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Document 32015R0734

Regolamento (UE) 2015/734 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

GU L 117 del 8.5.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/734/oj

8.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/734 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua determinate misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013 e 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, e la decisione 2013/798/PESC prevedono l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3)

Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015), che estende la portata dei criteri per la designazione di persone ed entità. Con la decisione (PESC) 2015/739 (3), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza il campo di applicazione dei criteri.

(4)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:

a)

destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana;

b)

relativi all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»

;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza:

a)

che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

b)

che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

c)

che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

d)

che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito o il commercio delle risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e i suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;

e)

che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

f)

che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

g)

che sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni oppure che hanno fornito sostegno a o hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di una persona, entità od organismo designati dal comitato delle sanzioni o un'entità posseduta o controllata da una persona, entità od organismo designati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/739 del 7 maggio 2015 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).


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