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Document 32015R0678

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/678 della Commissione, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne

GU L 111 del 30.4.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/678/oj

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/678 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, 2013 e 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, a partire dal 1o maggio 2015 e per i pomodori, le uve da tavola, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne a partire dal 1o giugno 2015.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite (in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre — 31 maggio

451 045

78.0020

1o giugno — 30 settembre

29 768

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio — 31 ottobre

16 093

78.0075

1o novembre — 30 aprile

13 271

78.0085

0709 91 00

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

7 421

78.0100

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

263 359

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre — 31 maggio

251 798

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

101 160

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno — 31 dicembre

302 950

78.0160

1o gennaio — 31 maggio

41 410

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio — 20 novembre

68 450

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio — 31 agosto

558 203

78.0180

1o settembre — 31 dicembre

464 902

78.0220

0808 30 90

Pere

1o gennaio — 30 aprile

184 269

78.0235

1o luglio — 31 dicembre

235 468

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

5 422

78.0265

0809 29 00

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio — 10 agosto

29 831

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno — 30 settembre

4 701

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno — 30 settembre

17 825»


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