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Document 32015L0254
Directive (EU) 2015/254 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2015 repealing Council Directive 93/5/EEC on assistance to the Commission and cooperation by the Member States in the scientific examination of questions relating to food Text with EEA relevance
Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2015 , che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2015 , che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 43 del 18.2.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/1 |
DIRETTIVA (UE) 2015/254 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2015
che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione è impegnata a raggiungere un quadro normativo semplice, chiaro, solido e prevedibile per imprese, lavoratori e cittadini. |
(2) |
La direttiva 93/5/CEE del Consiglio (3) mira a garantire la regolarità dei lavori del comitato scientifico dell'alimentazione umana, promuovendo il sostegno scientifico da parte degli Stati membri a tale comitato e organizzando la cooperazione con gli organismi nazionali pertinenti relativamente a questioni scientifiche in tema di sicurezza dei prodotti alimentari. |
(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i compiti del comitato scientifico dell'alimentazione umana di cui alla direttiva 93/5/CEE sono stati trasferiti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e tali compiti sono attualmente disciplinati dal regolamento (CE) n. 178/2002. |
(4) |
La decisione 97/579/CE della Commissione (5) che istituiva il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stata abrogata dalla decisione 2004/210/CE della Commissione (6). |
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, l'EFSA è altresì diventato l'organo competente per promuovere la cooperazione scientifica con gli Stati membri e gli organismi nazionali pertinenti operanti nei settori di competenza dell'EFSA. In particolare, l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che l'EFSA deve agire in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri e che gli Stati membri devono collaborare con l'EFSA per garantire il conseguimento della sua missione. |
(6) |
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 93/5/CEE in quanto obsoleta, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 93/5/CEE è abrogata.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 febbraio 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, l'11 febbraio 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
La presidente
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 157.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 gennaio 2015.
(3) Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18).
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(5) Decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18).
(6) Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).