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Documento 32015R0480
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/480 of 20 March 2015 amending for the 227th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaeda network
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/480 della Commissione, del 20 marzo 2015 , recante duecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/480 della Commissione, del 20 marzo 2015 , recante duecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 77 del 21.3.2015, p. 1/4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vigente
21.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/480 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2015
recante duecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento. |
(2) |
Il 13 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di tre persone fisiche e di un'entità all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 16 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di cancellare quattro persone dall'elenco. Il 19 febbraio 2015 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
|
2) |
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (alias: (a) Yayasan Hilal Ahmar, (b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria). Altre informazioni: (a) ala presuntamente umanitaria di Jemaah Islamiyah; (b) opera a Lampung, Giacarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya e Makassar, Indonesia; (c) non affiliata al gruppo umanitario Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2015.» |
3) |
Le seguenti voci dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:
|
4) |
La voce «Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Nazionalità: qatariana. N. passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2010). N. carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias: (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, (e) Abu Mohammed al-Qatari, (f) Katrina). Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2011). Numero della carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.» |