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Document 32015R0678
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/678 of 29 April 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards the trigger levels for additional duties on tomatoes, cucumbers, table grapes, apricots, cherries, other than sour, peaches, including nectarines, and plums
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/678 della Commissione, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/678 della Commissione, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne
GU L 111 del 30.4.2015, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/678 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, 2013 e 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, a partire dal 1o maggio 2015 e per i pomodori, le uve da tavola, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne a partire dal 1o giugno 2015. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (in tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre — 31 maggio |
451 045 |
78.0020 |
1o giugno — 30 settembre |
29 768 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio — 31 ottobre |
16 093 |
78.0075 |
1o novembre — 30 aprile |
13 271 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1o novembre — 30 giugno |
7 421 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1o gennaio — 31 dicembre |
263 359 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre — 31 maggio |
251 798 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre — fine febbraio |
81 399 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1o novembre — fine febbraio |
101 160 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno — 31 dicembre |
302 950 |
78.0160 |
1o gennaio — 31 maggio |
41 410 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio — 20 novembre |
68 450 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio — 31 agosto |
558 203 |
78.0180 |
1o settembre — 31 dicembre |
464 902 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1o gennaio — 30 aprile |
184 269 |
78.0235 |
1o luglio — 31 dicembre |
235 468 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno — 31 luglio |
5 422 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
21 maggio — 10 agosto |
29 831 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno — 30 settembre |
4 701 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno — 30 settembre |
17 825» |