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Document 32015R0141

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/141 della Commissione, del 29 gennaio 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

    GU L 24 del 30.1.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/141/oj

    30.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/141 DELLA COMMISSIONE

    del 29 gennaio 2015

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione (2) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2 e degli articoli 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) e dell'articolo 14 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (2)

    Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti notificato dagli Stati membri e di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del suddetto regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione (6).

    (3)

    Conformemente all'articolo 136 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 la decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti per gli anni civili 2015-2019 alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata dal FEASR, a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 1378/2014.

    (4)

    A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'Ungheria ha comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 la decisione di trasferire ai pagamenti diretti una determinata percentuale dell'importo assegnato al sostegno delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito del FEASR nel periodo 2016-2020, a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 1378/2014.

    (5)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (7), il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale stabilito nell'allegato I dello stesso regolamento è adattato in base agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento in seguito ai trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2 e degli articoli 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 14 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, figura nell'allegato del presente regolamento.»

    ;

    2)

    l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 13).

    (3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (6)  Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 16).

    (7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    (milioni di EUR — prezzi correnti)

    Esercizio finanziario

    Importi messi a disposizione del FEASR

    Importi trasferiti dal FEASR

    Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

    Articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009

    Articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009

    Articolo 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009

    Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013

    Articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    Articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    2014

    296,3

    51,6

     

    4,0

     

     

     

    43 778,1

    2015

     

     

    51,600

    4,000

    621,999

     

    499,384

    44 189,785

    2016

     

     

     

    4,000

    1 138,146

    109,619

    573,047

    43 949,282

    2017

     

     

     

    4,000

    1 174,732

    111,975

    572,440

    44 144,733

    2018

     

     

     

    4,000

    1 184,257

    111,115

    571,820

    44 161,448

    2019

     

     

     

    4,000

    1 131,292

    112,152

    571,158

    44 239,714

    2020

     

     

     

    4,000

    1 132,133

    112,685

    570,356

    44 262,538 »


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