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Document 32015R0122
Commission Regulation (EU) 2015/122 of 22 January 2015 establishing a prohibition of fishing for redfish in Union and international waters of V; international waters of XII and XIV by vessels flying the flag of Germany
Regolamento (UE) 2015/122 della Commissione, del 22 gennaio 2015 , recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca
Regolamento (UE) 2015/122 della Commissione, del 22 gennaio 2015 , recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca
GU L 21 del 28.1.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
28.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/122 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2015
recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
86/TQ43 |
Stato membro |
Germania |
Stock |
RED/51214D |
Specie |
Scorfano (Sebastes spp.) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV |
Data di chiusura |
20.12.2014 |