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Document 32015R0186
Commission Regulation (EU) 2015/186 of 6 February 2015 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan and Ambrosia seeds Text with EEA relevance
Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 31 del 7.2.2015, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/186 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima. |
(2) |
Sono stati forniti nuovi dati che dimostrano che gli attuali livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo non possono essere raggiunti nelle conchiglie marine calcaree. È quindi opportuno aumentare i livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo nelle conchiglie marine calcaree al fine di assicurare la disponibilità di conchiglie marine calcaree per l'alimentazione degli animali, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica e animale. |
(3) |
L'industria degli alimenti per animali da compagnia utilizza come materie prime molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare al fine di produrre mangimi in grado di garantire ai cani o ai gatti una dieta equilibrata che ne soddisfi i bisogni in termini di amminoacidi, carboidrati, proteine, minerali, oligoelementi e vitamine. Gli attuali livelli massimi di mercurio per tali coprodotti e sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali sono più severi rispetto al livello massimo di mercurio applicabile al muscolo di pesce destinato al consumo umano. Vi è pertanto una carenza nell'offerta di coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio da utilizzare negli alimenti per animali da compagnia. Ciò rende necessario impiegare, per la produzione di questi alimenti, pesci di dimensioni più piccole contenenti livelli inferiori di mercurio, il che è in contrasto con i principi della pesca sostenibile. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale. |
(4) |
Dalla valutazione di dati recenti sulla presenza di endosulfan nelle materie prime per mangimi è emerso che i livelli massimi di endosulfan nei semi oleosi, nel granturco e nei loro prodotti possono essere diminuiti. |
(5) |
Una nota a piè di pagina sulla presenza di semi di Ambrosia nelle materie prime per mangimi è stata erroneamente soppressa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE con il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione (2). L'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni contenute nella nota a piè di pagina devono essere rafforzate per evitare la diffusione di semi di Ambrosia nell'ambiente. È pertanto opportuno reintrodurre la nota a piè di pagina in tale allegato. |
(6) |
La direttiva 2002/32/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86).
ALLEGATO
Modifiche dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:
1) |
La riga 1 della sezione I, Arsenico, è sostituita dalla seguente:
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2) |
La riga 3 della sezione I, Fluoro, la riga 4 della sezione I, Piombo, e la riga 5 della sezione I, Mercurio, sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
Alla fine della sezione I è aggiunta la seguente nota a piè di pagina 13:
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4) |
La riga 6 della sezione IV, Endosulfan, è sostituita dalla seguente:
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5) |
La sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente: «SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE
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(1) Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.
(2) Comprende frammenti del guscio dei semi.
(3) Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione purché:
— |
la partita sia trasportata interamente all'impianto di macinazione o di frantumazione, e l'impianto sia informato in anticipo della presenza di livelli elevati di semi di Ambrosia spp. affinché siano adottate misure preventive supplementari per evitare la diffusione nell'ambiente, e |
— |
siano forniti solidi elementi di prova dell'adozione di misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell'ambiente durante il trasporto verso l'impianto di macinazione o di frantumazione, e |
— |
l'autorità competente acconsenta al trasporto, dopo aver accertato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte. |
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la partita deve essere pulita prima di qualsiasi trasporto nell'UE e i residui devono essere distrutti in maniera adeguata.»