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Document 32015R0104

    Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015 , che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014

    GU L 22 del 28.1.2015, p. 1–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/104/oj

    28.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/1


    REGOLAMENTO (UE) 2015/104 DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2015

    che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni ad esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento (UE), le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (5)

    L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica (vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto), alla grande pesca pelagica (vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco) e alla pesca a fini industriali (in particolare, pesca di capelin, cicerello e busbana norvegese). A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

    (6)

    Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico è che tali stock versano in un cattivo stato di conservazione e che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei loro tassi di mortalità per pesca; i rigetti sono ritenuti benefici per la conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica dovranno essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

    (7)

    Da alcuni anni il TAC per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia è fissato in un regolamento distinto sulle possibilità di pesca applicabile dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. Nel 2014 lo CSTEP ha concluso che modificando il periodo di gestione a un normale anno civile (da gennaio a dicembre) si riducono notevolmente i rischi di conservazione per questo stock. A seguito di consultazioni con la Spagna, la Francia e il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali (SWWAC), la modifica proposta dallo CSTEP è stata valutata positivamente. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio (2) e introdurre nel presente regolamento un nuovo TAC per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia per il 2015.

    (8)

    Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005 (3), (CE) n. 509/2007 (4), (CE) n. 676/2007 (5), (CE) n. 1300/2008 (6), (CE) n. 1342/2008 (7) («piano per il merluzzo bianco») e (CE) n. 302/2009 (8).

    (9)

    Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 (9) del Consiglio) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 (10) del Consiglio), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

    (10)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (11) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente è stato introdotto un meccanismo di flessibilità per tutte le catture cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che metterebbe a repentaglio gli obiettivi di conservazione stabiliti nell'ambito della politica comune della pesca, e al fine di evitare ripercussioni negative sullo stato biologico degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si possono applicare ai TAC solo quando gli Stati membri non si avvalgono delle flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (12)

    Conformemente all'esito delle consultazioni fra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare la pesca del gamberello boreale nella zona IIIa da parte di navi dell'Unione fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014.

    (13)

    Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

    (14)

    È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2015 conformemente a all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (12).

    (15)

    Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e conformemente a agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

    (16)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (17)

    All'undicesima conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie che vigano per le navi dell'Unione che pescano in tutte le acque e per le navi non dell'Unione che pescano nelle acque dell'Unione.

    (18)

    L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (19)

    Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura in attività di pesca non ancora soggette all'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di monitorare il rispetto delle condizioni cui sono soggette le prove su attività di pesca pienamente documentate, gli Stati membri dovrebbero garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di efficacia e proporzionalità. Nell'utilizzare tali sistemi CCTV è opportuno rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

    (20)

    Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    (21)

    Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2015, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.

    (22)

    Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC interessate dal medesimo stock biologico.

    (23)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (15) e le Isole Færøer (16), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (17), il comitato congiunto ha stabilito il livello di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2015. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

    (24)

    Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2015, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione. Inoltre, nel 2015 proseguiranno le consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC sulle possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava per tale anno. È pertanto opportuno stabilire provvisoriamente limiti di cattura per l'aringa-atlantico scandinava quale percentuale del contingente dell'Unione fissato per il 2014, in attesa di una revisione a seguito dell'esito delle consultazioni degli Stati costieri della NEAFC.

    (25)

    Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC non ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II che stabilisca i TAC e contingenti per le parti contraenti. Le consultazioni sulle possibilità di pesca per tale stock di scorfano proseguiranno nel 2015. Poiché la pesca si svolge nel secondo semestre dell'anno, i limiti di cattura per questo stock saranno stabiliti nel corso del 2015, tenendo conto dell'esito delle consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC.

    (26)

    Nella riunione annuale del 2014, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un aumento dei TAC e dei contingenti del tonno rosso per un periodo di tre anni e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada dell'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale, del tonno bianco dell'Atlantico meridionale e del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2015-2016. Inoltre, come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

    (27)

    Nella riunione annuale del 2014 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie, compresa una cattura accessoria per gli anni 2015 e 2016 per alcune attività di pesca sperimentale nella sottozona a 88.2. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015.

    (28)

    Nella riunione annuale del 2014, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le misure di conservazione e di gestione in vigore. È tuttavia necessario fissare i limiti di capacità di cui all'allegato VI del presente regolamento tenendo conto dell'inclusione di Mayotte quale regione ultraperiferica nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, modificato dal regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio (18).

    (29)

    La terza riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà nel febbraio 2015. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, è opportuno vietare la pesca dello stock di sugarello cileno prima che sia fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.

    (30)

    Nell'87a riunione annuale, tenutasi nel 2014, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (31)

    Nella riunione annuale del 2014, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per i berici, il pesce specchio atlantico e lo Pseudopentaceros spp., mentre i TAC esistenti per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (32)

    Nella 9a riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una misura di conservazione e di gestione per la protezione degli squali balena dalle operazioni di pesca con reti a circuizione. Nella sua 10a riunione annuale, la WCPFC ha adottato limiti di cattura per la pesca con palangari del tonno obeso. Nella sua 11a riunione annuale del 2014, la WCPFC non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca adottate nel 2013. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

    (33)

    Nella riunione annuale del 2013, le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (34)

    Nella 36a riunione annuale, tenutasi nel 2014, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2015 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una moratoria per la pesca del gamberello nella divisione 3L, ha aumentato il TAC per lo scorfano nella divisione 3M per coprire determinate catture accessorie e ha riaperto la pesca della passera lingua di cane nella divisione 3NO.

    (35)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2014, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (36)

    In conformità della dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (19), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.

    (37)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

    (38)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

    (39)

    Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2015, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (40)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    i limiti di cattura per il 2015 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2016;

    b)

    i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 29 e 31;

    c)

    le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

    d)

    le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 32 per i periodi del 2015 e del 2016 indicati in tale disposizione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    navi dell'Unione;

    b)

    navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 1380/2013, battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

    c)   «acque dell'Unione»: le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    d)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    e)   «stock»: uno stock quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)   «totale ammissibile di cattura» (TAC)::

    i)

    nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

    g)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    h)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    i)   «approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    j)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (21);

    k)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    l)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (22);

    b)   «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)   «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)   «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    53° 30′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)   «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    43° 00′ N 8° 00′ O,

    43° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 8° 00′ O;

    f)   «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    42° 00′ N 8° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 8° 00′ O;

    g)   «Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″O;

    h)   «zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

    i)   «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

    j)   «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (25);

    k)   «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (26);

    l)   «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (27);

    m)   «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») (28);

    n)   «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (29);

    o)   «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (30) e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

    p)   «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (31);

    q)   «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    r)   «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

    2.   Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 19 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (32) e nelle relative disposizioni di applicazione.

    3.   Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2015 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità al paragrafo 2dei TAC adottati.

    Articolo 7

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC catturati nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggetti all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento («obbligo di sbarco»).

    2.   La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da altri stock per i quali sono fissati TAC sono consentiti unicamente se:

    a)

    le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;

    b)

    le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

    3.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

    a)

    allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;

    b)

    allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    c)

    allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

    Articolo 9

    Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

    1.   All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (33) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che per il 2015 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

    Articolo 10

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    d)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 19 del presente regolamento;

    h)

    le assegnazioni di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

    2.   Salvo ove diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 11

    Periodi di divieto della pesca

    1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2015: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

    Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39.600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53.830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07.500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38.800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2015.

    Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

    Articolo 12

    Divieti

    1.   Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

    b)

    le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque:

    i)

    pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    pesce sega nano (Pristis clavata);

    iii)

    pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

    iv)

    pesce sega comune (Pristis pristis);

    v)

    pesce sega verde (Pristis zijsron);

    c)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

    d)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    f)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    g)

    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

    h)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

    i)

    manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

    j)

    manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

    k)

    le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

    i)

    diavolo di mare (Mobula mobular);

    ii)

    Mobula rochebrunei;

    iii)

    Mobula japanica;

    iv)

    Mobula thurstoni;

    v)

    Mobula eregoodootenkee;

    vi)

    razza di Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

    viii)

    Mobula kuhlii;

    ix)

    diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

    l)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

    m)

    razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

    n)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    o)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    p)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 13

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

    Articolo 14

    Assegnazione di quantitativi supplementari

    1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

    Articolo 15

    Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

    1.   L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:

    a)

    gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

    b)

    il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

    i)

    il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

    ii)

    il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

    c)

    tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (34), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14 del presente regolamento;

    d)

    una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

    e)

    con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

    a)

    il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

    b)

    l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità dei mezzi di controllo utilizzati conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

    c)

    non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi partecipanti alle prove.

    3.   Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

    b)

    specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo di tali navi partecipanti;

    c)

    capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

    d)

    rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante alle prove;

    e)

    quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2014 dalle navi partecipanti alle prove.

    Articolo 16

    Trattamento dei dati personali

    Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

    Articolo 17

    Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

    Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2015.

    Articolo 18

    Esame scientifico della valutazione dei rigetti

    La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

    CAPO III

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 19

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato in tale allegato.

    CAPO IV

    Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Articolo 20

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati ai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato o da essi detratti a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    Sezione 1

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 21

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

    1.   Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

    2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

    3.   Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

    4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

    6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

    Articolo 22

    Pesca ricreativa e sportiva

    Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva.

    Articolo 23

    Squali

    1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 2

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 24

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 25

    Pesca sperimentale

    1.   Nel 2015 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2015.

    2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

    Articolo 26

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2015/2016

    1.   Durante la campagna di pesca 2015/2016 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano alla Commissione entro il 1o maggio 2015, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2015.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 3

    Zona della convenzione IOTC

    Articolo 27

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

    1.   Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

    5.   Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani stessi.

    Articolo 28

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 4

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 29

    Pesca pelagica — Limitazione della capacità

    Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2015 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.

    Articolo 30

    Pesca pelagica — TAC

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, affinché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

    Articolo 31

    Pesca di fondo

    Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano nel 2015 le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

    Sezione 5

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 32

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dal 29 luglio al 28 settembre 2015 o dal 18 novembre 2015 al 18 gennaio 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dal 29 settembre al 29 ottobre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2015, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessate munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o

    b)

    nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Articolo 33

    Divieto di pesca di squali alalunga

    1.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

    a)

    registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio 2015.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 34

    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

    razze (Rajidae),

    spinarolo (Squalus acanthias),

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    gattuccio spettro (Apristurus manis),

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.

    Sezione 7

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 35

    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

    1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni. In tali tipi di pesca è vietato utilizzare una rete a circuizione su un banco di tonni associato a uno squalo balena (Rhincodon typus) se l'animale è avvistato prima dell'inizio della calata della rete.

    2.   Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2015.

    Articolo 36

    Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2015 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2015. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

    a)

    utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;

    b)

    peschi su banchi avvalendosi di DCP.

    2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 37

    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui agli articoli da 35 a 38.

    2.   Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 32, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 33.

    Articolo 38

    Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Articolo 39

    Squali seta e squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

    a)

    squali seta (Carcharhinus falciformis),

    b)

    squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 8

    Mare di Bering

    Articolo 40

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Articolo 41

    TAC

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    Articolo 42

    Autorizzazioni di pesca

    Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

    Articolo 43

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 42.

    Articolo 44

    Divieti

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie ogni qualvolta si trovano nelle acque dell'Unione:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

    b)

    le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

    i)

    pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    pesce sega nano (Pristis clavata);

    iii)

    pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

    iv)

    pesce sega comune (Pristis pristis);

    v)

    pesce sega verde (Pristis zijsron);

    c)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

    d)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    f)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

    g)

    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

    h)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

    i)

    manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

    j)

    manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

    k)

    le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

    i)

    diavolo di mare (Mobula mobular);

    ii)

    Mobula rochebrunei;

    iii)

    Mobula japanica;

    iv)

    Mobula thurstoni;

    v)

    Mobula eregoodootenkee;

    vi)

    razza di Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

    viii)

    Mobula kuhlii;

    ix)

    diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

    l)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

    m)

    razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

    n)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    o)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    p)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. e devono essere immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 45

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 46

    Modifica del regolamento (UE) n. 43/2014

    All'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 43/2014, è aggiunta la lettera seguente:

    «o)

    gamberello boreale nella zona IIIa.»
    .

    Articolo 47

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Articolo 48

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

    L'articolo 12, lettere b), i) e k), nell'articolo 44, lettere b), i) e k), si applicano a decorrere dall'8 febbraio 2015.

    L'articolo 46 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. RINKĒVIČS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 (GU L 212 del 18.7.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

    (4)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

    (5)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

    (8)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

    (10)  Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

    (11)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (12)  Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (14)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (15)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (16)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (17)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

    (18)  Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86).

    (19)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

    (20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (21)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

    (22)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (23)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (24)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (25)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (26)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (27)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

    (28)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (29)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (30)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (31)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (32)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

    (33)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

    (34)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I:

    TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA:

    Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana Francese

    ALLEGATO IB:

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC:

    Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID:

    Specie altamente migratorie — Tutte le zone

    ALLEGATO IE:

    Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO IF:

    Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IG:

    Tonno rosso del sud — Tutte le zone

    ALLEGATO IH:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IJ:

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IIA:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb

    ALLEGATO IIB:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

    ALLEGATO IIC:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

    ALLEGATO IID:

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

    ALLEGATO III:

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

    ALLEGATO IV:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO V:

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VI:

    Zona della convenzione IOTC

    ALLEGATO VII:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO VIII:

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

    Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosmio

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza fiorita

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Limanda limanda

    DAB

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Platichthys flesus

    FLE

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo/gattuccio

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Razza fiorita

    RJN

    Leucoraja naevus

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Passera pianuzza

    FLE

    Platichthys flesus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Nototenia

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Nototenia

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Spinarolo/gattuccio

    DGS

    Squalus acanthias

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

    Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (SAN/04-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    0 (2)

     

     

    Regno Unito

    0 (2)

     

     

    Germania

    0 (2)

     

     

    Svezia

    0 (2)

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (ARU/1/2.)

    Germania

    24

     

     

    Francia

    8

     

     

    Paesi Bassi

    19

     

     

    Regno Unito

    39

     

     

    Unione

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC analitico


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone III e IV

    (ARU/34-C)

    Danimarca

    911

     

     

    Germania

    9

     

     

    Francia

    7

     

     

    Irlanda

    7

     

     

    Paesi Bassi

    43

     

     

    Svezia

    35

     

     

    Regno Unito

    16

     

     

    Unione

    1 028

     

     

    TAC

    1 028

     

    TAC analitico


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (ARU/567.)

    Germania

    329

     

     

    Francia

    7

     

     

    Irlanda

    305

     

     

    Paesi Bassi

    3 434

     

     

    Regno Unito

    241

     

     

    Unione

    4 316

     

     

    TAC

    4 316

     

    TAC analitico


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

    (USK/1214EI)

    Germania

    6 (3)

     

     

    Francia

    6 (3)

     

     

    Regno Unito

    6 (3)

     

     

    Altri

    3 (3)

     

     

    Unione

    21 (3)

     

     

    TAC

    21

     

    TAC analitico


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme 

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (USK/3A/BCD)

    Danimarca

    15

     

     

    Svezia

    7

     

     

    Germania

    7

     

     

    Unione

    29

     

     

    TAC

    29

     

    TAC analitico


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IV

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    64

     

     

    Germania

    19

     

     

    Francia

    44

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Regno Unito

    96

     

     

    Altri

    6 (4)

     

     

    Unione

    235

     

     

    TAC

    235

     

    TAC analitico


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    13

     

     

    Spagna

    46

     

     

    Francia

    548

     

     

    Irlanda

    53

     

     

    Regno Unito

    264

     

     

    Altri

    13 (5)

     

     

    Unione

    937

     

     

    Norvegia

    2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

     

     

    TAC

    3 860

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0

     

     

    Danimarca

    165

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    4

     

     

    Unione

    170

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    (BOR/678-)

    Danimarca

    13 079

     

     

    Irlanda

    36 830

     

     

    Regno Unito

    3 387

     

     

    Unione

    53 296

     

     

    TAC

    53 296

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Aringa (10)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03A.)

    Danimarca

    18 034  (11)

     

     

    Germania

    289 (11)

     

     

    Svezia

    18 865  (11)

     

     

    Unione

    37 188  (11)

     

     

    Norvegia

    5 816

     

     

    Isole Færøer

    600 (12)

     

     

    TAC

    43 604

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    74 079

     

     

    Germania

    46 703

     

     

    Francia

    22 488

     

     

    Paesi Bassi

    57 104

     

     

    Svezia

    4 531

     

     

    Regno Unito

    62 292

     

     

    Unione

    267 197

     

     

    Norvegia

    129 145 (2)

     

     

    TAC

    445 329

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

    (1)

    Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

    (2)

    Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

    50 000

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/*04N-) (1)

    Unione

    50 000

    (1)

    Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).


    Specie:

    Aringa (13)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    1 093  (13)

     

     

    Unione

    1 093

     

     

    TAC

    445 329

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (14)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    5 692

     

     

    Germania

    51

     

     

    Svezia

    916

     

     

    Unione

    6 659

     

     

    TAC

    6 659

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (15)

    Clupea harengus

    Zona:

    IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    78

     

     

    Danimarca

    15 072

     

     

    Germania

    78

     

     

    Francia

    78

     

     

    Paesi Bassi

    78

     

     

    Svezia

    74

     

     

    Regno Unito

    286

     

     

    Unione

    15 744

     

     

    TAC

    15 744

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento


    Specie:

    Aringa (16)

    Clupea harengus

    Zona:

    IVc e VIId (17)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    9 057  (18)

     

     

    Danimarca

    1 049  (18)

     

     

    Germania

    661 (18)

     

     

    Francia

    12 068  (18)

     

     

    Paesi Bassi

    21 478  (18)

     

     

    Regno Unito

    4 673  (18)

     

     

    Unione

    48 986

     

     

    TAC

    445 329

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (19)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    2 536  (20)

     

     

    Francia

    480 (20)

     

     

    Irlanda

    3 427  (20)

     

     

    Paesi Bassi

    2 536  (20)

     

     

    Regno Unito

    13 711  (20)

     

     

    Unione

    22 690  (20)

     

     

    TAC

    22 690

     

    TAC analitico


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIaS (21), VIIb, VIIc

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VI Clyde (22)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    da fissare (23)

     

     

    Unione

    da fissare (24)

     

     

    TAC

    da fissare (24)

     

    TAC precauzionale.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIa (25)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

    1 264

     

     

    Regno Unito

    3 590

     

     

    Unione

    4 854

     

     

    TAC

    4 854

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus 

    Zona:

    VIIe e VIIf

    (HER/7EF.)

    Francia

    465

     

     

    Regno Unito

    465

     

     

    Unione

    930

     

     

    TAC

    930

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIg (26), VIIh (26), VIIj (26) e VIIk (26)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    174

     

     

    Francia

    966

     

     

    Irlanda

    13 527

     

     

    Paesi Bassi

    966

     

     

    Regno Unito

    19

     

     

    Unione

    15 652

     

     

    TAC

    15 652

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    VIII

    (ANE/08.)

    Spagna

    22 500

     

     

    Francia

    2 500

     

     

    Unione

    25 000

     

     

    TAC

    25 000

     

    TAC analitico


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    4 618

     

     

    Portogallo

    5 038

     

     

    Unione

    9 656

     

     

    TAC

    9 656

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    10 (27)

     

     

    Danimarca

    3 336  (27)

     

     

    Germania

    84 (27)

     

     

    Paesi Bassi

    21 (27)

     

     

    Svezia

    584 (27)

     

     

    Unione

    4 035

     

     

    TAC

    4 171

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    62 (28)

     

     

    Germania

    1 (28)

     

     

    Svezia

    37 (28)

     

     

    Unione

    100 (28)

     

     

    TAC

    100 (28)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    862 (29)

     

     

    Danimarca

    4 956  (29)

     

     

    Germania

    3 142  (29)

     

     

    Francia

    1 065  (29)

     

     

    Paesi Bassi

    2 800  (29)

     

     

    Svezia

    33 (29)

     

     

    Regno Unito

    11 369  (29)

     

     

    Unione

    24 227

     

     

    Norvegia

    4 962  (30)

     

     

    TAC

    29 189

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    21 057


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    382 (31)

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

    (COD/5W6-14)

    Belgio

    0

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    12

     

     

    Irlanda

    16

     

     

    Regno Unito

    45

     

     

    Unione

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC precauzionale
     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgio

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0 (32)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIa

    (COD/07A.)

    Belgio

    2

     

     

    Francia

    7

     

     

    Irlanda

    120

     

     

    Paesi Bassi

    1

     

     

    Regno Unito

    52

     

     

    Unione

    182

     

     

    TAC

    182

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unionedella zona COPACE 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    218

     

     

    Francia

    3 568

     

     

    Irlanda

    901

     

     

    Paesi Bassi

    1

     

     

    Regno Unito

    384

     

     

    Unione

    5 072

     

     

    TAC

    5 072

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    73 (33)

     

     

    Francia

    1 428  (33)

     

     

    Paesi Bassi

    43 (33)

     

     

    Regno Unito

    157 (33)

     

     

    Unione

    1 701

     

     

    TAC

    1 701

     

    TAC analitico


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    6

     

     

    Danimarca

    5

     

     

    Germania

    5

     

     

    Francia

    34

     

     

    Paesi Bassi

    27

     

     

    Regno Unito

    2 006

     

     

    Unione

    2 083

     

     

    TAC

    2 083

     

    TAC analitico


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; zona VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (LEZ/56-14)

    Spagna

    469

     

     

    Francia

    1 830

     

     

    Irlanda

    535

     

     

    Regno Unito

    1 295

     

     

    Unione

    4 129

     

     

    TAC

    4 129

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgio

    470 (34)

     

     

    Spagna

    5 216  (34)  (35)

     

     

    Francia

    6 329  (34)  (35)

     

     

    Irlanda

    2 878  (34)  (35)

     

     

    Regno Unito

    2 492  (34)

     

     

    Unione

    17 385

     

     

    TAC

    17 385

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    950

     

     

    Francia

    766

     

     

    Unione

    1 716

     

     

    TAC

    1 716

     

    TAC analitico


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    1 271

     

     

    Francia

    64

     

     

    Portogallo

    42

     

     

    Unione

    1 377

     

     

    TAC

    1 377

     

    TAC analitico


    Specie:

    Limanda e passera pianuzza

    Limanda limanda e Platichthys flesus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (DAB/2AC4-C) per la limanda;

    (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza

    Belgio

    503

     

     

    Danimarca

    1 888

     

     

    Germania

    2 832

     

     

    Francia

    196

     

     

    Paesi Bassi

    11 421

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Regno Unito

    1 588

     

     

    Unione

    18 434

     

     

    TAC

    18 434

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    332 (36)

     

     

    Danimarca

    732 (36)

     

     

    Germania

    357 (36)

     

     

    Francia

    68 (36)

     

     

    Paesi Bassi

    251 (36)

     

     

    Svezia

    9 (36)

     

     

    Regno Unito

    7 641  (36)

     

     

    Unione

    9 390  (36)

     

     

    TAC

    9 390

     

    TAC analitico


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    45

     

     

    Danimarca

    1 152

     

     

    Germania

    18

     

     

    Paesi Bassi

    16

     

     

    Regno Unito

    269

     

     

    Unione

    1 500

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (ANF/56-14)

    Belgio

    191

     

     

    Germania

    218

     

     

    Spagna

    204

     

     

    Francia

    2 350

     

     

    Irlanda

    531

     

     

    Paesi Bassi

    184

     

     

    Regno Unito

    1 635

     

     

    Unione

    5 313

     

     

    TAC

    5 313

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VII

    (ANF/07.)

    Belgio

    3 097  (37)  (38)

     

     

    Germania

    345 (37)  (38)

     

     

    Spagna

    1 231  (37)  (38)

     

     

    Francia

    19 875  (37)  (38)

     

     

    Irlanda

    2 540  (37)  (38)

     

     

    Paesi Bassi

    401 (37)  (38)

     

     

    Regno Unito

    6 027  (37)  (38)

     

     

    Unione

    33 516  (37)  (38)

     

     

    TAC

    33 516  (37)  (38)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    1 368

     

     

    Francia

    7 612

     

     

    Unione

    8 980

     

     

    TAC

    8 980

     

    TAC analitico


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    2 490

     

     

    Francia

    2

     

     

    Portogallo

    495

     

     

    Unione

    2 987

     

     

    TAC

    2 987

     

    TAC analitico


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    12

     

     

    Danimarca

    2 018

     

     

    Germania

    128

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Svezia

    239

     

     

    Unione

    2 399

     

     

    TAC

    2 504

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    252

     

     

    Danimarca

    1 732

     

     

    Germania

    1 103

     

     

    Francia

    1 921

     

     

    Paesi Bassi

    189

     

     

    Svezia

    174

     

     

    Regno Unito

    28 576

     

     

    Unione

    33 947

     

     

    Norvegia

    6 764

     

     

    TAC

    40 711

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (HAD/*04N-)

    Unione

    25 252


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    707 (39)

     

     

    Unione

    707

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    6

     

     

    Germania

    7

     

     

    Francia

    285

     

     

    Irlanda

    203

     

     

    Regno Unito

    2 079

     

     

    Unione

    2 580

     

     

    TAC

    2 580

     

    TAC analitico


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

    5

     

     

    Germania

    6

     

     

    Francia

    250

     

     

    Irlanda

    743

     

     

    Regno Unito

    3 532

     

     

    Unione

    4 536

     

     

    TAC

    4 536

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    93 (40)

     

     

    Francia

    5 561  (40)

     

     

    Irlanda

    1 854  (40)

     

     

    Regno Unito

    834 (40)

     

     

    Unione

    8 342  (40)

     

     

    TAC

    8 342

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIIa

    (HAD/07A.)

    Belgio

    19

     

     

    Francia

    85

     

     

    Irlanda

    511

     

     

    Regno Unito

    566

     

     

    Unione

    1 181

     

     

    TAC

    1 181

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IIIa

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    929

     

     

    Paesi Bassi

    3

     

     

    Svezia

    99

     

     

    Unione

    1 031

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    280

     

     

    Danimarca

    1 209

     

     

    Germania

    314

     

     

    Francia

    1 817

     

     

    Paesi Bassi

    699

     

     

    Svezia

    2

     

     

    Regno Unito

    8 739

     

     

    Unione

    13 060

     

     

    Norvegia

    618 (41)

     

     

    TAC

    13 678

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (WHG/*04N-)

    Unione

    8 848


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (WHG/56-14)

    Germania

    2

     

     

    Francia

    32

     

     

    Irlanda

    79

     

     

    Regno Unito

    150

     

     

    Unione

    263

     

     

    TAC

    263

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIa

    (WHG/07A.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    3

     

     

    Irlanda

    46

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    31

     

     

    Unione

    80

     

     

    TAC

    80

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

    172

     

     

    Francia

    10 565

     

     

    Irlanda

    5 029

     

     

    Paesi Bassi

    86

     

     

    Regno Unito

    1 890

     

     

    Unione

    17 742

     

     

    TAC

    17 742

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIII

    (WHG/08.)

    Spagna

    1 270

     

     

    Francia

    1 905

     

     

    Unione

    3 175

     

     

    TAC

    3 175

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (WHG/9/3411)

    Portogallo

    da fissare (42)

     

     

    Unione

    da fissare (43)

     

     

    TAC

    da fissare (43)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (WHG/04-N.) per il merlano;

    (POL/04-N.) per il merluzzo giallo

    Svezia

    190 (44)

     

     

    Unione

    190

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HKE/3A/BCD)

    Danimarca

    2 523  (46)

     

     

    Svezia

    215 (46)

     

     

    Unione

    2 738

     

     

    TAC

    2 738  (45)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    45

     

     

    Danimarca

    1 845

     

     

    Germania

    212

     

     

    Francia

    408

     

     

    Paesi Bassi

    106

     

     

    Regno Unito

    574

     

     

    Unione

    3 190

     

     

    TAC

    3 190  (47)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/571214)

    Belgio

    468 (48)  (50)

     

     

    Spagna

    15 017  (50)

     

     

    Francia

    23 192  (48)  (50)

     

     

    Irlanda

    2 810  (50)

     

     

    Paesi Bassi

    302 (48)  (50)

     

     

    Regno Unito

    9 155  (48)  (50)

     

     

    Unione

    50 944

     

     

    TAC

    50 944  (49)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    61

    Spagna

    2 422

    Francia

    2 422

    Irlanda

    303

    Paesi Bassi

    30

    Regno Unito

    1 363

    Unione

    6 602


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    15 (51)

     

     

    Spagna

    10 454

     

     

    Francia

    23 478

     

     

    Paesi Bassi

    30 (51)

     

     

    Unione

    33 977

     

     

    TAC

    33 977  (52)

     

    TAC analitico

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgio

    3

    Spagna

    3 028

    Francia

    5 451

    Paesi Bassi

    9

    Unione

    8 491


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    8 848

     

     

    Francia

    849

     

     

    Portogallo

    4 129

     

     

    Unione

    13 826

     

     

    TAC

    13 826

     

    TAC analitico


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    30 106  (53)  (55)

     

     

    Germania

    11 706  (53)  (55)

     

     

    Spagna

    25 524  (53)  (54)  (55)

     

     

    Francia

    20 952  (53)  (55)

     

     

    Irlanda

    23 313  (53)  (55)

     

     

    Paesi Bassi

    36 711  (53)  (55)

     

     

    Portogallo

    2 371  (53)  (54)  (55)

     

     

    Svezia

    7 447  (53)  (55)

     

     

    Regno Unito

    39 065  (53)  (55)

     

     

    Unione

    197 195  (53)  (55)

     

     

    Norvegia

    102 605

     

     

    Isole Færøer

    15 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    25 830

     

     

    Portogallo

    6 457

     

     

    Unione

    32 287  (56)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    0 (57)  (58)

     

     

    Isole Færøer

    25 000  (59)  (60)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (LEM/2AC4-C) per la limanda;

    (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane

    Belgio

    346

     

     

    Danimarca

    953

     

     

    Germania

    122

     

     

    Francia

    261

     

     

    Paesi Bassi

    794

     

     

    Svezia

    11

     

     

    Regno Unito

    3 904

     

     

    Unione

    6 391

     

     

    TAC

    6 391

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

    (BLI/5B67-)

    Germania

    50

     

     

    Estonia

    8

     

     

    Spagna

    157

     

     

    Francia

    3 586

     

     

    Irlanda

    14

     

     

    Lituania

    3

     

     

    Polonia

    2

     

     

    Regno Unito

    912

     

     

    Altri

    14 (61)

     

     

    Unione

    4 746

     

     

    Norvegia

    150 (62)

     

     

    Isole Færøer

    150 (63)

     

     

    TAC

    5 046

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque internazionali della zona XII

    (BLI/12INT-)

    Estonia

    1 (64)

     

     

    Spagna

    533 (64)

     

     

    Francia

    13 (64)

     

     

    Lituania

    5 (64)

     

     

    Regno Unito

    5 (64)

     

     

    Altri

    1 (64)

     

     

    Unione

    558 (64)

     

     

    TAC

    558 (64)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

    (BLI/24-)

    Danimarca

    4

     

     

    Germania

    4

     

     

    Irlanda

    4

     

     

    Francia

    23

     

     

    Regno Unito

    14

     

     

    Altri

    4 (65)

     

     

    Unione

    53

     

     

    TAC

    53

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

    (BLI/03-)

    Danimarca

    3

     

     

    Germania

    2

     

     

    Svezia

    3

     

     

    Unione

    8

     

     

    TAC

    8

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    8

     

     

    Germania

    8

     

     

    Francia

    8

     

     

    Regno Unito

    8

     

     

    Altri

    4 (66)

     

     

    Unione

    36

     

     

    TAC

    36

     

    TAC analitico


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

    (LIN/3A/BCD)

    Belgio

    6 (67)

     

     

    Danimarca

    50

     

     

    Germania

    6 (67)

     

     

    Svezia

    19

     

     

    Regno Unito

    6 (67)

     

     

    Unione

    87

     

     

    TAC

    87

     

    TAC analitico


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IV

    (LIN/04-C.)

    Belgio

    16

     

     

    Danimarca

    243

     

     

    Germania

    150

     

     

    Francia

    135

     

     

    Paesi Bassi

    5

     

     

    Svezia

    10

     

     

    Regno Unito

    1 869

     

     

    Unione

    2 428

     

     

    TAC

    2 428

     

    TAC analitico


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

    (LIN/05EI.)

    Belgio

    9

     

     

    Danimarca

    6

     

     

    Germania

    6

     

     

    Francia

    6

     

     

    Regno Unito

    6

     

     

    Unione

    33

     

     

    TAC

    33

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    32

     

     

    Danimarca

    6

     

     

    Germania

    115

     

     

    Spagna

    2 332

     

     

    Francia

    2 487

     

     

    Irlanda

    623

     

     

    Portogallo

    6

     

     

    Regno Unito

    2 863

     

     

    Unione

    8 464

     

     

    Norvegia

    5 500  (68)  (69)  (70)

     

     

    Isole Færøer

    200 (71)  (72)

     

     

    TAC

    14 164

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    7

     

     

    Danimarca

    835

     

     

    Germania

    23

     

     

    Francia

    9

     

     

    Paesi Bassi

    1

     

     

    Regno Unito

    75

     

     

    Unione

    950

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (NEP/3A/BCD)

    Danimarca

    3 909

     

     

    Germania

    11

     

     

    Svezia

    1 398

     

     

    Unione

    5 318

     

     

    TAC

    5 318

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    933

     

     

    Danimarca

    933

     

     

    Germania

    14

     

     

    Francia

    27

     

     

    Paesi Bassi

    480

     

     

    Regno Unito

    15 456

     

     

    Unione

    17 843

     

     

    TAC

    17 843

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    947

     

     

    Germania

    0

     

     

    Regno Unito

    53

     

     

    Unione

    1 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    29

     

     

    Francia

    115

     

     

    Irlanda

    192

     

     

    Regno Unito

    13 854

     

     

    Unione

    14 190

     

     

    TAC

    14 190

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VII

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 297

     

     

    Francia

    5 257

     

     

    Irlanda

    7 973

     

     

    Regno Unito

    7 092

     

     

    Unione

    21 619

     

     

    TAC

    21 619

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII

    (NEP/*07U16):

    Spagna

    558

    Francia

    349

    Irlanda

    671

    Regno Unito

    272

    Unione

    1 850


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    234

     

     

    Francia

    3 665

     

     

    Unione

    3 899

     

     

    TAC

    3 899

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIc

    (NEP/08C.)

    Spagna

    58

     

     

    Francia

    2

     

     

    Unione

    60

     

     

    TAC

    60

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    64 (73)

     

     

    Portogallo

    190 (73)

     

     

    Unione

    254 (73)

     

     

    TAC

    254

     

    TAC analitico


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    IIIa

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    2 648

     

     

    Svezia

    1 426

     

     

    Unione

    4 074

     

     

    TAC

    7 630

     

    TAC analitico


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    2 429

     

     

    Paesi Bassi

    23

     

     

    Svezia

    98

     

     

    Regno Unito

    720

     

     

    Unione

    3 270

     

     

    TAC

    3 270

     

    TAC analitico


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    357

     

     

    Svezia

    123 (74)

     

     

    Unione

    480

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona:

    Acque della Guiana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    da fissare (75)  (76)

     

     

    Unione

    da fissare (76)  (77)

     

     

    TAC

    da fissare (76)  (77)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    60

     

     

    Danimarca

    7 830

     

     

    Germania

    40

     

     

    Paesi Bassi

    1 506

     

     

    Svezia

    419

     

     

    Unione

    9 855

     

     

    TAC

    10 056

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    2 337

     

     

    Germania

    26

     

     

    Svezia

    263

     

     

    Unione

    2 626

     

     

    TAC

    2 626

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    7 365

     

     

    Danimarca

    23 938

     

     

    Germania

    6 905

     

     

    Francia

    1 381

     

     

    Paesi Bassi

    46 035

     

     

    Regno Unito

    34 066

     

     

    Unione

    119 690

     

     

    Norvegia

    8 686

     

     

    TAC

    128 376

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (PLE/*04N-)

    Unione

    49 114


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (PLE/56-14)

    Francia

    9

     

     

    Irlanda

    261

     

     

    Regno Unito

    388

     

     

    Unione

    658

     

     

    TAC

    658

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIa

    (PLE/07A.)

    Belgio

    28

     

     

    Francia

    12

     

     

    Irlanda

    768

     

     

    Paesi Bassi

    9

     

     

    Regno Unitohe

    281

     

     

    Unione

    1 098

     

     

    TAC

    1 098

     

    TAC analitico


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIb e VIIc

    (PLE/7BC.)

    Francia

    11

     

     

    Irlanda

    63

     

     

    Unione

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIId e VIIe

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    783 (78)

     

     

    Francia

    2 611  (78)

     

     

    Regno Unito

    1 393  (78)

     

     

    Unione

    4 787

     

     

    TAC

    4 787

     

    TAC analitico


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIf e VIIg

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    69

     

     

    Francia

    125

     

     

    Irlanda

    202

     

     

    Regno Unito

    65

     

     

    Unione

    461

     

     

    TAC

    461

     

    TAC analitico


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIh, VIIj e VIIk

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    8

     

     

    Francia

    17

     

     

    Irlanda

    59

     

     

    Paesi Bassi

    34

     

     

    Regno Unito

    17

     

     

    Unione

    135

     

     

    TAC

    135

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    66

     

     

    Francia

    263

     

     

    Portogallo

    66

     

     

    Unione

    395

     

     

    TAC

    395

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (POL/56-14)

    Spagna

    6

     

     

    Francia

    190

     

     

    Irlanda

    56

     

     

    Regno Unito

    145

     

     

    Unione

    397

     

     

    TAC

    397

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VII

    (POL/07.)

    Belgio

    420 (79)

     

     

    Spagna

    25 (79)

     

     

    Francia

    9 667  (79)

     

     

    Irlanda

    1 030  (79)

     

     

    Regno Unito

    2 353  (79)

     

     

    Unione

    13 495  (79)

     

     

    TAC

    13 495

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    252

     

     

    Francia

    1 230

     

     

    Unione

    1 482

     

     

    TAC

    1 482

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIc

    (POL/08C.)

    Spagna

    208

     

     

    Francia

    23

     

     

    Unione

    231

     

     

    TAC

    231

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    273 (80)

     

     

    Portogallo

    9 (80)

     

     

    Unione

    282 (80)

     

     

    TAC

    282

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (POK/2A34.)

    Belgio

    23

     

     

    Danimarca

    2 711

     

     

    Germania

    6 847

     

     

    Francia

    16 112

     

     

    Paesi Bassi

    68

     

     

    Svezia

    373

     

     

    Regno Unito

    5 249

     

     

    Unione

    31 383

     

     

    Norvegia

    34 623  (81)

     

     

    TAC

    66 006

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    (POK/56-14)

    Germania

    269

     

     

    Francia

    2 668

     

     

    Irlanda

    389

     

     

    Regno Unito

    3 022

     

     

    Unione

    6 348

     

     

    Norvegia

    500 (82)

     

     

    TAC

    6 848

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    880 (83)

     

     

    Unione

    880

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    6

     

     

    Francia

    1 245

     

     

    Irlanda

    1 491

     

     

    Regno Unito

    434

     

     

    Unione

    3 176

     

     

    TAC

    3 176

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato;

    (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio

    Belgio

    340

     

     

    Danimarca

    727

     

     

    Germania

    186

     

     

    Francia

    88

     

     

    Paesi Bassi

    2 579

     

     

    Svezia

    5

     

     

    Regno Unito

    717

     

     

    Unione

    4 642

     

     

    TAC

    4 642

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    211 (84)  (85)

     

     

    Danimarca

    8 (84)  (85)

     

     

    Germania

    10 (84)  (85)

     

     

    Francia

    33 (84)  (85)

     

     

    Paesi Bassi

    180 (84)  (85)

     

     

    Regno Unito

    814 (84)  (85)

     

     

    Unione

    1 256  (84)

     

     

    TAC

    1 256

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

    37 (86)

     

     

    Svezia

    10 (86)

     

     

    Unione

    47 (86)

     

     

    TAC

    47

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    725 (87)  (88)  (89)

     

     

    Estonia

    4 (87)  (88)  (89)

     

     

    Francia

    3 255  (87)  (88)  (89)

     

     

    Germania

    10 (87)  (88)  (89)

     

     

    Irlanda

    1 048  (87)  (88)  (89)

     

     

    Lituania

    17 (87)  (88)  (89)

     

     

    Paesi Bassi

    3 (87)  (88)  (89)

     

     

    Portogallo

    18 (87)  (88)  (89)

     

     

    Spagna

    876 (87)  (88)  (89)

     

     

    Regno Unito

    2 076  (87)  (88)  (89)

     

     

    Unione

    8 032  (87)  (88)  (89)

     

     

    TAC

    8 032  (88)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIId

    (SRX/07D.)

    Belgio

    72 (90)  (91)  (92)

     

     

    Francia

    602 (90)  (91)  (92)

     

     

    Paesi Bassi

    4 (90)  (91)  (92)

     

     

    Regno Unito

    120 (90)  (91)  (92)

     

     

    Unione

    798 (90)  (91)  (92)

     

     

    TAC

    798 (91)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    7 (93)  (94)

     

     

    Francia

    1 298  (93)  (94)

     

     

    Portogallo

    1 051  (93)  (94)

     

     

    Spagna

    1 057  (93)  (94)

     

     

    Regno Unito

    7 (93)  (94)

     

     

    Unione

    3 420  (93)  (94)

     

     

    TAC

    3 420  (94)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    17

     

     

    Germania

    30

     

     

    Estonia

    17

     

     

    Spagna

    17

     

     

    Francia

    278

     

     

    Irlanda

    17

     

     

    Lituania

    17

     

     

    Polonia

    17

     

     

    Regno Unito

    1 090

     

     

    Unione

    1 500

     

     

    Norvegia

    1 000  (95)

     

     

    TAC

    2 500

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    658 (97)  (99)

     

     

    Danimarca

    22 709  (97)  (99)

     

     

    Germania

    686 (97)  (99)

     

     

    Francia

    2 073  (97)  (99)

     

     

    Paesi Bassi

    2 088  (97)  (99)

     

     

    Svezia

    6 191  (96)  (97)  (99)

     

     

    Regno Unito

    1 933  (97)  (99)

     

     

    Unione

    36 338  (96)  (97)  (99)

     

     

    Norvegia

    218 398  (98)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    IIIa

    (MAC/*03A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2015

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    13 625

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    3 528

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    26 766 (4)

     

     

    Spagna

    28 (4)

     

     

    Estonia

    223 (4)

     

     

    Francia

    17 846 (4)

     

     

    Irlanda

    89 220 (4)

     

     

    Lettonia

    164 (4)

     

     

    Lituania

    164 (4)

     

     

    Paesi Bassi

    39 033 (4)

     

     

    Polonia

    1 885 (4)

     

     

    Regno Unito

    245 363 (4)

     

     

    Unione

    420 692 (4)

     

     

    Norvegia

    18 852  (100)  (101)

     

     

    Isole Færøer

    39 824  (102)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

     

    Acque dell'unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2015

    (MAC/*4A-EN)

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Acque delle Isole Færøer

    (MAC/*FRO2)

    Germania

    16 154

    2 176

    2 228

    Francia

    10 770

    1 449

    1 485

    Irlanda

    53 847

    7 254

    7 426

    Paesi Bassi

    23 557

    3 172

    3 249

    Regno Unito

    148 087

    19 952

    20 424

    Unione

    252 415

    34 003

    34 812


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    39 674  (103)

     

     

    Francia

    263 (103)

     

     

    Portogallo

    8 201  (103)

     

     

    Unione

    48 138

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    3 332

    Francia

    22

    Portogallo

    689


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone IIa e Iva

    (MAC/2A4A-N)

    Danimarca

    16 521  (104)

     

     

    Unione

    16 521  (104)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (SOL/3A/BCD)

    Danimarca

    172

     

     

    Germania

    10 (105)

     

     

    Paesi Bassi

    17 (105)

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Unione

    205

     

     

    TAC

    205

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    991

     

     

    Danimarca

    453

     

     

    Germania

    793

     

     

    Francia

    198

     

     

    Paesi Bassi

    8 945

     

     

    Regno Unito

    510

     

     

    Unione

    11 890

     

     

    Norvegia

    10 (106)

     

     

    TAC

    11 900

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (SOL/56-14)

    Irlanda

    46

     

     

    Regno Unito

    11

     

     

    Unione

    57

     

     

    TAC

    57

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIa

    (SOL/07A.)

    Belgio

    22

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    38

     

     

    Paesi Bassi

    7

     

     

    Regno Unito

    23

     

     

    Unione

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIb e VIIc

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

     

     

    Irlanda

    36

     

     

    Unione

    42

     

     

    TAC

    42

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIId

    (SOL/07D.)

    Belgio

    938

     

     

    Francia

    1 875

     

     

    Regno Unito

    670

     

     

    Unione

    3 483

     

     

    TAC

    3 483

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIe

    (SOL/07E.)

    Belgio

    30 (107)

     

     

    Francia

    320 (107)

     

     

    Regno Unito

    501 (107)

     

     

    Unione

    851

     

     

    TAC

    851

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIf e VIIg

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    532

     

     

    Francia

    53

     

     

    Irlanda

    27

     

     

    Regno Unito

    239

     

     

    Unione

    851

     

     

    TAC

    851

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIh, VIIj e VIIk

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    32

     

     

    Francia

    64

     

     

    Irlanda

    171

     

     

    Paesi Bassi

    51

     

     

    Regno Unito

    64

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    382

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIIa e VIIIb

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    47

     

     

    Spagna

    9

     

     

    Francia

    3 483

     

     

    Paesi Bassi

    261

     

     

    Unione

    3 800

     

     

    TAC

    3 800

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

    403

     

     

    Portogallo

    669

     

     

    Unione

    1 072

     

     

    TAC

    1 072

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    IIIa

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    22 300  (108)

     

     

    Germania

    47 (108)

     

     

    Svezia

    8 437  (108)

     

     

    Unione

    30 784

     

     

    TAC

    33 280

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    2 506  (110)

     

     

    Danimarca

    198 375  (110)

     

     

    Germania

    2 506  (110)

     

     

    Francia

    2 506  (110)

     

     

    Paesi Bassi

    2 506  (109)

     

     

    Svezia

    1 330  (109)  (110)

     

     

    Regno Unito

    8 271  (110)

     

     

    Unione

    218 000

     

     

    Norvegia

    9 000

     

     

    TAC

    227 000

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    VIId e VIIe

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    26

     

     

    Danimarca

    1 674

     

     

    Germania

    26

     

     

    Francia

    361

     

     

    Paesi Bassi

    361

     

     

    Regno Unito

    2 702

     

     

    Unione

    5 150

     

     

    TAC

    5 150

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    (DGS/03A-C.)

    Danimarca

    0 (111)

     

     

    Svezia

    0 (111)

     

     

    Unione

    0 (111)

     

     

    TAC

    0 (111)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (DGS/2AC4-C)

    Belgio

    0 (112)

     

     

    Danimarca

    0 (112)

     

     

    Germania

    0 (112)

     

     

    Francia

    0 (112)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (112)

     

     

    Svezia

    0 (112)

     

     

    Regno Unito

    0 (112)

     

     

    Unione

    0 (112)

     

     

    TAC

    0 (112)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

    (DGS/15X14)

    Belgio

    0 (113)

     

     

    Germania

    0 (113)

     

     

    Spagna

    0 (113)

     

     

    Francia

    0 (113)

     

     

    Irlanda

    0 (113)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (113)

     

     

    Portogallo

    0 (113)

     

     

    Regno Unito

    0 (113)

     

     

    Unione

    0 (113)

     

     

    TAC

    0 (113)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    13 (116)

     

     

    Danimarca

    5 519  (116)

     

     

    Germania

    487 (114)  (116)

     

     

    Spagna

    102 (116)

     

     

    Francia

    458 (114)  (116)

     

     

    Irlanda

    347 (116)

     

     

    Paesi Bassi

    3 323  (114)  (116)

     

     

    Portogallo

    12 (116)

     

     

    Svezia

    75 (116)

     

     

    Regno Unito

    1 314  (114)  (116)

     

     

    Unione

    11 650

     

     

    Norvegia

    3 550  (115)

     

     

    TAC

    15 200

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

    8 320  (117)  (119)

     

     

    Germania

    6 492  (117)  (118)  (119)

     

     

    Spagna

    8 855  (119)  (121)

     

     

    Francia

    3 341  (117)  (118)  (119)  (121)

     

     

    Irlanda

    21 621  (117)  (119)

     

     

    Paesi Bassi

    26 046  (117)  (118)  (119)

     

     

    Portogallo

    853 (119)  (121)

     

     

    Svezia

    675 (117)  (119)

     

     

    Regno Unito

    7 829  (117)  (118)  (119)

     

     

    Unione

    84 032

     

     

    Isole Færøer

    1 700  (120)

     

     

    TAC

    85 732

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    VIIIc

    (JAX/08C.)

    Spagna

    12 159  (122)  (123)

     

     

    Francia

    211 (122)

     

     

    Portogallo

    1 202  (122)  (123)

     

     

    Unione

    13 572

     

     

    TAC

    13 572

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    IX

    (JAX/09.)

    Spagna

    15 394  (124)  (125)

     

     

    Portogallo

    44 106  (124)  (125)

     

     

    Unione

    59 500

     

     

    TAC

    59 500

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    X; acque dell'Unione della zona COPACE (126)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    da fissare (127)  (128)

     

     

    Unione

    da fissare (129)

     

     

    TAC

    da fissare (129)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell'Unione della zona COPACE (130)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    da fissare (131)  (132)

     

     

    Unione

    da fissare (133)

     

     

    TAC

    da fissare (133)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell'Unione della zona COPACE (134)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    da fissare (135)

     

     

    Unione

    da fissare (136)

     

     

    TAC

    da fissare (136)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    127 882  (137)

     

     

    Germania

    24 (137)  (138)

     

     

    Paesi Bassi

    94 (137)  (138)

     

     

    Unione

    128 000  (137)

     

     

    Norvegia

    15 000

     

     

    Isole Færøer

    7 000  (139)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (4)

    Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2015.


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    800 (140)  (141)

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie:

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    140 (142)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    40

     

     

    Danimarca

    3 625

     

     

    Germania

    409

     

     

    Francia

    168

     

     

    Paesi Bassi

    290

     

     

    Svezia

    Non pertinente (143)

     

     

    Regno Unito

    2 719

     

     

    Unione

    7 250  (144)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    4 000  (145)  (146)

     

     

    Isole Færøer

    150 (147)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

    (7)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

    (8)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

    Molva (LIN/*5B67-)

    5 500

    Brosmio (USK/*5B67-)

    2 923

    (9)  I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t 2 000

    (10)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (11)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

    (12)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

    (13)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (14)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (15)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (16)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (17)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (18)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

    (19)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (20)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

    (21)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (22)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

    il Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′O);

    un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e

    Corsewall Point (55°00.5′N, 05°09.4′O).

    (23)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (24)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (25)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (26)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (27)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (28)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (29)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (30)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (31)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (32)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (33)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (34)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento

    (35)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE)

    (36)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

    (37)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

    (38)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (39)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (40)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (41)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (42)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (43)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

    (44)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

    (45)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

    (46)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (47)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

    (48)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

    (49)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

    (50)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (51)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

    (52)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

    (53)  Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

    (54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (55)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 25 000 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 12,7 %

    (56)  Condizione speciale: nei limiti della percentuale seguente è consentito pescare nella ZEE norvegese o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %

    (57)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri

    (58)  Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 0

    Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia 0 %

    (59)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

    (60)  Condizione speciale: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 6 250

    (61)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (62)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

    (63)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (64)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (65)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (66)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (67)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

    (68)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.): 3 000

    (69)  Compreso il brosmio I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

    Molva (LIN/*5B67-)

    5 500

    Brosmio (USK/*5B67-)

    2 923

    (70)  I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t: 2 000

    (71)  Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

    (72)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6AB.): 75

    (73)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

    (74)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (75)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (76)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (77)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (78)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (79)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

    (80)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

    (81)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (82)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

    (83)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (84)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (85)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (86)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

    (87)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (88)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (89)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.

    (90)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

    (91)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (92)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente.

    (93)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (94)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (95)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

    (96)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-): 312

    Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (97)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

    (98)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 63 324

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.): 3 000

    (99)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona Iia

    (MAC/*02AN-)

    Acque delle Isole Færøer

    (MAC/*FRO1)

    Belgio

    89

    91

    Danimarca

    3 060

    3 131

    Germania

    92

    95

    Francia

    279

    286

    Paesi Bassi

    281

    288

    Svezia

    834

    854

    Regno Unito

    260

    267

    Unione

    4 895

    5 012

    (100)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

    (101)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 43 680

    (102)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færœr. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

    (103)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    (104)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) sono comunicate separatamente.

    (105)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

    (106)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

    (107)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (108)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*03A.) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (109)  Inclusi i cicerelli.

    (110)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (111)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (112)  Questo TAC si applica allo spinarolo e alla canesca (Galeorhinus galeus). Queste specie non possono essere catturate nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (113)  Questo TAC si applica allo spinarolo e alla canesca (Galeorhinus galeus). Queste specie non possono essere catturate nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate

    (114)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

    (115)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

    (116)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo e merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (117)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2015, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (118)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (119)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo e merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (120)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

    (121)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

    (122)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (1)

    Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (123)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

    (124)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (125)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

    (126)  Acque circostanti le Isole Azzorre.

    (127)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (128)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (129)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

    (130)  Acque circostanti Madera.

    (131)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (132)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (133)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

    (134)  Acque circostanti le Isole Canarie.

    (135)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (136)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (137)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (138)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    (139)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili(NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    (140)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (141)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.). 400

    (142)  Da pescare esclusivamente con palangari.

    (143)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (144)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (145)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

    (146)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (147)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie:

    Grancevole artiche

    Chionoecetes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PCR/N1GRN.)

    Irlanda

    16 (1)

     

     

    Spagna

    109 (1)

     

     

    Unione

    125 (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2-)

    Belgio

    5 (2)  (3)

     

     

    Danimarca

    4 694  (2)  (3)

     

     

    Germania

    822 (2)  (3)

     

     

    Spagna

    15 (2)  (3)

     

     

    Francia

    202 (2)  (3)

     

     

    Irlanda

    1 215  (2)  (3)

     

     

    Paesi Bassi

    1 679  (2)  (3)

     

     

    Polonia

    238 (2)  (3)

     

     

    Portogallo

    15 (2)  (3)

     

     

    Finlandia

    73 (2)  (3)

     

     

    Svezia

    1 739  (2)  (3)

     

     

    Regno Unito

    3 000  (2)  (3)

     

     

    Unione

    13 697  (2)  (3)

     

     

    TAC

    non stabilito

     

    TAC analitico

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    (HER/*2AJMN)

     

    0


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 480

     

     

    Grecia

    307

     

     

    Spagna

    2 766

     

     

    Irlanda

    307

     

     

    Francia

    2 276

     

     

    Portogallo

    2 766

     

     

    Regno Unito

    9 622

     

     

    Unione

    20 524

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 636  (4)

     

     

    Regno Unito

    364 (4)

     

     

    Unione

    2 000  (4)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    6 656  (7)

     

     

    Spagna

    13 283  (7)

     

     

    Francia

    3 154  (7)

     

     

    Polonia

    2 728  (7)

     

     

    Portogallo

    2 660  (7)

     

     

    Regno Unito

    4 446  (7)

     

     

    Altri Stati membri

    250 (5)  (7)

     

     

    Unione

    33 176  (6)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino

    Germania

    19

     

     

    Francia

    114

     

     

    Regno Unito

    817

     

     

    Unione

    950

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (HAL/514GRN)

    Portogallo

    125

     

     

    Unione

    125

     

     

    Norvegia

    75 (8)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (HAL/N1GRN.)

    Unione

    125

     

     

    Norvegia

    75 (9)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GRV/514GRN)

    Unione

    120 (10)

     

     

    TAC

    Non pertinente (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    120 (12)

     

     

    TAC

    Non pertinente (13)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    IIb

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Svezia

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Tutti gli Stati membri

    0 (14)

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    257

     

     

    Francia

    154

     

     

    Regno Unito

    789

     

     

    Unione

    1 200

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    880

     

     

    Germania

    60

     

     

    Francia

    96

     

     

    Paesi Bassi

    84

     

     

    Regno Unito

    880

     

     

    Unione

    2 000  (15)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e molva dypterygia

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (LIN/05B-F.) per la molva;

    (BLI/05B-F.) per la molva azzurra

    Germania

    439

     

     

    Francia

    975

     

     

    Regno Unito

    86

     

     

    Unione

    1 500  (16)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    825

     

     

    Francia

    825

     

     

    Unione

    1 650

     

     

    Norvegia

    2 550

     

     

    Isole Færøer

    1 300

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    1 000

     

     

    Francia

    1 000

     

     

    Unione

    2 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    2 040

     

     

    Francia

    328

     

     

    Regno Unito

    182

     

     

    Unione

    2 550

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    60

     

     

    Germania

    372

     

     

    Francia

    1 812

     

     

    Paesi Bassi

    60

     

     

    Regno Unito

    696

     

     

    Unione

    3 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    25 (17)

     

     

    Regno Unito

    25 (17)

     

     

    Unione

    50 (17)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    1 925  (18)

     

     

    Unione

    1 925  (18)

     

     

    Norvegia

    575 (18)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    3 686

     

     

    Regno Unito

    194

     

     

    Unione

    3 880  (19)

     

     

    Norvegia

    575

     

     

    Isole Færøer

    110

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    0

     

     

    Lettonia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Polonia

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214D)

    Estonia

    44 (20)  (21)

     

     

    Germania

    896 (20)  (21)

     

     

    Spagna

    157 (20)  (21)

     

     

    Francia

    84 (20)  (21)

     

     

    Irlanda

    0 (20)  (21)

     

     

    Lettonia

    16 (20)  (21)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (20)  (21)

     

     

    Polonia

    81 (20)  (21)

     

     

    Portogallo

    188 (20)  (21)

     

     

    Regno Unito

    2 (20)  (21)

     

     

    Unione

    1 468  (20)  (21)

     

     

    TAC

    9 500  (20)  (21)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    766 (22)

     

     

    Spagna

    95 (22)

     

     

    Francia

    84 (22)

     

     

    Portogallo

    405 (22)

     

     

    Regno Unito

    150 (22)

     

     

    Unione

    1 500  (22)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (RED/1/2INT)

    Unione

    Non pertinente (23)  (24)

     

     

    TAC

    Da fissare

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14P)

    Germania

    1 334  (25)  (26)  (27)

     

     

    Francia

    7 (25)  (26)  (27)

     

     

    Regno Unito

    9 (25)  (26)  (27)

     

     

    Unione

    1 350  (25)  (26)  (27)

     

     

    Norvegia

    800 (25)  (26)

     

     

    Isole Færøer

    50 (25)  (26)  (28)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14D)

    Germania

    1 976  (29)

     

     

    Francia

    10 (29)

     

     

    Regno Unito

    14 (29)

     

     

    Unione

    2 000  (29)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque islandesi della zona Va

    (RED/05A-IS)

    Belgio

    0 (30)  (31)

     

     

    Germania

    0 (30)  (31)

     

     

    Francia

    0 (30)  (31)

     

     

    Regno Unito

    0 (30)  (31)

     

     

    Unione

    0 (30)  (31)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    8

     

     

    Germania

    1 012

     

     

    Francia

    68

     

     

    Regno Unito

    12

     

     

    Unione

    1 100

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    117 (32)

     

     

    Francia

    47 (32)

     

     

    Regno Unito

    186 (32)

     

     

    Unione

    350 (32)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie (33)

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    322

     

     

    Francia

    289

     

     

    Regno Unito

    189

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    54

     

     

    Francia

    42

     

     

    Regno Unito

    204

     

     

    Unione

    300

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  La pesca è vietata tra il 1o gennaio e il 31 marzo nelle acque groenlandesi della sottozona NAFO 1 a nord di 64° 15′ N.

    (2)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

    (3)  Contingenti provvisori in attesa delle consultazioni tra gli Stati costieri NEAFC nel 2015.

    (4)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

    1.

    non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2015;

    2.

    possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

    Codici di dichiarazione

    Limiti geografici

    COD/GRL1

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e a sud di 67°00′ N e ad est di 35°15′O.

    COD/GRL2

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30′N e 63°45′N ad est di 44°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e tra 44°00′O e 35°15′O.

    COD/GRL3

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e a est di 42°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00′N e 62°30′N ad est di 44°00′O.

    COD/GRL4

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45′N e 59°00′N ad ovest di 44°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e ad ovest di 42°00′O.

    (5)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (6)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (7)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (8)  Da pescare con palangari (HAL/*514GN).

    (9)  Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).

    (10)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (11)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    60

    (12)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (13)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    60.

    (14)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

    (15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

    (16)  Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 500

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Da pescare a sud di 68° N.

    (19)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

    (20)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (21)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1o luglio 2015.

    (22)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (23)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    (24)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (25)  Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 1o luglio 2015.

    (26)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (27)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (28)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

    (29)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    59°15′N

    54°26′O

    2

    59°15′N

    44°00′O

    3

    59°30′N

    42°45′O

    4

    60°00′N

    42°00′O

    5

    62°00′N

    40°30′O

    6

    62°00′N

    40°00′O

    7

    62°40′N

    40°15′O

    8

    63°09′N

    39°40′O

    9

    63°30′N

    37°15′O

    10

    64°20′N

    35°00′O

    11

    65°15′N

    32°30′O

    12

    65°15′N

    29°50′O

    (30)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

    (31)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2015.

    (32)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (33)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0 (1)

     

     

    TAC

    0 (1)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0 (2)

     

     

    TAC

    0 (2)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    153

     

     

    Germania

    642

     

     

    Lettonia

    153

     

     

    Lituania

    153

     

     

    Polonia

    523

     

     

    Spagna

    1 975

     

     

    Francia

    275

     

     

    Portogallo

    2 708

     

     

    Regno Unito

    1 285

     

     

    Unione

    7 867

     

     

    TAC

    13 795

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3L

    (WIT/N3L.)

    Unione

    0 (3)

     

     

    TAC

    0 (3)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonia

    44

     

     

    Lettonia

    44

     

     

    Lituania

    44

     

     

    Unione

    133

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0 (4)

     

     

    TAC

    0 (4)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0 (5)

     

     

    TAC

    0 (5)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128 (6)

     

     

    Lettonia

    128 (6)

     

     

    Lituania

    128 (6)

     

     

    Polonia

    227 (6)

     

     

    Unione

    Non pertinente (6)  (7)

     

     

    TAC

    34 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0 (8)

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0 (9)

     

     

    TAC

    0 (9)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3L (10)

    (PRA/N3L.)

    Estonia

    0 (11)

     

     

    Lettonia

    0 (11)

     

     

    Lituania

    0 (11)

     

     

    Polonia

    0 (11)

     

     

    Spagna

    0 (11)

     

     

    Portogallo

    0 (11)

     

     

    Unione

    0 (11)

     

     

    TAC

    0 (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (12)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente (13)  (14)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    313

     

     

    Germania

    319

     

     

    Lettonia

    44

     

     

    Lituania

    22

     

     

    Spagna

    4 281

     

     

    Portogallo

    1 789

     

     

    Unione

    6 768

     

     

    TAC

    11 543

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razza

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

     

     

    Lituania

    62

     

     

    Spagna

    3 403

     

     

    Portogallo

    660

     

     

    Unione

    4 408

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    514

     

     

    Germania

    354

     

     

    Lettonia

    514

     

     

    Lituania

    514

     

     

    Unione

    1 896

     

     

    TAC

    10 400

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571  (15)

     

     

    Germania

    513 (15)

     

     

    Lettonia

    1 571  (15)

     

     

    Lituania

    1 571  (15)

     

     

    Spagna

    233 (15)

     

     

    Portogallo

    2 354  (15)

     

     

    Unione

    7 813  (15)

     

     

    TAC

    6 700  (15)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3°

    (RED/N3°.)

    Spagna

    1 771

     

     

    Portogallo

    5 229

     

     

    Unione

    7 000

     

     

    TAC

    20 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0 (16)

     

     

    Lituania

    0 (16)

     

     

    Unione

    0 (16)

     

     

    TAC

    0 (16)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

     

     

    Portogallo

    333

     

     

    Unione

    588 (17)

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015.

    (7)  Quota spettante all'Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 611

    (8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    (11)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (12)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    2

    47° 30′ 0

    44° 15′ 0

    3

    46° 55′ 0

    44° 15′ 0

    4

    46° 35′ 0

    44° 30′ 0

    5

    46° 35′ 0

    45° 40′ 0

    6

    47° 30′ 0

    45° 40′ 0

    7

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    (13)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    0

    0

    Estonia

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Lettonia

    0

    0

    Lituania

    0

    0

    Polonia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    (14)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (15)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2015 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 350.

    Una volta raggiunte le 6 500 tonnellate, la pesca diretta di questo stock deve cessare. Il TAC rimanente può essere mantenuto come cattura accessoria e deve essere limitato al 5 % delle catture di merluzzo bianco nella zona 3M.

    (16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (17)  Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

    Spagna

    509

    Portogallo

    667

    Unione

    1 176

    ALLEGATO ID

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

    I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    81,99 (4)

     

     

    Grecia

    152,39

     

     

    Spagna

    2 956,92  (2)  (4)

     

     

    Francia

    2 917,71  (2)  (3)  (4)

     

     

    Croazia

    461,16 (6)

     

     

    Italia

    2 302,8  (4)  (5)

     

     

    Malta

    188,93 (4)

     

     

    Portogallo

    278,05

     

     

    Altri Stati membri

    32,97 (1)

     

     

    Unione

    9 372,92  (2)  (3)  (4)  (5)

     

     

    TAC

    15 821

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    7 167,47  (8)

     

     

    Portogallo

    1 035,24  (8)

     

     

    Altri Stati membri

    144,80 (7)  (8)

     

     

    Unione

    8 347,50

     

     

    TAC

    13 700

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    5 248,01  (9)

     

     

    Portogallo

    447,18 (9)

     

     

    Unione

    5 695,19

     

     

    TAC

    15 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    2 510,64  (11)

     

     

    Spagna

    17 690,58  (11)

     

     

    Francia

    4 421,71  (11)

     

     

    Regno Unito

    195,89 (11)

     

     

    Portogallo

    2 120,3  (11)

     

     

    Unione

    26 939,13  (10)

     

     

    TAC

    28 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    847,44

     

     

    Francia

    278,5

     

     

    Portogallo

    593,06

     

     

    Unione

    1 719

     

     

    TAC

    24 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    15 158,0

     

     

    Francia

    8 905,37

     

     

    Portogallo

    5 403,73

     

     

    Unione

    29 467,10

     

     

    TAC

    85 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    10,36

     

     

    Francia

    454,84

     

     

    Portogallo

    62,80

     

     

    Unione

    528,00

     

     

    TAC

    1 985

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    24,31

     

     

    Portogallo

    27,3

     

     

    Unione

    51,61

     

     

    TAC

    355

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    452,12

    Francia

    203,99

    Unione

    656,10

    (3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100,00

    Unione

    100,00

    (4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    59,14

    Francia

    58,35

    Italia

    46,06

    Cipro

    3,78

    Malta

    5,56

    Unione

    172,89

    (5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    46,06

    Unione

    46,06

    (6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    415,04

    Unione

    415,04

    (7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (8)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    (9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    (10)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007(1), il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

    (1)

    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (11)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    2 659

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    309

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200  (2)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (LIC/F5852.)

    TAC

    150 (3)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 400  (4)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

    0

    Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

    720

    Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

    1 680


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico settentrionale

    (TOP/F484N.)

    TAC

    42 (5)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    4 410  (6)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico meridionale

    (TOA/F484S.)

    TAC

    28 (7)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

    155 000

    Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

    279 000

    Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

    279 000

    Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

    93 000


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)

    277 000

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)

    163 000


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):

    260 000

    Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

    192 000


    Specie:

    Nototenia

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470  (8)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOS/F483.)

    TAC

    300 (9)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80 (10)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GRV/F5852.)

    TAC

    360 (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (GRV/F483.)

    TAC

    120 (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (GRV/F484.)

    TAC

    11 (13)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Notothenia rossii

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOR/F483.)

    TAC

    300 (14)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SGI/F483.)

    TAC

    300 (15)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SRX/F483.)

    TAC

    120 (16)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (SRX/F484.)

    TAC

    3 (17)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120 (18)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50 (19)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

    da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

    prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E; e

    procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2015 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

    (5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.

    (6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

    (7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

    (8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200 (1)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    200

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    Sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    276

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottozona D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    0

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (3)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0 (4)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pseudopentaceros spp

    Pseudopentaceros spp

    Zona:

    SEAFO

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    143

     

    TAC precauzionale

    (1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate.

    (2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate.

    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

    Specie:

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone

    (SBF/F41-81)

    Unione

    10 (1)

     

     

    TAC

    14 647

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    da stabilire (1)

     

     

    Paesi Bassi

    da stabilire (1)

     

     

    Lituania

    da stabilire (1)

     

     

    Polonia

    da stabilire (1)

     

     

    Unione

    da stabilire (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Da modificare a seguito della terza riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà nel febbraio 2015.


    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

    1.2.

    Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

    2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

    Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

    3.   Autorizzazioni

    Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.   Sforzo di pesca massimo consentito

    4.1.

    Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

    4.2.

    I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

    5.   Gestione

    5.1.

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    5.2.

    Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    5.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    6.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

    7.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    Allegato IIA, appendice 1

    Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

    a)

    Kattegat:

    Attrezzo regolamentato

    DK

    DE

    SE

    TR1

    197 929

    4 212

    16 610

    TR2

    830 041

    5 240

    327 506

    TR3

    441 872

    0

    490

    BT1

    0

    0

    0

    BT2

    0

    0

    0

    GN

    115 456

    26 534

    13 102

    GT

    22 645

    0

    22 060

    LL

    1 100

    0

    25 339

    b)

    Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DK

    DE

    ES

    FR

    IE

    NL

    SE

    UK

    TR1

    895

    3 385 928

    954 390

    1 409

    1 505 354

    157

    257 266

    172 064

    6 185 460

    TR2

    193 676

    2 841 906

    357 193

    0

    6 496 811

    10 976

    748 027

    604 071

    5 037 332

    TR3

    0

    2 545 009

    257

    0

    101 316

    0

    36 617

    1 024

    8 482

    BT1

    1 427 574

    1 157 265

    29 271

    0

    0

    0

    999 808

    0

    1 739 759

    BT2

    5 401 395

    79 212

    1 375 400

    0

    1 202 818

    0

    28 307 876

    0

    6 116 437

    GN

    163 531

    2 307 977

    224 484

    0

    342 579

    0

    438 664

    74 925

    546 303

    GT

    0

    224 124

    467

    0

    4 338 315

    0

    0

    48 968

    14 004

    LL

    0

    56 312

    0

    245

    125 141

    0

    0

    110 468

    134 880

    c)

    Divisione CIEM VIIa:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    FR

    IE

    NL

    UK

    TR1

    0

    48 193

    33 539

    0

    339 592

    TR2

    10 166

    744

    475 649

    0

    1 086 399

    TR3

    0

    0

    1 422

    0

    0

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    BT2

    843 782

    0

    514 584

    200 000

    111 693

    GN

    0

    471

    18 255

    0

    5 970

    GT

    0

    0

    0

    0

    158

    LL

    0

    0

    0

    0

    70 614

    d)

    Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DE

    ES

    FR

    IE

    UK

    TR1

    0

    9 320

    186 864

    1 057 828

    428 820

    1 033 273

    TR2

    0

    0

    0

    34 926

    14 371

    2 203 071

    TR3

    0

    0

    0

    0

    273

    16 027

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    117 544

    BT2

    0

    0

    0

    0

    3 801

    4 626

    GN

    0

    35 442

    13 836

    302 917

    5 697

    213 454

    GT

    0

    0

    0

    0

    1 953

    145

    LL

    0

    0

    1 402 142

    184 354

    4 250

    630 040


    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

    ii)

    reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

    b)

    «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    d)

    «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 8;

    e)

    «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

    3.   Limitazioni dell'attività

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    5.1.

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    5.2.

    Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

    6.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

    6.1.

    Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nei due anni civili 2012 o 2013 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo;

    6.2.

    Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.

    6.3.

    Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

    6.4.

    L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

    Condizioni speciali

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

     

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    ES

    114

    FR

    109

    PT

    113

    6.1.a) e 6.1.b)

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    Illimitato

    7.   Sistema di kilowatt-giorni

    7.1.

    Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

    7.2.

    Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

    7.3.

    Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    c)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

    7.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    8.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    8.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    8.3.

    I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    8.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

    8.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    8.6.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

    8.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    9.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    9.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    9.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    9.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    9.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    10.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    11.   Periodi di gestione

    11.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    11.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    11.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

    12.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    12.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    12.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    12.4.

    Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

    12.5.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    14.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    15.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    16.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR

    =

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangari di fondo

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (5)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (6)

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR

    =

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangari di fondo

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    2

    S

    Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

    (7)

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (8)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).


    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2014 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2015 e il 31 gennaio 2016, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2015.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)

    «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    «zona», la divisione CIEM VIIe;

    d)

    «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1o febbraio 2015 al 31 gennaio 2016.

    3.   Limitazioni dell'attività

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1

    Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2

    Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    BE

    164

    FR

    175

    UK

    207

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    BE

    164

    FR

    178

    UK

    164

    6.   Sistema di kilowatt-giorni

    6.1.

    Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

    7.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    7.6.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    8.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    8.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    9.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   Periodi di gestione

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    13.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    15.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT

    =

    sfogliare ≥ 80 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco < 220 mm

    TN

    =

    tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimentodi giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT

    =

    sfogliare ≥ 80 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco < 220 mm

    TN

    =

    tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IID

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1

    31-34 E9-F2; 35 E9-F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

    2

    31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

    3

    41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

    4

    38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

    5

    47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

    6

    41-43 G0-G3; 44 G1

    7

    47-51 E7-E9

    Allegato IID, appendice 1

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

    Image 1

    ALLEGATO III

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    da fissare

    DK

    da fissare

    da fissare

    DE

    da fissare

    FR

    da fissare

    IE

    da fissare

    NL

    da fissare

    PL

    da fissare

    SV

    da fissare

    UK

    da fissare

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non assegnate

    2

    Sgombro (1)

    Non pertinente

    Non pertinente

    70

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Acque delle Isole Færøer

    Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

    8 (2)

    Non pertinente

    4

     

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    70

    Non pertinente

    22 (4)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

    Pesca con palangari

    10

    UK

    10

    6

    Sgombro

    12

    DK

    1

    12

    BE

    0

    DE

    1

    FR

    1

    IE

    2

    NL

    1

    SE

    1

    UK

    5

     

    Aringa, a nord di 61° 00′ N

    da fissare

    DK

    da fissare

    da fissare

    DE

    da fissare

    IE

    da fissare

    FR

    da fissare

    NL

    da fissare

    SE

    da fissare

    UK

    da fissare


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

    (3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)  Questi dati sono inseriti tra i dati delle «Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».


    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

    1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    8

    Unione

    68

    2.   Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    152

    Francia

    94

    Italia

    30

    Cipro

    6 (2)

    Malta

    28 (3)

    Unione

    310

    3.   Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    11

    Italia

    12

    Unione

    23

    4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Numero di pescherecci (4)

     

    Cipro (5)

    Grecia (6)

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (7)

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    1

    11

    12

    17

    6

    1

    Pescherecci con palangari

    6 (8)

    0

    0

    30

    8

    59

    28

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    0

    8

    70

    0

    Pescherecci con lenze a mano

    0

    0

    12

    0

    29

    0

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Altri pescherecci artigianali (9)

    0

    21

    0

    0

    94

    83

    0


    Tabella B

    Capacità totale espressa in stazza lorda

     

    Cipro

    Croazia

    Grecia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta

    Pescherecci con reti da circuizione

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con palangari

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Tonniere con lenze e canne

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze a mano

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci da traino

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Altri pescherecci artigianali

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

     

    Numero di tonnare (10)

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    2

    6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in t)

    Spagna

    14

    11 852

    Italia

    15

    13 000

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    7

    7 880

    Malta

    8

    12 300


    Tabella B

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

    Spagna

    5 855

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 768


    (1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali Dell'Unione.

    (2)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.

    (3)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.

    (4)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.

    (7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.


    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    PARTE A

    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    Pesci a pinne

    FAO 48.1. Antartico (1)

    FAO 48.2. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi (1)

    FAO 48.3.

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antartico

    Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2015

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antartico (1)

    FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′ E (1)

    FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.7. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)  (2)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antartico

    Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

    PARTE B

    TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2014/2015

    Sottozona/ Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Dissostichus spp. limiti di cattura (t)

    Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3)

    SSRU

    Limite

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    58.4.1.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

    A, B, F

    0

    724

    50

    116

    100 (da distribuire per 20, 20 per SSRU eccetto quella chiusa (ABF))

    C (4)

    252

    D (4)

    42

    E

    315

    G (4)

    68

    H (4)

    42

    58.4.2.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

    A

    0

    35

    50

    20

    20

    B, C, D

    0

    E (inclusa) 58.4.2_1)

    35

    58.4.3a.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

    Non pertinente

     

    32

    50

    26

    20

    88.1.

    Tutta la sottozona

    Dal 1o dicembre 2014 al 31 agosto 2015

    A, D, E, F, M

    0

    3 044  (5)

    152

    430

    160

    B, C, G

    371

    A, D, E, F, M

    0

    A, D, E, F, M

    0

    A, D, E, F, M

    0

    H, I, K

    2 099

    B, C, G

    50

    B, C, G

    40

    B, C, G

    60

    J, L

    306

    H, I, K

    112

    H, I, K

    320

    H, I, K

    60

     

     

    J, L

    50

    J, L

    70

    J, L

    40

    88.2.

    A sud di 65° S

    Dal 1o dicembre 2014 al 31 agosto 2015

    A, B, I

    0

    619

    50

    99

    120

    C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)

    419

    A, B, I

    0

    A, B, I

    0

    A, B, I

    0

    H

    200

    C, D, E, F, G

    50

    C, D, E, F, G

    67

    C, D, E, F, G

    100

    H

    50

    H

    32

    H

    20

    Allegato V, parte B, appendice

    ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    48.6

    A

    Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

     

    B

    Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

    58.4.1

    A

    Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

     

    B

    Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

     

    H

    Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

    58.4.2

    A

    Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

     

    B

    Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

     

    C

    Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

     

    D

    Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

     

    E

    Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

    58.4.3a

    A

    Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.3b

    A

    Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

     

    B

    Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

     

    D

    Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

     

    E

    Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.4

    A

    Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

     

    B

    Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

     

    C

    Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

     

    D

    Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

    58.6

    A

    Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

     

    B

    Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

     

    C

    Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

     

    D

    Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

    58.7

    A

    Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

     

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

     

    F

    Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

     

    G

    Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

     

    H

    Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    I

    Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

     

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

     

    K

    Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

     

    L

    Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

     

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    88.2

    A

    Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    D

    Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    E

    Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    F

    Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

     

    G

    Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    H

    Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

     

    I

    Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

    88.3

    A

    Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

    PARTE C

    ALLEGATO 21-03/A

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informazioni generali

    Membro:

    Campagna di pesca:

    Nome della nave:

    Livello delle catture previsto (in tonnellate):

    Sottozone e divisioni delle intenzioni di pesca

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche delle intenzioni di pesca del krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Le intenzioni di pesca del krill antartico in altre sottozone e divisioni devono essere notificate a titolo della misura di conservazione 21-02.

    Sottozona/Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Tecnica di pesca

    Selezionare la casella corrispondente

     

    ☐ Rete da traino convenzionale

     

    ☐ Sistema di pesca continua

     

    ☐ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

     

    ☐ Altri metodi: precisare

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (6)

    Congelato intero

     

    Bollito

     

    Farina

     

    Olio

     

    Altro prodotto, precisare

     

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete

     

     

     

    Apertura verticale massima (m)

     

     

     

    Apertura orizzontale massima (m)

     

     

     

    Circonferenza dell'apertura della rete (7) (m)

     

     

     

    Area dell'apertura (m2)

     

     

     

    Dimensione media delle maglie nella parte della rete (9) (mm)

    Esterna (8)

    Interna (8)

    Esterna (8)

    Interna (8)

    Esterna (8)

    Interna (8)

    1a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    2a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    3a parte della rete

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

     

     

     

     

    Schema(i) delle reti:

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

    1.

    lunghezza e larghezza di ogni parte della rete a strascico (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

    2.

    la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);

    3.

    la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

    4.

    i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti a strascico (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico si incrosti sulla maglia o scappi.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema(i) del dispositivo:

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

     

     

     

    Fabbricante

     

     

     

    Modello

     

     

     

    Frequenze del trasduttore (kHz)

     

     

     

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

    Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10)

    ALLEGATO 21-03/B

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DIRETTA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio

    Formula

    W= larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    L= lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ= fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H= profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro (10)

    Formula

    V= volume di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (10)

    Osservazione diretta

    litro

    Fkrill= proporzione di krill antartico nel campione

    Per cala (10)

    Correzione volume flussometro

    ρ= fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Flussometro (11)

    Formula

    V= volume della pasta di krill antartico

    Per cala (10)

    Osservazione diretta

    litro

    M= quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in volume

    Per cala (10)

    Osservazione diretta

    kg

    ρ= densità della pasta di krill antartico

    Variabile

    Osservazione diretta

    Kg/litro

    Bilancia di flusso

    Formula

    M= peso medio di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (11)

    Osservazione diretta

    kg

    F= proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

    Vassoio

    Formula

    M tray= peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    kg

    M= peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    kg

    N= numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

    Conversione in farina

    Formula

    M meal= peso di farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    kg

    MCF= coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

    Volume del sacco

    Formula

    W= larghezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    H= altezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ= fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L= lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    precisare

     

     

     

     

    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

    Ogni mese (12)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro (12)

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)

    Più di una volta al mese (12)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala (13)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

    misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro (13)

    Prima della pesca

    Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

    Ogni settimana (12)

    Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) presso dal flussometro corrispondente

    Ogni cala (13)

    Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia 1 kg/litro

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)

    Ogni cala (13)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il disegno dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese (12)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso di farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Volume del sacco

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

    Ogni mese (12)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

    (3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

    razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;

    Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;

    altre specie frammiste: 20 t per SSRU.

    (4)  Include un limite di cattura di 42 t per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 201/2015.

    (5)  Un limite di cattura a fini di ricerca di 200 t è destinato a un'indagine di ricerca nella sottozona 88.2, SSRU A e B.

    (6)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

    (7)  Prevista in condizioni operative.

    (8)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (9)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

    (10)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (11)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (12)  Un nuovo periodo di un mese comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

    (13)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    ALLEGATO VI

    ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

    1.

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    28

    47 520

    Portogallo

    5

    1 627

    Unione

    55

    110 511

    2.

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41 (1)

    7 882

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    87

    27 797

    3.

    Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

    4.

    Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

    (1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14


    ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    da fissare

    da fissare

    Isole Færøer

    Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

    Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    da fissare

    da fissare

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    14

    14

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela (1)

    Lutiani (acque della Guiana francese)

    45

    45


    (1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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