutazione della sicurezza chimica |
SEZIONE 16: |
altre informazioni» |
(1) MARPOL — Edizione consolidata 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.
(2) Codice IBC, edizione 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.
(3) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).
(4) Decisione della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).
(5) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).
(6) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(7) Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, versione applicabile a partire dal 1o gennaio 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.
(8) Allegato 1 dell'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per via ferroviaria) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, versione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2009.
(9) Versione riveduta il 1o gennaio 2007.
(10) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(11) Organizzazione marittima internazionale, edizione 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.
(12) IATA, edizione 2007-2008.
(13) Circolare MEPC.2, Provisional categorization of liquid substances (Classificazione provvisoria delle sostanze liquide), versione 19, in vigore dal 17 dicembre 2013.
(14) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(16) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(17) Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).