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Document 32015R0647
Commission Regulation (EU) 2015/647 of 24 April 2015 amending and correcting Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/2603
GU L 107 del 25.4.2015, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/647 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti, e ne specifica le condizioni d'uso. |
(3) |
Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5), una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco dell'Unione include gli additivi sulla base delle categorie alimentari alle quali possono essere aggiunti. |
(5) |
A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati individuati alcuni errori che è opportuno rettificare ed altre disposizioni che si dovrebbero chiarire. |
(6) |
L'allegato II non elenca le diverse forme nelle quali un additivo alimentare può essere utilizzato; i sorbitoli (E 420), ad esempio, esistono sotto forma di sorbitolo [E 420 (i)] o di sciroppo di sorbitolo [E 420 (ii)]; i citrati di sodio (E 331) esistono sotto forma di citrato monosodico [E 331 (i)], di citrato disodico [E 331 (ii)] e di citrato trisodico [E 331 (iii)]. Tali forme sono specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (6). È opportuno chiarire che si possono utilizzare tali diverse forme di additivi alimentari autorizzati. |
(7) |
La cantaxantina (E 161 g) non si dovrebbe vendere direttamente al consumatore. L'allegato II, parte A, sezione 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato. |
(8) |
Il konjac (E 425) non si dovrebbe utilizzare nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. Nell'allegato II, parte C, sezione 1, gruppo I, alla voce relativa all'E 425 si dovrebbe inserire la nota 2. |
(9) |
Nelle categorie alimentari 01.7.2: «Formaggio stagionato» e 01.7.6: «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)» è opportuno specificare che la natamicina (E 235) si può usare solo per il trattamento esterno di formaggi non tagliati e prodotti caseari non tagliati. |
(10) |
È opportuno adottare un approccio coerente in merito al testo delle note relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio, introdotti dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione (7). La frase «non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio» dovrebbe essere inclusa in tutte le note che si riferiscono ad additivi alimentari specifici nelle categorie 01.7.3: «Crosta edibile di formaggio», 01.7.5: «Formaggio fuso», 04.2.5.2: «Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE», 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne» e 09.3: «Uova di pesce». |
(11) |
Nella categoria 02.1: «Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)», determinati additivi non dovrebbero essere usati negli oli vergini e nell'olio d'oliva. |
(12) |
Nella categoria 04.2.3: «Ortofrutticoli in recipienti», l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere permesso nei funghi lavorati. |
(13) |
Nelle categorie alimentari 05.2: «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» e 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», il livello massimo di neotame (E 961) usato come esaltatore di sapidità in prodotti della confetteria a base di amido dovrebbe essere fissato a 3 mg/kg. |
(14) |
Nella categoria alimentare 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», l'uso di acido ciclamico e dei suoi sali di Na- e Ca- (E 952) dovrebbe essere permesso nelle bombole spray di panna aromatizzata. |
(15) |
Nella categoria alimentare 06.4.4: «Gnocchi di patate», l'uso di additivi per gli gnocchi di patate freschi refrigerati dovrebbe essere limitato ad alcuni additivi appartenenti al gruppo I. |
(16) |
Nella categoria alimentare 07.2: «Prodotti da forno fini», l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere chiarito. |
(17) |
Nella categoria alimentare 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all'acetato di potassio (E 261) dovrebbe essere rettificata in acetati di potassio. |
(18) |
Nella categoria alimentare 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», le voci doppie relative all'acido eritorbico (E 315) e all'eritorbato di sodio (E 316) dovrebbero essere cancellate. |
(19) |
Nelle categorie alimentari 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico» e 08.3.4: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati», l'espressione dei livelli massimi di nitriti (E 249 — 250) e/o nitrati (E 251 — 252) dovrebbe essere chiarita. |
(20) |
Nella categoria alimentare 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», l'uso di gallati, TBHQ e BHA (E 310 — 320) dovrebbe essere permesso nella carne disidratata. |
(21) |
Nella categoria alimentare 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne», il numero della nota 80 dovrebbe essere modificato con 89. |
(22) |
Nella categoria alimentare 08.3.4.2: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco», il livello massimo di nitriti (E 249 — 250) dovrebbe essere reintrodotto per jamón curado, paleta curada, lomo embuchado e cecina e prodotti analoghi. |
(23) |
Nelle categorie alimentari 09.1.2: «Molluschi e crostacei non trasformati» e 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che le unità dalle quali dipendono i limiti massimi di anidride solforosa e solfiti (E 220 — 228) sono espresse per chilogrammo, e la nota relativa al 4-esilresorcinolo (E 586) dovrebbe essere chiarita e rettificata. |
(24) |
Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», l'uso di biossido di titanio (E 171) e di ossidi e idrossidi di ferro (E 172) dovrebbe essere limitato al pesce affumicato. |
(25) |
Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che il livello massimo di acido sorbico — sorbati e di acido benzoico — benzoati (E 200 — 213) è applicabile agli additivi singolarmente o in combinazione e alla somma, e che i livelli sono espressi come acido libero. |
(26) |
Nella categoria 10.2: «Uova e ovoprodotti trasformati», il livello massimo di citrato di trietile (E 1505) dovrebbe essere applicabile solo all'albume essiccato. |
(27) |
Nelle categorie alimentari 14.2.7.1: «Vini aromatizzati» e 14.2.7.2: «Bevande aromatizzate a base di vino», l'uso dei colori appartenenti ai gruppi II e III dovrebbe essere rettificato secondo gli usi dei colori permessi nella direttiva 94/36/CE. |
(28) |
Nella categoria alimentaria 17.1: «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», il numero della nota 79 dovrebbe essere modificato ed introdotto alla voce relativa all'additivo alimentare dimetilpolisilossano (E 900). |
(29) |
Nell'allegato III, parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», del regolamento (CE) n. 1333/2008, i limiti massimi per la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (E 423) dovrebbero essere applicabili all'alimento finale. Nella parte 6 «Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5», tabella 7 «Acido alginico — alginati», si dovrebbe includere l'alginato di calcio (E 404). |
(30) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco dell'Unione è modificato per includere impieghi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di tale elenco non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(31) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(32) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).
(4) Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
(5) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14).
ALLEGATO I
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
I. |
La parte A è modificata come segue:
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II. |
Nella parte C, sezione 1, gruppo I, la voce relativa all'additivo E 425 è sostituita dalla seguente:
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III. |
La parte E è modificata come segue:
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ALLEGATO II
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
1) |
Nella parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», la voce relativa all'additivo E 423 «Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico» è sostituita dalla seguente:
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2) |
Nella parte 6, tabella 7 «Acido alginico — alginati», dopo la voce relativa all'additivo E 403 è inserita una nuova voce relativa all'additivo E 404.
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