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Document 32015R0045

    Regolamento (UE) 2015/45 della Commissione, del 14 gennaio 2015 , che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 dai veicoli commerciali leggeri Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 9 del 15.1.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/45/oj

    15.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 9/1


    REGOLAMENTO (UE) 2015/45 DELLA COMMISSIONE

    del 14 gennaio 2015

    che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

    vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Norme dettagliate relative all'approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (4).

    (2)

    Al fine di tener conto dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici di CO2 per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell'omologazione dei veicolo e i risparmi dovrebbero essere specificati separatamente, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato a norma della direttiva 2007/46/CE.

    (3)

    Di conseguenza, è necessario modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.

    (4)

    La modifica dei documenti utilizzati per l'omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli commerciali leggeri equipaggiati con eco-innovazioni e, d'altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 ottenuto grazie alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante o di una versione specifica di un veicolo.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) stabilisce le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli in relazione alle emissioni di CO2 e le prescrizioni relative alla misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.

    (7)

    Occorre concedere un periodo di tempo sufficiente per consentire ai fabbricanti e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme.

    (8)

    I fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, la certificazione dei risparmi di CO2 dovuto alla realizzazione di tecnologie innovative, prima della data di applicazione delle nuove norme.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente regolamento.

    A decorrere dal 1o gennaio 2016 le omologazioni dei tipi di veicoli equipaggiati con tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 sono concesse a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

    Al massimo a decorrere dal 1o gennaio 2016 i costruttori rilasciano certificati di conformità per tutti i veicoli nuovi a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

    (5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

    1)

    nell'allegato I, i punti 3.5.6 e 3.5.6.1 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.5.6.

    Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1: sì/no (1)

    3.5.6.1.

    Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1: (se del caso)»

    ;

    2)

    l'allegato IX è così modificato:

    a)

    al punto 49 della parte I, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria N1 (veicoli completi e completati) del modello di certificato di conformità CE sono aggiunti i seguenti punti 3, 3.1 e 3.2:

    «3.

    Veicolo attrezzato con eco-innovazione/i: sì/no 1

    3.1.

    Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1):

    3.2.

    Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):.»

    ;

    b)

    al punto 49 della parte II, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria N1 (veicoli incompleti) del modello di certificato di conformità CE sono aggiunti i seguenti punti 3, 3.1 e 3.2:

    «3.

    Veicolo attrezzato con eco-innovazione/i: sì/no 1

    3.1.

    Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1):

    3.2.

    Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):.»

    .


    ALLEGATO II

    Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    il punto 4.3.5.1 è sostituito dal seguente:

    «4.3.5.1.

    Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più eco-innovazioni, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1, la conformità della produzione è provata per quanto riguarda le eco-innovazioni realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che omologano la o le eco-innovazioni in questione.»

    ;

    b)

    nell'appendice 3, i punti 3.5.6 e 3.5.6.1 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.5.6.

    Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1: sì/no (*)

    3.5.6.1.

    Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1: sì/no (**)»

    ;

    2)

    l'allegato XII è così modificato:

    a)

    i punti 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.1.

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2, grazie al risparmio di CO2 raggiunto con una o più eco-innovazioni applicate su un veicolo, richiede a un'autorità di omologazione il rilascio di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l'eco-innovazione.

    4.2.

    Le riduzioni delle emissioni di CO2 del veicolo su cui è stata applicata un'eco-innovazione sono determinate, ai fini dell'omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che approva l'eco-innovazione, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1»

    ;

    b)

    il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

    «4.4.

    L'omologazione non è concessa se il veicolo con l'eco-innovazione non presenta una riduzione delle emissioni di almeno 1 g CO2/km rispetto al veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1»

    .


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