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Document 32015D1423

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione, del 21 agosto 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia [notificata con il numero C(2015) 6010] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 222 del 25.8.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2015; abrogato da 32015D1500

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1423/oj

25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1423 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2015

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia

[notificata con il numero C(2015) 6010]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale degli animali della specie bovina, trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite, con un forte potenziale di diffusione, in particolare tramite gli animali vivi e i prodotti derivati da animali infetti.

(2)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (3) introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tali misure comprendono i provvedimenti da adottare in caso di sospetto e di conferma della presenza di dermatite nodulare contagiosa.

(3)

Il 20 agosto 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due focolai di dermatite nodulare contagiosa in allevamenti bovini con un totale di circa 200 bovini nella zona di Feres situata nell'unità regionale di Evros, in Grecia.

(4)

La Grecia ha applicato le misure opportune nel quadro della direttiva 92/119/CEE ed ha istituito zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai in conformità all'articolo 10 di detta direttiva.

(5)

Il virus della dermatite nodulare contagiosa rischia di diffondersi in altre zone della Grecia e in altri Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di bovini vivi e del relativo sperma, i movimenti di taluni ruminanti selvatici e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da bovini.

(6)

Per impedire la diffusione ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi, è opportuno vietare il movimento e la spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti dall'unità regionale di Evros.

(7)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia.

(8)

La situazione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e le misure saranno adattate, ove necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dall'unità regionale di Evros ad altre parti della Grecia, altri Stati membri e paesi terzi:

a)

animali vivi della specie bovina e ruminanti selvatici;

b)

sperma bovino.

2.   La Grecia vieta l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti dell'unità regionale di Evros al di fuori dell'unità regionale di Evros:

a)

carni fresche ottenute da animali della specie bovina e preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;

b)

latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;

c)

sottoprodotti di origine bovina non trasformati, fuorché quelli destinati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento in un impianto riconosciuto situato sul territorio greco.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2015.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).


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