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Document 32015R0428

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione, del 10 marzo 2015 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d'origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori

    GU L 70 del 14.3.2015, p. 12–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/428/oj

    14.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/428 DELLA COMMISSIONE

    del 10 marzo 2015

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d'origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione (4), prevede una riforma del modo in cui l'origine delle merci è certificata ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG») dell'Unione. La riforma ha introdotto un sistema di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori registrati a tal fine dai paesi beneficiari o dagli Stati membri, la cui applicazione è stata prorogata al 1o gennaio 2017. La riforma si fonda sul principio secondo cui, poiché gli esportatori sono nella posizione migliore per conoscere l'origine dei loro prodotti, è appropriato esigere che essi forniscano le attestazioni di origine direttamente ai loro clienti. Per consentire ai paesi beneficiari e agli Stati membri di registrare gli esportatori, la Commissione ha il compito di istituire un sistema elettronico degli esportatori registrati (il «sistema REX»).

    (2)

    Nuovi requisiti del sistema REX sono stati precisati. Tali requisiti rendono necessario modificare una serie di disposizioni concernenti le norme di origine SPG.

    (3)

    Anche la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie unilaterali per le importazioni in provenienza dai paesi beneficiari. Nell'ambito delle discussioni condotte dalla Commissione con la Norvegia e la Svizzera in conformità all'autorizzazione che la Commissione ha ricevuto dal Consiglio a rinegoziare con questi due paesi gli accordi vigenti (5) per quanto riguarda l'accettazione reciproca delle prove di origine sostitutive e l'estensione del cumulo bilaterale ai materiali originari della Norvegia e della Svizzera, è stato convenuto che anche la Norvegia e la Svizzera sono tenute ad applicare il sistema degli esportatori registrati e a utilizzare il sistema REX. La stessa possibilità dovrebbe essere offerta alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93. È pertanto opportuno introdurre gli adeguamenti necessari al fine di garantire il corretto funzionamento della cooperazione tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

    (4)

    Un importatore che utilizza un'attestazione di origine dovrebbe essere in grado di verificare la validità del numero di esportatore registrato dell'esportatore registrato che l'ha redatta. È pertanto opportuno pubblicare i dati del sistema REX su un sito web pubblico.

    (5)

    Le norme vigenti relative al sistema degli esportatori registrati sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2017. Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili prima di tale data per evitare incidenze su tali norme al momento della loro attuazione.

    (6)

    In base alle norme in vigore, solo gli esportatori nei paesi beneficiari e nell'Unione sono ammissibili alla registrazione. Poiché la Norvegia e la Svizzera, e la Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, sono tenute ad applicare il sistema degli esportatori registrati, anche i loro esportatori dovrebbero avere la possibilità di essere registrati per poter redigere attestazioni di origine nell'ambito del cumulo bilaterale o attestazioni di origine sostitutive nel caso della rispedizione di merci.

    (7)

    Le norme vigenti relative ai termini per l'istituzione del sistema REX non tengono sufficientemente conto della capacità dei paesi beneficiari di gestire la procedura di registrazione e di applicare il sistema a partire dal 2017. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie e un'introduzione graduale fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di prorogare tale termine di sei mesi. A decorrere dal 30 giugno 2020, per poter beneficiare del trattamento tariffario preferenziale SPG tutte le spedizioni contenenti prodotti originari il cui valore totale superi 6 000 EUR dovranno essere corredate di un'attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato.

    (8)

    La Commissione, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri nonché della Norvegia, della Svizzera e della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, devono avere accesso ai dati registrati nel sistema. Al fine di assicurare un'adeguata protezione dei dati personali, è opportuno stabilire norme dettagliate concernenti, in particolare, la portata dell'accesso a tali dati e la finalità del loro trattamento, nonché il diritto degli esportatori di ottenere la modifica, la cancellazione o il blocco di tali dati.

    (9)

    Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al diritto nazionale che attua tale direttiva; in particolare, esso non dovrebbe incidere né sugli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE né sugli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni in relazione al trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (10)

    Il periodo di conservazione dei dati relativi a un esportatore registrato la cui registrazione è revocata dovrebbe essere determinato tenendo conto della necessità effettiva di conservare tali dati e del periodo di conservazione già stabilito nella normativa degli Stati membri.

    (11)

    Le norme concernenti il frazionamento delle spedizioni dovrebbero essere adeguate in modo da chiarire che il frazionamento delle spedizioni può aver luogo solo se è effettuato da esportatori o sotto la loro responsabilità.

    (12)

    Le condizioni per il rilascio a posteriori di certificati di origine, modulo A, dovrebbero prevedere il caso supplementare in cui la destinazione finale dei prodotti è determinata durante il trasporto o lo stoccaggio dei prodotti e dopo l'eventuale frazionamento.

    (13)

    Poiché il 1o gennaio 2015 lo status di alcuni paesi nell'ambito del sistema SPG è passato da quello di paese beneficiario a quello di paese ammissibile, le autorità competenti di tali paesi non saranno più in grado, come facevano in precedenza a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, secondo e terzo comma, di rilasciare certificati di origine, modulo A, per merci originarie di un altro paese dello stesso gruppo regionale che è ancora un paese beneficiario. Al fine di consentire agli esportatori di merci di paesi beneficiari di continuare a trasportare le proprie merci tramite le consuete rotte commerciali attraverso i paesi che hanno cambiato il loro status senza interruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, le modifiche alle norme in materia di rilascio a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si dovrebbero applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    (14)

    Le norme, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa vigenti applicabili fino all'attuazione del sistema degli esportatori registrati prevedono che i paesi beneficiari esportatori svolgano indagini adeguate, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine. Lo stesso obbligo dovrebbe continuare ad essere applicabile dopo l'attuazione del sistema degli esportatori registrati.

    (15)

    Al fine di assicurare la certezza del diritto è opportuno inserire direttamente nel regolamento (CEE) n. 2454/93 le disposizioni transitorie relative all'applicazione del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati attualmente contenute nel regolamento di modifica (UE) n. 1063/2010.

    (16)

    Una nuova voce del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e relative norme, dovrebbe essere introdotta nell'allegato 13 bis, parte II, in modo da tenere conto degli indumenti diversi da quelli a maglia (capitolo 62), ma che contengono parti a maglia.

    (17)

    In seguito all'aggiunta dello spagnolo alle lingue nelle quali può essere redatta una dichiarazione di origine, è opportuno modificare l'allegato 13 quinquies di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 aggiungendo una versione spagnola dell'attestazione di origine.

    (18)

    L'allegato 17 dovrebbe essere modificato al fine di stabilire una tolleranza in larghezza entro la quale i certificati di origine, modulo A, possono discostarsi dalle prescrizioni in materia di misurazione. Allo stesso tempo è opportuno aggiungere la Croazia all'elenco dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione.

    (19)

    È opportuno integrare l'articolo 109 con una disposizione relativa alla menzione che figura nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura, che dovrebbe contenere indicazioni supplementari atte a chiarire il quadro giuridico nell'ambito del quale tali prove sono rilasciate o compilate.

    (20)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (21)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

    1)

    È aggiunto il seguente articolo 66 bis:

    «Articolo 66 bis

    1.   Gli articoli da 68 a 71 e da 90 a 97 undecies si applicano a decorrere dalla data di applicazione, da parte dei paesi beneficiari e degli Stati membri, del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati (il “sistema degli esportatori registrati”).

    2.   Gli articoli da 97 duodecies a 97 quatervicies si applicano a condizione che i paesi beneficiari e gli Stati membri rilascino, rispettivamente, certificati di origine, modulo A, e certificati di circolazione delle merci EUR.1, o che i loro esportatori compilino dichiarazioni su fattura, conformemente agli articoli 91 e 91 bis

    .

    2)

    L'articolo 67 è così modificato:

    a)

    Al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

    «m)

    “valore dei materiali” nell'elenco di cui all'allegato 13 bis, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;

    n)

    “prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

    Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;»

    ;

    b)

    Al paragrafo 1, le lettere u) e v) sono sostituite dalle seguenti:

    «u)

    “esportatore registrato”,

    i)

    un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; o

    ii)

    un esportatore che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; o

    iii)

    un rispeditore di merci che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia (“rispeditore registrato”);»

    «v)

    “attestazione di origine”, l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.»

    ;

    c)

    É aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera u), qualora l'esportatore sia rappresentato per l'espletamento delle formalità di esportazione e anche il rappresentante dell'esportatore sia un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.»

    .

    3)

    All'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.»

    .

    4)

    L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 69

    1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione le autorità situate nel loro territorio che:

    a)

    fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l'autorità dello Stato e sono competenti per registrare gli esportatori nel sistema REX, per modificare e aggiornare i dati relativi alla registrazione e revocare la registrazione;

    b)

    fanno parte delle loro autorità pubbliche e sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri come previsto nella presente sezione.

    Essi comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto di dette autorità. La comunicazione è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

    I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:

    a)

    sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;

    b)

    sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari conformemente alla presente sezione.

    La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.

    Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.»

    .

    5)

    Sono inseriti i seguenti articoli 69 bis, 69 ter e 69 quater:

    «Articolo 69 bis

    1.   La Commissione provvede a istituire il sistema REX e a metterlo a disposizione entro il 1o gennaio 2017.

    2.   Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 13 quater, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.

    Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore.

    Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 93.

    Articolo 69 ter

    1.   La Commissione garantisce che l'accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.

    2.   La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

    3.   Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

    4.   Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia. L'accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 68 del codice o dell'esame delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del codice.

    5.   La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.

    Nella misura in cui nell'accordo di cui all'articolo 97 octies la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto con l'Unione di condividere il sistema REX, la Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema alle autorità doganali di tali paesi. Un accesso sicuro al sistema REX è fornito anche alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

    6.   Se un paese o un territorio è stato rimosso dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del paese beneficiario conservano l'accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 71.

    7.   La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 13 quater:

    a)

    nome dell'esportatore registrato;

    b)

    indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato;

    c)

    informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all'allegato 13 quater;

    d)

    descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 13 quater;

    e)

    numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN — Trader Identification Number) dell'esportatore registrato.

    Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

    8.   La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

    a)

    il numero dell'esportatore registrato;

    b)

    la data da cui decorre la validità della registrazione;

    c)

    se del caso, la data della revoca della registrazione;

    d)

    un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;

    e)

    la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

    Articolo 69 quater

    1.   I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione del sistema di cui alla presente sezione.

    2.   Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 o all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:

    a)

    informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;

    b)

    periodo di conservazione dei dati.

    Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'allegato 13 quater.

    3.   Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a), che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

    La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.

    4.   I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell'allegato 13 quater e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.

    5.   Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

    6.   I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

    7.   Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.

    Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.

    Se l'esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

    8.   Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

    Ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti di protezione dei dati.»

    .

    6)

    Gli articoli 70 e 71 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 70

    La Commissione pubblica sul suo sito web le date a decorrere dalle quali i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema degli esportatori registrati. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.

    Articolo 71

    Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all'obbligo di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 69 e 69 bis, all'articolo 86, paragrafo 10, e all'articolo 97 octies per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.»

    .

    7)

    L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 74

    1.   I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

    2.   I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 84, 85 o 86 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.

    3.   Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

    4.   Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

    5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.»

    .

    8)

    All'articolo 84 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Le sottosezioni 2 e 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»

    .

    9)

    L'articolo 86 è così modificato:

    a)

    Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012.»

    ;

    b)

    al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Il paese seguente è indicato come il paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione o rilasciata, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione:

    nel caso di prodotti esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine di cui all'articolo 95 bis, paragrafo 1, o all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 5, terzo trattino;

    nel caso di prodotti esportati dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese di origine determinato a norma del secondo comma.»

    ;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 10:

    «10.   La sottosezione 2, gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95 e la sottosezione 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.»

    .

    10)

    All'articolo 88, il paragrafo 1 è soppresso.

    11)

    Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:

    «Sottosezione 5

    Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario e nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»

    .

    12)

    Gli articoli da 90 a 95 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 90

    1.   Il sistema si applica:

    a)

    alle merci esportate da un esportatore registrato che soddisfino i requisiti della presente sezione;

    b)

    a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.

    2.   Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un'attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.

    Articolo 91

    1.   I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017.

    Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione che rinvia la registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.

    2.   Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

    Fatto salvo l'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell'Unione come prova dell'origine se rilasciati prima della data di registrazione dell'esportatore interessato.

    Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.

    3.   Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR, a decorrere dalla data da cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.

    Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.

    4.   Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati a decorrere dal 30 giugno 2020 al più tardi.

    Articolo 91 bis

    1.   Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori e dei rispeditori di merci stabiliti sul loro territorio.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all'articolo 84.

    3.   Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell'Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.

    4.   A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli esportatori dell'Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR.

    Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.

    5.   I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore.

    Articolo 92

    1.   Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori presentano domanda all'autorità competente del paese beneficiario da cui le merci sono destinate ad essere esportate e di cui le merci sono considerate originarie o in cui sono state sottoposte a una trasformazione che si ritiene non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 4, primo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, lettera a).

    La domanda è presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater e contiene tutte le informazioni ivi richieste.

    2.   Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori o i rispeditori di merci stabiliti in uno Stato membro presentano domanda alle autorità doganali di tale Stato membro utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater.

    3.   Gli esportatori formano oggetto di una registrazione unica ai fini dell'esportazione nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

    Un numero di esportatore registrato è attribuito all'esportatore dalle autorità competenti del paese beneficiario ai fini dell'esportazione nel quadro dei sistemi SPG dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

    4.   La domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato contiene tutti i dati di cui all'allegato 13 quater.

    5.   La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità al paragrafo 4.

    6.   Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all'esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.

    Articolo 92 bis

    Se un paese è aggiunto all'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell'ambito del proprio sistema, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

    In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nel sistema dell'Unione.

    Articolo 93

    1.   Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.

    2.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del sistema o non intendono più esportare merci nell'ambito del sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.

    3.   Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l'esportatore registrato:

    a)

    non esiste più;

    b)

    non soddisfa più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;

    c)

    ha informato l'autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell'ambito del sistema;

    d)

    per dolo o colpa compila o fa compilare un'attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

    4.   L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l'esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.

    5.   La revoca della registrazione ha effetto unicamente per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l'esportatore registrato sia informato della revoca.

    6.   L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l'esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.

    7.   In caso di revoca della registrazione l'esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.

    8.   La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L'esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.

    9.   Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all'articolo 92. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all'autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.

    10.   I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall'autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.

    Articolo 93 bis

    1.   La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.

    2.   Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all'articolo 92.

    3.   In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario del sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che quest'ultima soddisfi determinate condizioni, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.

    Articolo 94

    1.   Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono i seguenti obblighi:

    a)

    tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

    b)

    tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

    c)

    conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

    d)

    conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

    i)

    delle attestazioni di origine rilasciate;

    ii)

    della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

    Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

    2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

    3.   I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conformemente all'articolo 97 quinquies conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.

    Articolo 95

    1.   L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore quando i prodotti di cui trattasi sono esportati, sempre che i prodotti possano essere considerati originari del paese beneficiario interessato o di un altro paese beneficiario in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b).

    2.   L'attestazione di origine può anche essere rilasciata dopo l'esportazione dei prodotti interessati (“attestazione retroattiva”). Tale attestazione retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall'importazione.

    In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 74 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o, se del caso, in Turchia.

    3.   L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 13 quinquies. È redatta in inglese, francese o spagnolo.

    Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.

    4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale.

    Articolo 95 bis

    1.   Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale o regionale, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura “EU cumulation”, “regional cumulation”, “Cumul UE”, “cumul regional” o “Acumulación UE”, “Acumulación regional”.

    2.   Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all'articolo 85, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o, ove applicabile, della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie” o “Acumulación Noruega”, “Acumulación Suiza”, “Acumulación Turquía”.

    3.   Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all'articolo 86, paragrafi 7 e 8, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e la parte interessata.

    In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura “extended cumulation with country x”, “cumul étendu avec le pays x” o “Acumulación ampliada con el país x”.»

    13)

    All'articolo 96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.»

    14)

    Il seguente articolo 96 bis è inserito nella sottosezione 6, prima dell'articolo 97:

    «Articolo 96 bis

    Affinché gli importatori possano beneficiare del sistema su presentazione di un'attestazione di origine, le merci devono essere esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell'articolo 91.»

    .

    15)

    Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 6 è sostituito dal seguente:

    «Sottosezione 6

    Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»

    .

    16)

    Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 7 è sostituito dal seguente:

    «Sottosezione 7

    Controllo dell'origine applicabile a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»

    .

    17)

    Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 8 è sostituito dal seguente:

    «Sottosezione 8

    Altre disposizioni applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»

    .

    18)

    L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 97

    1.   Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell'ambito del sistema, fa riferimento all'attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all'attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l'anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.

    2.   Se il dichiarante ha chiesto l'applicazione del sistema in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, e trattata di conseguenza.

    3.   Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nella presente sezione, in particolare verificando:

    i)

    sul sito web pubblico che l'esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e

    ii)

    che l'attestazione di origine sia redatta in conformità all'allegato 13 quinquies

    .

    19)

    L'articolo 97 quinquies è sostituito dal seguente:

    «Articolo 97 quinquies

    1.   Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l'attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal rispeditore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

    Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate soltanto se l'attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 95 e 96 e all'allegato 13 quinquies.

    2.   I rispeditori devono essere registrati ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire in un altro luogo all'interno dell'Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR.

    Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati sono autorizzati a rilasciare attestazioni di origine sostitutive qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR se allegano copia dell'attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.

    3.   Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono rilasciare attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda prodotti originari da spedire in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. Questa disposizione si applica indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale e a prescindere dal fatto che il paese d'origine sia elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012.

    4.   L'attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'attestazione di origine iniziale.

    5.   In caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale:

    a)

    i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;

    b)

    il nome e l'indirizzo del rispeditore;

    c)

    il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

    L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura “Replaced”, “Remplacée” o “Sustituida”.

    6.   Il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine sostitutiva:

    a)

    tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;

    b)

    la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;

    c)

    le informazioni specificate nell'allegato 13 quinquies;

    d)

    il nome e l'indirizzo del rispeditore dei prodotti nell'Unione e, se del caso, il suo numero di esportatore registrato;

    e)

    il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;

    f)

    la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

    L'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura “Replacement statement”, “Attestation de remplacement” o “Comunicación de sustitución”.

    7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.

    8.   La sottosezione 7 della presente sezione si applica, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine sostitutive.

    9.   Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all'articolo 89, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all'Unione.»

    .

    20)

    All'articolo 97 nonies è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Qualora dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.»

    .

    21)

    L'articolo 97 decies è soppresso.

    22)

    Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, il titolo della sezione 1 bis è sostituito dal seguente:

    «Sezione 1 bis

    Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura e certificati di circolazione delle merci EUR.1.»

    .

    23)

    All'articolo 97 terdecies:

    a)

    i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell'esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

    b)

    è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; oppure

    c)

    la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 74.

    3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura “Issued retrospectively”, “Délivré à posteriori” o “Emitido a posteriori”.

    4.   In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura “Duplicate”, “Duplicata” o “Duplicado”, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell'originale.»

    ;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura “Unione europea” o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.»

    24)

    All'articolo 97 septdecies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 89, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione.»

    .

    25)

    All'articolo 109, è aggiunto il secondo comma seguente:

    «La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura “Autonomous trade measures” o “Mesures commerciales autonomes”.»

    .

    26)

    L'allegato 13 bis è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    27)

    Gli allegati 13 quater e 13 quinquies sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

    28)

    L'allegato 17 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (UE) n. 1063/2010 è così modificato:

    1)

    L'articolo 2 è soppresso.

    2)

    All'articolo 3, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, paragrafi 7 e 23, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 1).

    (5)  Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).

    (6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Nell'allegato 13 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, parte II, il testo seguente è inserito tra le voci «ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 — Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati» e «ex 6210 ed ex 6216 — Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato»:

    «ex 6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

     

     

     

    ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    a)

    Paesi meno sviluppati

    Fabbricazione a partire da stoffe a maglia

    b)

    Altri paesi beneficiari

    Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (1)  (2)

     

    altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (1)»


    (1)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

    (2)  Cfr. la nota introduttiva 7.


    ALLEGATO II

    «

    ALLEGATO 13 quater

    (di cui all'articolo 92)

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    ALLEGATO 13 quinquies

    (di cui all'articolo 95, paragrafo 3)

    ATTESTAZIONE DI ORIGINE

    La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio (1).

    Versione francese

    L'exportateur … [Numéro d'exportateur enregistré (2), (3), (4)] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. … (5) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est … … (6).

    Versione inglese

    The exporter … [Number of Registered Exporter (2), (3), (4)] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).

    Versione spagnola

    El exportador … [Número de exportador registrado (2), (3), (4)] de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. .. (5) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (6)

    »

    (1)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafi 2 e 3, l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura “Replacement statement” o “Attestation de remplacement” o “Comunicación de sustitución”. Il certificato sostitutivo riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 97 quinquies, paragrafo 6.

    (2)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il rispeditore delle merci che compila tale attestazione indica il proprio nome e indirizzo completo seguito dal numero di esportatore registrato.

    (3)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafo 2, secondo comma, il rispeditore delle merci che redige l'attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura (versione francese) “agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]” (versione inglese) “acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]” (versione spagnola) “actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]”.

    (4)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafo 2, il rispeditore delle merci indica il numero di esportatore registrato solo se il valore dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera 6 000 EUR.

    (5)  Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 97 undecies, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l'attestazione mediante la sigla “XC/XL”.

    (6)  Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera “P”; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera “W” seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio “W” 9618).

    Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:

    a)

    in caso di cumulo bilaterale: “EU cumulation”, “Cumul UE” o “Acumulación UE”;

    b)

    in caso di cumulo con Norvegia, Svizzera o Turchia: “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie” o “Acumulación Noruega”, “Acumulación Suiza”, “Acumulación Turquía”;

    c)

    in caso di cumulo regionale: “regional cumulation”, “cumul regional” o “Acumulación regional”;

    d)

    in caso di cumulo ampliato: “extended cumulation with country x”, “cumul étendu avec le pays x” o “Acumulación ampliada con el país x”.


    ALLEGATO III

    L'allegato 17 è così modificato:

    a)

    Il punto 2 delle note introduttive è sostituito dal seguente:

    «2.

    Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza e la larghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    Se i certificati sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato.»

    ;

    b)

    il punto 4 delle note introduttive è sostituito dal seguente:

    «4.

    I certificati che recano sul retro le versioni precedenti delle note possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.»

    ;

    c)

    le note relative ai modelli del certificato nelle due lingue, che seguono detti modelli, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

    ‘NOTES (2013)

    I.   Countries which accept Form A for the purposes of the Generalised System of Preferences (GSP)

    Australia (1)

    European Union:

    France

    Netherlands

    Belarus

    Austria

    Germany

    Poland

    Canada

    Belgium

    Greece

    Portugal

    Iceland

    Bulgaria

    Hungary

    Romania

    Japan

    Croatia

    Ireland

    Slovakia

    New Zealand (2)

    Cyprus

    Italy

    Slovenia

    Norway

    Czech Republic

    Latvia

    Spain

    Russian Federation

    Denmark

    Lithuania

    Sweden

    Switzerland including Liechtenstein (3)

    Estonia

    Luxembourg

    United Kingdom

    Turkey

    Finland

    Malta

     

    United States of America (4)

     

     

     

    Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

    II.   General conditions

    To qualify for preference, products must:

    (a)

    fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

    (b)

    comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,

    (c)

    comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

    III.   Entries to be made in Box 8

    Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

    (a)

    Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter “P” in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).

    (b)

    Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:

    (1)

    United States of America: for single country shipments, enter the letter “Y” in Box 8, for shipments from recognised associations of counties, enter the letter “Z”, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example “Y” 35 % or “Z” 35 %).

    (2)

    Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter “G” in Box 8; otherwise “F”.

    (3)

    Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter “W” in Box 8 followed by the Harmonised Commodity Description and coding system (Harmonised System) heading at the 4-digit level of the exported product (example “W” 96.18).

    (4)

    Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter “Y” in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example “Y” 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter “Pk”.

    (5)

    Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

    NOTES (2013)

    I.   Pays acceptant la formule A aux fins du système des préférences généralisées (SPG):

    Australie (5)

    Union européenne:

    Finlande

    Pays-Bas

    Bélarus

    Allemagne

    France

    Pologne

    Canada

    Autriche

    Grèce

    Portugal

    Etats-Unis d'Amérique (7)

    Belgique

    Hongrie

    République tchèque

    Fédération de Russie

    Bulgarie

    Irlande

    Roumanie

    Islande

    Chypre

    Italie

    Royaume-Uni

    Japon

    Croatie

    Lettonie

    Slovaquie

    Norvège

    Danemark

    Lituanie

    Slovénie

    Nouvelle-Zélande (6)

    Espagne

    Luxembourg

    Suède

    Suisse y compris Liechtenstein (8)

    Estonie

    Malte

     

    Turquie

     

     

     

    Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ce pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

    II.   Conditions générales

    Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

    (a)

    correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

    (b)

    satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

    (c)

    satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

    III.   Indications à porter dans la case 8

    Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

    (a)

    Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre “P” dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

    (b)

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

    (1)

    Etats Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre “Y” ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre “Z”, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: “Y” 35 % ou “Z” 35 %);

    (2)

    Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre “G” pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre “F”;

    (3)

    Islande, Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre “W” suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple “W” 96.18);

    (4)

    Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre “Y” dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: “Y” 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre “Pk” dans la case 8;

    (5)

    Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.’


    (1)  For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required

    (2)  Official certification is not required.

    (3)  The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

    (4)  The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

    (5)  Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

    (6)  Un visa officiel n'est pas exigé.

    (7)  Les Etats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

    (8)  D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.


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