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Document 32015D1997

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1997 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2015) 7534] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 291 del 7.11.2015, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1997/oj

7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1997 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2015

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2015) 7534]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (l'Ufficio alimentare e veterinario, UAV), il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud in Belgio può ricevere l'approvazione per la categoria degli altri animali, nello specifico per gli insetti, con la nota O(14). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

La Spagna ha comunicato che due centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal dovrebbero figurare come posto d'ispezione frontaliero distinto presso A Pobra-Ribeira e che un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di À Coruña-Laxe dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Spagna nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

Dopo il ritiro della categoria U per un centro d'ispezione presso l'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle, le autorità francesi hanno modernizzato detto centro d'ispezione e comunicato che l'ammodernamento è stato portato a termine. È pertanto possibile ripristinare la categoria U per detto centro d'ispezione nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'UAV, il posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Cagliari in Italia può ricevere l'approvazione per le categorie dei prodotti per il consumo umano (HC) e degli altri prodotti imballati [NHC(2)]. A seguito di una comunicazione trasmessa dall'Italia, la voce relativa al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Salerno dovrebbe essere modificata e le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Milano-Linate e Verona soppresse. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

La Lituania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero ferroviario di Pagėgiai è stato chiuso. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'UAV, un centro di ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Amsterdam può ricevere l'estensione a tutte le categorie di animali vivi, con la nota O(14) e la categoria U senza restrizioni. I Paesi Bassi hanno inoltre comunicato che il centro d'ispezione Vriescentrum Vink Beverwijk BV è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Amsterdam. È quindi opportuno modificare di conseguenza le due voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

Il Regno Unito ha comunicato che due centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Heathrow sono stati sostituiti da un nuovo centro d'ispezione e che il posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Falmouth è stato sospeso. È quindi opportuno modificare di conseguenza le due voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

(10)

A seguito di una comunicazione trasmessa dall'Italia, è opportuno apportare una modifica all'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema Traces a livello di unità centrale per questo Stato membro nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa al Belgio, dopo la voce «Antwerpen/Anvers» è inserita la seguente voce riguardante l'aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud:

«Brussels South Charleroi Airport

BE CRL 4

A

 

 

O(14)»;

b)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di À Coruña-Laxe è sostituita dalla seguente:

«ÀCoruña

ES LCG 1

P

 

HC, NHC»;

 

ii)

dopo la voce modificata relativa al porto di À Coruña è inserita la seguente voce relativa al porto di A Pobra-Ribeira:

«A Pobra-Ribeira

ES ZJF 1

P

A Pobra do Caramiñal

HC-T(FR)(3)

 

Ribeira

HC-T(FR)(3)»;

 

iii)

la voce relativa al porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Vilagarcía

ES VIL 1

P

Vilagarcía

HC, NHC»;

 

c)

nella parte relativa alla Francia, la voce relativa all'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle è sostituita dalla seguente:

«Roissy Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O(14)»;

d)

la parte relativa all'Italia è così modificata:

i)

dopo la voce relativa a Bologna-Borgo Panigale è inserita la seguente voce relativa al porto di Cagliari:

«Cagliari

IT CAG 1

P

 

HC, NHC(2)»;

 

ii)

la voce relativa al porto di Salerno è sostituita dalla seguente:

«Salerno

IT SAL 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»;

 

iii)

le voci relative agli aeroporti di Milano-Linate e Verona sono soppresse;

e)

nella parte relativa alla Lituania, la voce riguardante la ferrovia presso Pagėgiai è soppressa;

f)

la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

i)

la voce relativa all'aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U, E, O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)»;

ii)

la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Blankendaal Coldstores, Velsen

HC-T(FR)(2)

 

Vriescentrum Vink Beverwijk BV

HC-T(FR)(2)»;

 

g)

la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Falmouth è sostituita dalla seguente:

«Falmouth (*)

GB FAL 1

P

 

HC-T(1)(3) (*), NHC-NT(1)(3) (*)»;

 

ii)

la voce relativa all'aeroporto di Heathrow è sostituita dalla seguente:

«Heathrow

GB LHR 4

A

Eurobip

HC(1)(2), NHC(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O»;

2)

nell'allegato II, parte relativa all'Italia, la voce riguardante l'unità centrale «IT00000 DIREZ. GEN. SANITÀ VETERINARIA E ALIMENTI» è sostituita dalla seguente:

«IT00000

MINISTERO DELLA SALUTE — DIREZIONE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI».


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