Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0678

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/678 della Commissione, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne

    GU L 111 del 30.4.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/678/oj

    30.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/678 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2015

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

    (2)

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, 2013 e 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, a partire dal 1o maggio 2015 e per i pomodori, le uve da tavola, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne a partire dal 1o giugno 2015.

    (3)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XVIII

    DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livello limite (in tonnellate)

    78.0015

    0702 00 00

    Pomodori

    1o ottobre — 31 maggio

    451 045

    78.0020

    1o giugno — 30 settembre

    29 768

    78.0065

    0707 00 05

    Cetrioli

    1o maggio — 31 ottobre

    16 093

    78.0075

    1o novembre — 30 aprile

    13 271

    78.0085

    0709 91 00

    Carciofi

    1o novembre — 30 giugno

    7 421

    78.0100

    0709 93 10

    Zucchine

    1o gennaio — 31 dicembre

    263 359

    78.0110

    0805 10 20

    Arance

    1o dicembre — 31 maggio

    251 798

    78.0120

    0805 20 10

    Clementine

    1o novembre — fine febbraio

    81 399

    78.0130

    0805 20 30

    0805 20 50

    0805 20 70

    0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

    1o novembre — fine febbraio

    101 160

    78.0155

    0805 50 10

    Limoni

    1o giugno — 31 dicembre

    302 950

    78.0160

    1o gennaio — 31 maggio

    41 410

    78.0170

    0806 10 10

    Uve da tavola

    21 luglio — 20 novembre

    68 450

    78.0175

    0808 10 80

    Mele

    1o gennaio — 31 agosto

    558 203

    78.0180

    1o settembre — 31 dicembre

    464 902

    78.0220

    0808 30 90

    Pere

    1o gennaio — 30 aprile

    184 269

    78.0235

    1o luglio — 31 dicembre

    235 468

    78.0250

    0809 10 00

    Albicocche

    1o giugno — 31 luglio

    5 422

    78.0265

    0809 29 00

    Ciliege, diverse dalle ciliege acide

    21 maggio — 10 agosto

    29 831

    78.0270

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    11 giugno — 30 settembre

    4 701

    78.0280

    0809 40 05

    Prugne

    11 giugno — 30 settembre

    17 825»


    Top